Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16540 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16540 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARVAJAL YIMI ALEXANDER nato il 23/10/1972 a TULUA( COLOMBIA)

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 17/01/2018

Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Gianluigi Pratola, con le
quali si chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata dal condannato Yimi Alexander

sentenza della Corte di appello di Catania, 15 giugno 2006, irrevocabile il 28
novembre 2006, con la quale era stato condannato alla pena di anni diecinnesi
sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1 In premessa il provvedimento ripercorreva in sintesi la vicenda
processuale:
– l’odierno ricorrente, estradato dal Perù in data 15 gennaio 2015 in
esecuzione dell’ordine di carcerazione n. 456/2006, aveva avanzato in data
9.02.2015 alla Corte di cassazione istanza di restituzione nel termine per
impugnare l’anzidetta sentenza, deducendo l’ignoranza incolpevole del
procedimento e del provvedimento di condanna e, in data 25 maggio 2015,
aveva proposto incidente di esecuzione volto alla declaratoria di non esecutività
del titolo, adducendo la nullità del decreto di latitanza emesso in data
15/03/2002;

la Corte di appello di Catania, in data 10/08/2015, dichiarava

inammissibile l’incidente di esecuzione, rilevando che la questione della nullità
del decreto di latitanza avrebbe dovuto essere dedotta prima dell’emissione della
sentenza, nella fase della cognizione, laddove invece l’eccezione era stata
sollevata per la prima volta in fase esecutiva;
– la Corte di cassazione, Quarta sezione penale, con ordinanza del 9
settembre 2015, rilevato che con l’istanza di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza della Corte di appello di Catania del 15/06/2006 si
contestava sostanzialmente anche il titolo esecutivo e che perciò l’incidente di
esecuzione era assorbente, qualificava come incidente di esecuzione (ex art.
670, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) detta istanza e disponeva trasmettersi gli atti
alla Corte di merito competente quale giudice dell’esecuzione;
– nel conseguente procedimento di esecuzione la Corte di appello di Catania,
con provvedimento del 7/02/2017, dichiarava inammissibile l’incidente
affermando che si trattava di mero duplicato della questione sulla validità del
titolo esecutivo proposta il 25/05/2015, nel frattempo dichiarata inammissibile
con ordinanza della stessa Corte di appello del 10/08/2015;
1

Carvajal, diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la

- proposto ricorso da parte del difensore del condannato, la Corte di
Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza del 21 luglio 2017, rilevata
l’infondatezza delle deduzioni sviluppate con riferimento alla asserita nullità della
notifica dell’estratto contumaciale per effetto derivato dalla pretesa nullità del
decreto di latitanza, avendo il provvedimento impugnato fatta corretta
applicazione dei principi espressi da Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram,
Rv. 258792, annullava l’ordinanza limitatamente all’istanza di restituzione nel
termine, essendo stato tale tema, pure devoluto dalla sentenza di annullamento,

1.2 Tanto premesso, a ragione della decisione la Corte territoriale osservava
che nel giudizio di primo grado il ricorrente era stato assistito da due difensori di
fiducia, avvocati M. Cultera e Cristina Sansone e tale nomina da parte
dell’imputato latitante era di per sé idonea a provare la conoscenza del
procedimento e del provvedimento in forza del dovere deontologico del difensore
di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, salva l’allegazione di
specifiche contrarie ragioni nella specie nemmeno prospettate.

2. Avverso detto provvedimento ricorre l’interessato, a mezzo del difensore,
che ne chiede l’annullamento per violazione di legge (in relazione all’art. 175
cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU) e vizio della motivazione, lamentando che:
– la Corte di appello aveva motivato il rigetto sulla base dell’esame della sola
intestazione della sentenza di primo grado, valorizzando esclusivamente il dato,
affatto opinabile, rappresentato dall’indicazione degli avvocati Cultera e Sansone
quali difensori dell’imputato contumace e sostenendo, con argomentazione
manifestamente illogica e contraddittoria, che siffatta indicazione induceva a
ritenere che i predetti fossero subentrati, a seguito di nomina fiduciaria, al
difensore avvocato Manca Terranova, designato quale difensore di ufficio nel
decreto di latitanza;
– al contrario la doverosa verifica dell’incarto processuale avrebbe reso
possibile verificare la fondatezza delle allegazioni difensive, ossia che l’imputato
non solo non aveva eletto domicilio ma che non aveva effettuato alcuna nomina
fiduciaria, mentre i legali di ufficio da cui il predetto era stato assistito non
avrebbero nemmeno potuto presentare ricorso per cassazione perché non iscritti
nello speciale albo, con evidente grave violazione del diritto di difesa
dell’imputato, al quale non era stata assicurata un’effettiva difesa tecnica dopo il
giudizio di secondo grado.
Con memoria depositata in data 11 gennaio 2018 la difesa del ricorrente ha
ribadito le doglianze articolate in ricorso.

ft

2

completamente pretermesso.

Considerato in diritto

1.

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in relazione alla

deduzione con cui si lamenta il ricorso a presunzioni.
2. L’affermazione secondo la quale poteva presumersi la conoscenza del
procedimento e del provvedimento in considerazione del fatto che
nell’intestazione della sentenza di primo grado l’imputato latitante risultava
assistito da due difensori, mentre nel decreto di latitanza era stato designato

induceva a ritenere che i primi, “stante altresì il numero incompatibile con la
previsione dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen.”, erano subentrati quali
difensori di fiducia all’avvocato difensore di ufficio, appare affatto incongrua e
non supportata da alcuna base fattuale, oltre che in evidente contrasto con la
regola che pretende, nel caso di procedimento e sentenza contumaciale, che
l’effettiva conoscenza – del procedimento o del provvedimento – deve risultare
con ragionevole certezza dagli atti, dovendosi, in caso contrario, presumersene,
all’opposto, il difetto.
2.1 Come noto, alla prova della non conoscenza del procedimento – che in
precedenza doveva essere fornita dal condannato – l’art. 175 cod. proc. pen.,
applicabile ratione temporis alla vicenda processuale in esame, ha chiaramente
sostituito una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (tra le molte,
Sez. 6, Sentenza n. 23549 del 09/05/2006, Kera, Rv. 234283), ponendo perciò
“a carico” del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del
contrario ovvero, più in generale, l’onere di accertare che il condannato abbia
avuto effettivamente conoscenza del procedimento e abbia volontariamente e
consapevolmente rinunziato a comparire. Perciò solo un valido, reale, rapporto
fiduciario di difesa è idoneo a far presumere, in mancanza di contrarie
indicazioni, una reale “conoscenza” in capo all’imputato delle notificazioni
effettuate a mani del suo legale (sul punto vedi, tra molte, Sez. 1 n. 28619 del
25/05/2006, Filipi, Rv. 234285; Sez. 1 n. 19127 del 16/05/2006, Gdoura, Rv.
233920 ; Sez. 5, Sentenza n. 25618 del 23/05/2006, Mosele, Rv. 234369; Sez.
1 n. 2432 del 12/12/2007, Ciarlantini, Rv. 239207). Mentre, in assenza di
elementi seri e conducenti in ordine a detta effettiva conoscenza, anche la colpa
della situazione che ha generato la mancanza di conoscenza, seppure
prospettabile come esistente, non assume rilievo.
3. Ne discende che, nel caso in esame, la Corte di appello non poteva
presumere l’esistenza di un rapporto fiduciario tra l’imputato e gli indicati
difensori senza compulsare il fascicolo processuale e non poteva ritenere
superabile, e superata, la presunzione semplice di non conoscenza che l’art. 175
3

it

(

difensore di ufficio l’avvocato Terranova, dato che, secondo la Corte di appello,

cod. proc. pen., comma 2, collega alla condizione di contumace dell’imputato,
basandosi esclusivamente sulle anodine indicazioni contenute nell’intestazione
della sentenza (che peraltro sembrerebbero smentite dalle contrarie indicazioni
contenute negli atti processuali prodotti a corredo del ricorso), così omettendo
nuovamente di rispondere all’istanza e al tema devoluto dalla sentenza di
annullamento.
L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio alla
Corte di appello di Catania, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Catania.
Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2018

Il

nsigliere e ensore

Ro an a Sara no

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

c,_,) o

principi enunciati.

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