Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16541 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16541 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGGIO PIETRO nato i 11/04/1965 a RESUTTANO

avverso l’ordinanza del 21/03/2017 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dai Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni dei PG SIMONE PEP.ELli, che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso, con a condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché di una somma a favore della cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigraf . , il G.1. del Tribunale di Caltanissetta,
investito quale giudice dell’esecuzione, per quanto qui rileva, rigettava un’istanza
nell’interesse di Pietro Riggio iaddove aveva riguardato l’applicazione della
disciplina di cui all’art. 81, cod. ben., in relazione alle pene inflitte per i reati
giudicati con sentenze della Corte di appello di Caltanissetta emesse
rispettivamente I 16 marzo 2006 e poi il 12 luglio 2012, risultando dal
dispositivo delia sentenza resa n tale ultima data il rigetto della stessa richiesta.

2. Propone ricorso per cassazione

i Riggio tramite I proprio difensore,

lamentando mancanza, contradditto: – ieta e manesta illogicità della motivazione,
in quanto nella specie avreDoe dovL

,rr- evaiere la voiorità espressa nella

Data Udienza: 07/02/2018

motivazione della sentenza emessa in data 12 luglio 2012 che nulla aveva detto
in ordine alla continuazione di cui trattasi, sicché, anche considerando le ragioni ct:,(
favor rei dell’istituto, l’applicazione dello stesso non avrebbe potuto negarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le considerazioni di seguito esposte.

ostative addotte nel provvedimento a sostegno del diniego del riconoscimento
della continuazione, ma unicamente il fatto che tali ragioni siano state ravvisate
attribuendo prevalenza ai dispositivo rispetto alla motivazione della sentenza.

3. Si è in tal modo contestato il principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità che, come rilevato dal GIP, assegna prevalenza al
dispositivo sulla motivazione, sulla base dell’osservazione, ineccepibile già sul
piano logico, che è il dispositivo ad esprimere l’effettivo contenuto della decisione
in ordine ai quale la motivazione svolge funzioni giustificative (fra altre, di
recente, Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Rv. 259375; Sez. 6, n. 19851 del
13/04/2016, Rv. 267177; Sez. 2, n. 15986 dei 07/01/2016, Rv. 266717).
Nel ricorso, pur dandosi conto di tale orientamento niente affatto recessivo,
si citano tuttavia passi di alcune pronunzie di legittimità o che non rilevano in
alcun modo a sostegno della tesi che si vuole asseverare attenendo piuttosto alla
materia dei vizi della motivazione, o che riguardano particolari soluzioni adottate
in particolari fattispecie, come queiie relative alla motivazione contestuale, in
condizioni e per limitati aspetti di cui„ però, rimane insplegata la sovrapponibilità
o anche solo l’assimilabilità a quelli oggetto della decisione che viene contestata.
Atteso ciò, non può allora che rilevarsi l’assoluta inidoneità delle doglianze a
rappresentare i vizi denunziati e, pertanto, ia manifesta infondatezza del ricorso.

4. Dalla conseguente declaratoria di inammissibiiità discende la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa,
della somma determinata in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

2. Tutti i rilievi mossi sono rivolti a contestare non già l’essenza delle ragioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorse e condanna I ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duerni;a in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2018

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