Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16546 del 11/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16546 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA FRANCESCO N. IL 20/07/1983
avverso la sentenza n. 3293/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 11/03/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, DE ROSA
FRANCESCO fu ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 624-bis e 707
cod. pen. e condannato alla pena di 1 anno, 20 giorni di reclusione ed € 800 di
multa, con diniego delle attenuanti generiche;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Angelo Cerbone, in relazione al trattamento sanzionatorio, giudicato immotivato,
non avendo il giudice considerato tutti gli elementi rilevanti ex art. 133 cod.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
trattamento sanzionatorio, comunque non eccessivo, è fondato sui numerosi ed
allarmati precedenti penali riportati dall’imputato (per estorsione tentata, rapina
in concorso, rapina e lesioni personali, furto in abitazione tentato in concorso e
possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso), ove si consideri che per
costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi
è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione
tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente
l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale
giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore
Il presidente
pen.;