Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16548 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16548 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 13/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCANCARIELLO GAETANO nato il 25/08/1968 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
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lette/sentite le conclusioni del PG

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Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 9 giugno 2016 la Corte di appello di Napoli,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da
Scancariello Gaetano, volta ad ottenere la rideterminazione della pena, inflittagli
con sentenza della stessa Corte di appello del 4 ottobre 2013, irrevocabile il 21
aprile 2015, per effetto della chiesta esclusione della recidiva a seguito della
pronuncia della Corte costituzionale n. 185/2015, che ha dichiarato incostituzionale

obbligatoria la sua applicazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione della legge
penale in riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., omessa
considerazione delle argomentazioni difensive e degli elementi di fatto rappresentati
ed illogicità della motivazione per avere ritenuto che la partecipazione del ricorrente
ad associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. costituisse un “quid pluris” rispetto
agli altri reati, che, al contrario, ne costituiscono i reati fine perché commessi nello
stesso arco temporale.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello è incorsa nei vizi denunciati per
avere fatto un uso parziale ed illogicamente incompleto dei poteri di accertamento e
di valutazione di cui poteva disporre quale giudice dell’esecuzione ai fini della
rideterminazione della pena, avvalendosi dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. a
fronte della dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevedeva un
trattamento sanzionatorio in riferimento alla recidiva obbligatoria. In particolare, ha
valutato soltanto i precedenti penali del ricorrente senza esaminare gli elementi
emergenti dagli atti ed evidenziati dalla difesa nella memoria, ossia che in nessuna
sentenza i giudici di merito avevano espresso una valutazione sulla personalità dello
Scancariello dalla quale “giustificare” l’aumento ex art. 99 cod. pen. e che nella
sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. del 4 ottobre
2013 si era ritenuta cessata la partecipazione dello Scancariello alla associazione
camorristica prima dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio intervenuto nel
2008 e di essersi trasferito, già nel maggio del 2007, data in cui veniva scarcerato
dopo avere espiato una pena detentiva di anni 2 di reclusione, in Genova ove aveva
iniziato a svolgere regolare attività lavorativa, non ricadendo più in alcuna condotta
penalmente rilevante e recidendo qualsiasi legame con le precedenti frequentazioni.
Inoltre, erroneamente è stata ritenuta la condotta di partecipazione all’associazione
ex art. 416 bis c.p. una progressione criminosa rispetto ai precedenti reati, che
costituiscono i reati-fine alla perpetrazione dei quali la partecipazione alla
associazione era finalizzata; è rintracciabile il nesso teleologico tra la
determinazione criminosa che ha indotto lo Scancariello a partecipare
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il disposto del quinto comma dell’art. 99 cod. pen. nella parte in cui aveva reso

all’associazione camorristica e gli altri reati per i quali egli ha riportato condanna e
non si può distinguere una diversità ed una progressione cronologica dei momenti
di consumazione che dimostri un’evoluzione criminale”, tanto più che manca un
accertamento relativo al periodo della partecipazione del ricorrente al clan
camorristico.
3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione,

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.
1.Va premesso che la declaratoria di illegittimità costituzionale della
previgente disciplina dettata dal comma 5 dell’art. 99 cod.pen. non determina
l’automatica illegalità delle pene irrogate nel precedente vigore normativo; ove
nella motivazione della sentenza il giudice di merito abbia dato atto della particolare
pericolosità manifestata dalla consumazione del fatto, tanto contiene una già
sufficiente espressione delle ragioni circa la necessità dell’aumento di pena in
relazione alla reiterazione dell’attività criminosa.
Effettivamente la manifestazione più grave di recidiva di cui all’art. 99, comma
5, cod. pen. ha perso la sua connotazione obbligatoria in seguito all’intervento della
Corte costituzionale, che con la sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 ha dichiarato
l’illegittimità della norma sul presupposto dell’irragionevolezza del rigido
automatismo applicativo previsto dal legislatore, basato sul solo titolo del reato e
non su una valutazione concreta, perché comportante una presunzione assoluta di
maggiore colpevolezza non compatibile con la Costituzione anche per l’inclusione
nell’elenco dei delitti comportanti l’obbligatorietà della recidiva di fattispecie
eterogenee, accomunate solo in funzione di esigenze processuali. Inoltre, tale
automatico meccanismo punitivo è stato considerato contrastare con il principio di
proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed entità dell’offesa
e rendere la pena, incrementata per la recidiva obbligatoria, palesemente
sproporzionata.
2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter
accogliere l’istanza del ricorrente perché proposta in riferimento a pena detentiva,
inflittagli per fattispecie di reato aggravata dalla recidiva semplice, secondo la
contestazione dell’accusa, la cui applicazione, ancorchè riconosciuta come di
obbligatoria applicazione nel momento in cui il ricorrente era stato giudicato, ha
considerato comunque giustificata a ragione, non dei soli titoli di reato, ma della
specifica situazione e carriera criminale e della personalità dell’imputato. In
particolare, per quanto desunto dal certificato del casellario giudiziale, dalla natura

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dr. Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

dei precedenti e dalla gravità dei reati da ultimo giudicati ha osservato che
l’addebito di partecipazione ad associazione camorristica si rivela quale
manifestazione illecita di accresciuta gravità e di progressione nel crimine rispetto
ai precedenti reati accertati a carico del ricorrente, siccome commessi in danno del
patrimonio con modalità talvolta violente o minacciose contro la persona, in
violazione della disciplina sulle armi e contro l’ordine pubblico in relazione alla
militanza in differente associazione a delinquere, consumati in un arco temporale

di partecipazione al clan di camorra Licciardi, compresa tra il 1994 ed il 2007.
Il giudice dell’esecuzione ha quindi inteso evidenziare che l’intraneità alla
formazione camorristica, anche per la sua maggiore protrazione temporale, ha
rappresentato nella carriera criminale dello Scancariello una tappa di significativo
incremento di offensività dei beni giuridici protetti e di capacità criminale
nell’impegno deviante in precedenza dimostrato.
3. A tale lineare e congruo percorso argomentativo l’impugnazione oppone
elementi privi di consistenza giuridica e di dimostrazione perché ribadisce che
l’aumento del trattamento punitivo era stato considerato obbligatorio, ma non
smentisce la correttezza, la pertinenza e la logicità dei rilievi svolti in punto di fatto
dal giudice dell’esecuzione, rivelandosi pretestuosa e manifestamente infondata.
Inoltre, introduce il tema del nesso di strumentalità tra i reati precedentemente
giudicati e quello associativo per il quale la recidiva è stata ritenuta operante, ma
trascura di indicare qualsiasi dato oggettivo, desumibile dalle pronunce di
condanna, che consenta di avvalorare l’assunto difensivo, che prescinde da una
disamina delle singole fattispecie e della loro concreta caratterizzazione.
Oltre a tale carenza, la pretesa valutazione dei dati positivi, consistenti nella
rescissione dei legami associativi dal 2007 e nel trasferimento in altro contesto
territoriale senza ricadute nel crimine, oltre a sconfinare in temi fattuali, nulla toglie
al fatto certo che, nonostante le precedenti condanne e le esperienze detentive, il
ricorrente aveva mantenuto la propria militanza nell’organizzazione camorristica per
un lungo arco temporale, il che avvalora il giudizio di incrementata pericolosità
sociale per il livello di maggiore gravità dei beni aggrediti, espresso nel
provvedimento impugnato.
Infine, non risponde nemmeno a verità che sia mancato l’accertamento circa il
“tempus commissi delicti” della fattispecie associativa, che la Corte di appello ha
affermato essere collocabile tra il 1994 ed il 2007 in aderenza alla prospettazione
difensiva.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

molto ampio compreso tra il 1995 ed il 2005, ma più limitato rispetto alla condotta

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

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