Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1654 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1654 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) GIORGINI MARIO N. IL 23/11/1941 * C/
avverso la sentenza n. 6535/2011 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
20/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
rlettedsentite le conclusioni del PG Dott. 1/ 0.),„ ppinc-F_LLL,

AA-;

Data Udienza: 28/11/2012

N.21686/12-RUOLO N. 22 C.C.N.P. (1985)

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20 dicembre 2011 il G.U.P. del Tribunale di Ancona, visti gli
artt. 175 e segg. cod. pen. e 129 cod. proc. pen., ha dichiarato il non luogo a
procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di GIORGINI Mario per il
reato di cui agli artt. 58 del r.d. n. 635 del 1940 e 38 e 121 r.d. n. 773 del 1931
(omessa denuncia agli organi di polizia del trasferimento di due fucili da via

2.11 G.U.P. di Ancona ha ritenuto che, come emergeva dalla notizia di reato, la
denuncia doveva essere fattik10 anni prima, si che il reato era da ritenere ormai
prescritto.
3.Avverso detta sentenza del G.U.P. di Ancona ricorre per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo erronea
applicazione della legge penale, in quanto la consumazione del reato di omessa
denuncia del trasferimento di arma cessava solo con l’eliminazione della
situazione antigiuridica; e, nella specie, alla data dell’accertamento del reato (22
agosto 2011) il GIORGINI non aveva ancora provveduto a regolarizzare
l’avvenuto trasferimento dei due fucili da caccia in contestazione, avendovi
provveduto solo il 23 agosto 2011, si che il periodo prescrizionale del reato in
esame avrebbe dovuto farsi iniziare solo da tale ultima data.
Pertanto il reato contestato al GIORGINI non avrebbe potuto essere dichiarato
prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del P.G. di Ancona è fondato.
2.11 reato di cui agli artt. 58 del r.d. n. 635 del 1940 e 38 e 121 r.d. n. 773 del
1931 (omessa denuncia agli organi di polizia del trasferimento di due fucili da via
Colleverde n. 39 alla via Del Castellano n. 49/b) è da ritenere reato jadomissivo
permanente, la cui consumazione inizia con l’omessa denuncia del trasferimento
di un’arma da sparo da un’abitazione ad un’altra e cessa con l’avvenuta denuncia
agli organi di polizia competenti dell’avvenuto trasferimento dell’arma medesima.
Dal che consegue che il termine di prescrizione del reato in esame decorre dal
giorno in cui è cessata la permanenza, il che, nel caso in esame, coincide con il
23 agosto 2011, data in cui GIORGINI Mario risulta aver presentato la prescritta
denuncia dell’avvenuto trasferimento dei due fucili da caccia di sua proprietà

Colleverde n. 39 alla via Del Castellano n. 49/b).

dall’abitazione di via Colleverde n. 39 all’abitazione di via Del Castellano n. 49/b,
con conseguente mancato compimento del termine prescrizionale del reato
contestato.
3.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con rinvio degli atti al G.U.P. di Ancona per quanto di sua
competenza.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
G.I.P. del Tribunale di Ancona.
Così deciso il 28 novembre 2012.

P.O.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA