Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16540 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16540 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUTOLO LUIGI N. IL 19/05/1967
avverso la sentenza n. 7385/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CUTOLO
LUIGI fu condannato alla pena di giustizia per i reati di truffa, falso materiale e
contraffazione di sigillo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Nicola Filippelli, con il quale si deduce:

offesa, segnalate con l’atto di appello e conseguente insussistenza dei reati
contestati per carenza di prova;
b) violazione degli artt.

62-bis, 133 e 163 cod. pen., per il diniego delle

attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la mancata erogazione della
pena nei minimi edittali, non avendo la Corte valutato correttamente l’entità del
fatto, l’incensuratezza del CUTOLO, la mancanza di carichi pendenti, le condizioni
personali, familiari, sociali ed economiche dell’imputato, la possibilità di
escludere la condizione del risarcimento dei danni in relazione alla sospensione
condizionale della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché;
a) il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; nel caso di
specie non è illogica la valutazione di attendibilità del giudice d’appello in ordine
alle dichiarazioni della persona offesa, alle quali, occorre ricordare, non si
applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.
253214);

b)

che il complessivo trattamento sanzionatorio è stato motivato in

considerazione della gravità oggettiva dei fatti (formazione di falsi verbali di
2

a) omessa valutazione delle contraddizioni della deposizione della persona

assegnazione di due scooter con sottoscrizione di un pubblico ministero della
Procura di Napoli, facendo uso di falso sigillo della Repubblica italiana, per
avvalorare una truffa ideata e posta in essere in danno di un ignaro acquirente,
con danno patrimoniale di 10.500), ove si consideri che per costante
giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrarlo, Rv.
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine
per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme

e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere stensore

Il presidente

alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132

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