Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16544 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16544 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HIDRI YLLI nato il 17/12/1972 a TIRANA( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 02/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG SALZANO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di Cagliari ha
rigettato il reclamo presentato nell’interesse di HIDRI Ylli avverso il
provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 9 febbraio 2016
con il quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi

2.

Ricorre HIDRI Ylli, personalmente, che chiede l’annullamento del

provvedimento impugnato deducendo la sussistenza delle condizioni, durante
tutto il periodo di detenzione, per il rimedio risarcitorio.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
3.1. È opportuno ricordare che «il reclamo avverso i provvedimenti in
materia di rimedi risarcitori ha natura di mezzo di impugnazione, con la
conseguenza che il tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere
nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni» (Sez. 1, n.
35120 del 05/06/2017, Confl. comp. in proc. Verardi, Rv. 270999), trattandosi di
un’impugnazione con effetto totalmente devolutivo.
3.2. Nel caso di specie, a fronte di una generica istanza presentata al
Magistrato di sorveglianza, correttamente dichiarata inammissibile (Sez. 1, n.
40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246), il reclamo presentato al
Tribunale di sorveglianza si presentava invece sufficientemente specifico, avendo
il condannato richiesto il rimedio risarcitorio, indicando puntualmente in quali
istituti, a suo giudizio, egli aveva subito condizioni di sovraffollamento tali da
legittimare la proposizione dell’istanza.
Il Tribunale di sorveglianza, cui in forza del reclamo con effetto totalmente
devolutivo è stata attribuita la competenza a valutare l’originaria istanza del
condannato, si è limitato a ribadire la genericità dell’originaria istanza presentata
al Magistrato di sorveglianza, senza esaminare le deduzioni svolte dal ricorrente,
sicché non ha adempiuto ai propri doveri di esercitare i necessari poteri di
accertamento d’ufficio (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 dep. 2015, De Costanzo,
Rv. 263429) in presenza di allegazioni sufficientemente precise in ordine ai
periodi di detenzione e alle strutture carcerarie.
3.3. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Cagliari che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi di
diritto sopra ricordati.

2

dell’articolo 35-ter ord. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Cagliari.

Il C rf§iglIer estenso e i )

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Così deciso il 13 marzo 2018.

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