Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16546 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16546 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI
DIPARTIMENTO DLEL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
nei confronti di:
MUSONE VITTORIO nato il 15/11/1951 a CAPODRISE
avverso l’ordinanza del 01/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Olga MIGNOLO che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha
rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di MUSONE
Vittorio, sottoposto al regime di cui all’art.

41-bis ord. pen., avverso la

limitazione a dieci minuti della durata del colloquio da effettuare in presenza dei
minori ínfra dodicenni, consentendone l’effettuazione senza barriera divisoria per

2.

Propone ricorso il Ministero della giustizia, tramite l’Avvocatura

distrettuale dello Stato di Cagliari, che chiede l’annullamento del provvedimento
impugnato perché, in violazione di legge, ha illegittimamente disapplicato la
disposizione amministrativa (Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria in data 28 aprile 2014 n. GDAP0151557) che limita ad un sesto
della durata complessiva il colloquio consentito al detenuto al di la della barriera
divisoria con il minore infra dodicenne, dettata per ragioni di sicurezza in
esercizio di poteri autoritativi non giustiziabili.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per rinuncia
validamente espressa dall’Amministrazione ricorrente, mediante nota n.
GDAP0061142 del 20 febbraio 2018 a firma del direttore generale competente,
con la quale, peraltro, si rappresenta il superamento della questione concernente
la limitazione della durata del colloquio, a seguito dell’emanazione della Circolare
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 2 ottobre 2017 che
ha eliminato l’indicata limitazione.
3.1. All’inammissibilità del ricorso non consegue la pronuncia ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 dep. 2018, M.
Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13 marzo 2018.

tutta la durata (un’ora).

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