Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16542 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16542 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nel procedimento a carico di:
SHI LINGFENG nato il 13/01/1966
avverso l’ordinanza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto, previa acquisizione
dell’ordinanza della Corte di appello di Genova del 23/01/2017, l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, ordinando l’esecuzione della pena ivi
indicata pari ad anno uno, mesi seidi reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del
reato continuato avanzata da Shi Ligfeng in relazione alle pene inflittegli per reati
giudicati con sentenze . rese dalla stessa Corte il 6 maggio 2014, il 15 aprile 2015
ed il 30 gennaio 2013 (tutte divenute irrevocabili), provvedendo di conseguenza
alla rideterminazione della pena irrogata, ai sensi dell’art. 81 cod. proc., in quella
complessiva di anno, uno, mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Data Udienza: 07/02/2018

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Genova, lamentando violazione della previsione del ne bis in idem, in
quanto la medesima Corte con provvedimento in data 23 gennaio 2017, divenuto
definitivo poiché non gravato da ricorso per cassazione, aveva accolto le
medesima istanza, rideterminando peraltro la pena nella misura largamente
superiore di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.300,00 di multa.
3.

Il ricorso prospetta violazione di legge in ragione di un precedente

provvedimento avente lo stesso oggetto di cui indica la data di emissione.

ma neppure risulta far parte degli atti del procedimento di esecuzione in esame,
sicché per l’appunto la Corte di merito avrebbe provveduto senza scrutinarlo.
In siffatte condizioni, pur considerando la sfera del sindacato della Corte di
Cassazione in caso di denunzia di violazioni di nome processuali avuto riguardo
all’esame degli atti processuali, rimane ugualmente insuperabile il principio per
cui la medesima Corte non può supplire al mancato assolvimento dell’onere
gravante sulle parti di allegare quanto, già a disposizione delle stesse parti al
momento della proposizione del ricorso, sia indispensabile affinché il vizio
denunziato possa risultare almeno riscontrabile nella sua rappresentazione.
Diversamente da quanto asseverato dal parere del Procuratore Generale
indicato in epigrafe, nella specie, nell’ambito di procedimento regolato dall’art.
611, cod. proc. pen., non vi è dunque spazio per l’esercizio da parte del giudice
di legittimità di iniziative rivolte ad acquisire atti non considerati nel
provvedimento impugnato, né presenti nel fascicolo, per verificare quelle stesse
iniziali condizioni che rendono il ricorso idoneo a dare conto del vizio denunziato.
Del resto, una volta ritualmente documentato il «ne bis in idem» davanti al
giudice dell’esecuzione, potrà in seguito provvedersi in ordine all’individuazione
dell’unico provvedimento eseguibile ai sensi dell’art. 669, cod. proc. pen.
4. Deve quindi prendersi atto che ci si trova dinanzi a un ricorso concernente
doglianze che, per difetto di allegazione in relazione a quanto dedotto,
rimangono comunque inidonee al fine di rappresentare la violazione denunziata.
Di conseguenza, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7 febbraio 2018

Il menzionato provvedimento, però, non solo non è stato allegato al ricorso,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA