Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16543 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16543 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE CLAUDIO nato il 26/12/1970 a SURBO

avverso l’ordinanza dei 22/03/2017 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di
TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio limitatamente ai diniego della continuazione in relazione ai delitti di
tentata estorsione aggravata ed il rigetto nei resto dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Taranto, con l’ordinanza in epigrafe, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della
disciplina di cui all’art. 81, cod, oen., in relazione alle pene inflitte a Claudio
Vitale per i reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Lecce
del 10 marzo 2008 (reati di cui abli artt. 416 bis„ cod. pen., 73 e 74 D.P.R.
309/1990) e dei 30 aprile 2009 (reati di omicidio e soppressione di cadavere,
aggravati ex art. 7 di. 52/1991), non:hé della Corte

appello di Lecce in data

1. febbraio 2006 (reat di tentata estorsier ,ngrzTivata ex art. 7 d.i. 152/1991).

2. A ragione, rilevava che le modalità dei fatti, desumibili dalla lettura delle
sentenze di merito, non consentivano di ritenere che i reati fine dell’associazione

Data Udienza: 07/02/2018

mafiosa separatamente giudicati fossero stati programmati anche solo nelle loro
linee essenziali già al momento della costituzione del vincolo associativo, non
bastando al riguardo la mera individuazione di categorie di interessi perseguiti
dal sodalizio che appaiano genericamente riconducibili a certe tipologie di reati.
Con particolare riferimento ai reati di omicidio e di soppressione di cadavere,
nel provvedimento impugnato, si sottolineava che, sempre dal contenuto delle
sentenze, risultava che !e relative condotte erano state poste in essere per
sopravvenute e contingenti ragioni, in quanto, ad un certo punto, la vittima (tale

si era reso necessario sopprimerne cadavere per smentire un collaboratore.

3. Propone ricorso per cassazione A Vitale, tramite i difensore.
Con riferimento ai vizi di cui alle iett. b) ed e) del comma I dell’art. 606,
cod. proc. pen., lamenta che non Si era fatta corretta applicazione dei consolidati
principi giurisprudenziali in materia, per l’omessa considerazione dell’avvenuto
riconoscimento della continuazione già per ie violazioni della disciplina sugli
stupefacenti, della sufficienza di un programma unitario nelle sole linee essenziali
e del significato comunque presuntivo degli indici a tal fine rilevanti. Sicché, non
avrebbe potuto svalutarsi la circostanza che i fatti rientravano tutti nello scopo
unitario e pertanto nei fine specifico della cosca di affiliazione. E ciò con
particolare riferimento all’uccisione e alla soppressione del cadavere dello Scippa,
una volta che si era dato atto in sede di cognizione che la cosca Cerfreda con tali
iniziative aveva programmato di reagire ai «tradimenti» degli affiliati che
avrebbero potuto ostacoiare i monopolio dei traffico di droga e delle estorsioni.
In ordine all’esclusione della continuazione per le condotte di estorsione, si
aggiunge che la motivazione in proposito risultava tanto più apodittica a fronte
delle affermazioni in sentenza che avevano ricondotto anche tali iniziative alle
specifiche finalità associative riguardanti il sostentamento degli affiliati detenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si illustrano.

2. Il provvedimento impugnato si è attenuto alle disposizioni normative ed
alla giurisprudenza di legittimità in materia., riconoscendo l’astratta possibilità di
ravvisare la continuazione fra il reato associativo e quelli fine, ma senza alcun
autonomismo che si limiti a considerare ie finalità del sodalizio e i suoi progetti
per realizzarle attraverso l’esecuzione di certe tipologie di iniziative delittuose. E’
invece necessario che le linee essenziali de: singoli reati fine concretamente in

Scippa) già affiliata al sodalizio, ne aveva trasgredito le regole e dopo l’omicidio

considerazione risultino programmate, con sufficiente specificità, fin dal
momento della costituzione dei vincolo associativo da parte dell’autore di detti
reati. Devono cioè potersi riievare in tale momento tutti i presupposti ideativi e
volitivi della continuazione e sempre in reiazione a quel singolo fatto e non ad
uno qualsiasi che sia riconducibile pur permanentemente ad una data tipologia di
iniziative con certe modalità in un ambito funzionale rispetto al programma
associativo (Sez. 1, n. 1028 dei 22/03/2011, Rv. 249930; Sez. 1, n. 8451 del

3. Tanto è stato specificatamente considerato nel provvedimento impugnato,
spiegandosi, in primo luogo con riferimento alle condotte di omicidio e di
soppressione di cadavere, le particolari ragioni per cui non sono stati ritenuti i
profili ideativi e volitivi necessari al fine di individuare la continuazione con il
reato associativo. E io si è fatto in forza di apprezzamenti di merito insindacabili
in questa sede che richiamano sopravvenute e contingenti motivazioni che nello
specifico portavano via via a deliberare quelle particolari condotte delittuose .
A fronte di ciò, i rilievi mossi dal ricorrente sono tutti rivolti a prospettare,
attraverso il richiamo di passi delle sentenze di merito già riportati nell’istanza, la
gamma di iniziative, fra cui quelle di quei genere e con quel movente, che
avrebbero sempre caratterizzato i programma associativo fin dalla concezione.
Ma, in tal modo, così come facendosi meramente cenno al riconoscimento
della continuazione fra il reato di cui ail’art, 416 bis cod. pen. e quelli però pure
in forma associativa aventi ad oggetto il traffico degli stupefacenti giudicati nello
stesso processo, non risultano rappresentati elementi decisivi di cui si sarebbe
omesso il dovuto apprezzamento in relazione ai concreti profili ideativi e volitivi
alla base dello specifico reato fine. Di conseguenza, non risulta superata la soglia
della mera costatazione di una consolidata funzionalità rispetto ad enunciati
obiettivi, in presenza di modalità attuative idonee a rappresentare solamente i
mezzi «istituzionalmente» approntati e di volta in volta messi in atto dal
sodalizio per perseguire condotte ricond cibiii ad una certa tipologia esecutiva.
Fermo restando poi che l’omicidio e la soppressione dei cadavere, così come
i fatti di estorsione, risuitano commessi dai maggio 2002; mentre la condotta di
partecipazione è stata riconosciuta come consumata a partire dal 2000, senza
che risulti focalizzato nel ricorso come già in tale anno sarebbe stata progettata,
pur nelle linee essenziali, proprio ia realizzazione di quei particolari reati fine.

4. Quanto ai fatti di tentata estorsione, va altresì rilevato che nel ricorso
ancora una volta si è inteso evidenziare che si tratta di condotte concernenti la
realizzazione di certi obiettivi esseiriziali ,ber • sodalizio, essendo risultate tali

21/01/2009, Rv. 243199; Sez. 1, n. 16980 dei 27/03/2003, Rv. 223992).

condotte necessarie ai fine di accudire ai sostentamento degli affiliati detenuti.
Sicché ciò che si rappresenta non è altro che un progetto iniziale mantenuto poi
fermo dal sodalizio, rivolto appunto a commettere quel genere di reati
conformemente alle finalità associative. In tal modo, invero, in termini di
necessaria specificità, esclusi gli interessi e !e modalità di tipo mafioso, non si
indicano quali accertati elementi obiettivi, riferibili invece ai concreti aspetti
ideativi ed attuativi delle particolari inizative estorsive in danno di quelle
persone offese ed in relazione a quelle attività prese di mira, non sarebbero stati

tali elementi una manifesta guanto decisiva influenza sulle necessarie valutazioni
di merito. E ciò in quanto i medesimi eie.ineenti avrebbero l’attitudine, senza
automatismi e anche scio con riferimento alle linee essenziali della deliberazione
di quei determinato reato fine, ad indicare nello specifico i necessari presupposti
ideativi e volitivi dei medesimo disegno crdminoso già dal sorgere del vincolo
associativo. Anche ;n tal caso cioè non el si spinge oltre la semplice e però
insufficiente rappresentazione di consolidati obiettivi e di certi metodi attuati
anche tramite le estorsioni, come dei resto di consueto è riscontrabile in
presenza di simili associazioni mafiose. Di contro, va rimarcato che l’operatività
di tali associazioni, in ragione di quanto precisato in premessa, non può fare di
per sé ritenere sussistente l’unicità dei disegno criminoso nemmeno rispetto ai
fatti estorsivi di cui trattasi, quando essi risultino solo genericamente diretti a
garantire in un’ottca di efficace continuità – e meglio di ogni altro reato fine l’essenziale fabbisogno finanziario per tenere :n vita i sodalizio e remunerarne gli
associati, e in particolare quelli che nei tempo verseranno in stato di detenzione.
Obiettivi che, in definitiva, connotano di regola tali associazioni di tipo mafioso.

5. Ne discende pertanto che nessuno dei niievi mossi evidenzia violazioni di
legge o mancanze della struttura motivazionale di decisiva rilevanza in relazione
alla tenuta della decisione assunta in ordine a ciascun reato. Il ricorso va dunque
rigettato, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese

processuali.
Così deciso ° 7 febbraio 201S

ce
13 co

tenute in debita considerazione nei provvedimento impugnato, pur possedendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA