Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16541 del 23/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16541 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
DE SILVIO COSTANTINO N. IL 08/07/1990
DE SILVIO ISABELLA N. IL 13/10/1991
avverso l’ordinanza n. 2006/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dife r Avv.;

Data Udienza: 23/01/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Policastro Aldo che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

1.2)41 Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 06.072012, in
accoglimento del ricorso degli indagati, annullava l’ordinanza medesima sulla
scorta dell’osservazione che la solidità degli indizi era stata incrinata dalla richiesta
avanzata dal PM di procedere a ricognizione personale degli indagati nelle forme
dell’incidente probatorio, per il tramite dei testimoni oculari della rapina impropria,
atteso che in precedenza i medesimi testimoni non avrebbero riconosciuto la
coindagata De Silvio Romina ;
2.0)-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il PM, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. c) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-illogicità della motivazione in quanto il Tribunale avrebbe mal compreso il
risultato dell’esito negativo del riconoscimento negativo della coindagata De Silvio
Romina;
il PM ricorrente osserva come, in realtà, non vi è stato un riconoscimento negativo
atteso che i dipendenti dell’esercizio commerciale ove era avvenuta la rapina
impropria avevano bene individuato le persone che avevano commesso il delitto;
tuttavia, per un errore nella banca dati, la donna riconosciuta inizialmente per De
Silvio Romina era stata successivamente meglio indicata dagli inquirenti nella sorella
De Silvio Stella, attuale indagata per il medesimo fatto;
la richiesta di ricognizione personale formale in sede di incidente probatorio era
stata dunque avanzata non perché vi fossero delle incertezze circa il buon esito del
riconoscimento di De Silvio Stella ma per verificare in maniera formale la reale
identità della medesima ed era stata estesa anche agli altri coindagati De Silvio
Costantino e De Silvio Isabella per le medesime ragioni;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati
3.1)-11 Tribunale per il riesame è incorso in errore sulle ragioni per le quali vi è stato
un primo riconoscimento errato riguardo a De Silvio Romina ed ha , per di più,
esteso illogicamente tale incertezza probatoria anche agli altri coindagati De Silvio
Costantino e De Silvio Isabella, per i quali non vi era mai stata incertezza nei
riconoscimenti fotografici;

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Cassino , con ordinanza del 14.06.2012
applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di .
DE SILVIO COSTANTINO
DE SILVIO ISABELLA
perché indagati del reato di rapina impropria,

-per altro, la motivazione risulta illogica anche per avere ritenuto che la richiesta del
PM incrinava il quadro probatorio, laddove l’istanza di procedere a ricognizione
formale a mezzo di incidente probatorio era rivolta, semmai, al rafforzamento degli
iniziali riconoscimenti,

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23 gennaio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domeni, è Gentile

11 Presidente
Dott. Cir
tti

r

Si vene nel caso dell’illogicità evidente , risultante “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, con conseguente annullamento del medesimo per vizio
di legge ex art. 606 comma 1 lett. e) e rinvio al medesimo Tribunale, in diversa
composizione, per nuovo esame. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n. 37878)

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