Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1654 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1654 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIMPANI ANTONIO N. IL 04/03/1956
avverso la sentenza n. 840/2005 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 294),2fi ;
che ha concluso per 512.
/-ej

77-77

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

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1. Tratto a Giudizio innanzi al Tribunale di Palmi con l’imputazione di peculato ,
Timpani Antonio è stato ritenuto responsabile del fatto ascritto e condannato alla
pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile
costituita , Grimi salvatore .
2. In fatto viene addebitato al Timpani , nella sua qualità di depositario di un
automezzo Iveco affidato alla sua custodia giudiziale in esito ad un sequestro
preventivo emesso dal GIP presso la Procura Circondariale di Bologna , di essersi

con altre di diversa marca) , il quadro di controllo ( sostituito con altro recante
un numero di chilometri di gran lunga superiori rispetto a quelli dell’originale) ,
gli specchietti retrovisori , il radiatore , la elettroventola , un sedile e altri pezzi
vari.
3. Vengono proposti cinque diversi motivi.
3.1 Con il primo si lamenta l’assenza di motivazione quanto alla decisione
assunta dalla Corte di appello di Reggio Calabria. I giudici distrettuali avrebbero
integralmente pretermesso i rilievi critici sollevati avverso la sentenza di primo
grado, diretti a contestare la sussistenza dei presupposti , oggettivi e soggettivo,
del reato attribuito al Timpani. Al fine , vengono pedissequamente ritrascritti i
motivi di appello originariamente articolati , per poi evidenziare che la sentenza
di appello non avrebbe considerato che il deposito dove risultava custodito il
bene non era sottoposto a vigilanza continua e che all’interno dello stesso
potevano accedere in ogni momento estranei ; ancora che allo stesso
accedevano ed agivano indisturbati operai fissi e occasionali . Mancherebbe
dunque la certezza di poter imputare la condotta ascritta al Timpani laddove per
contro le emergenze istruttorie hanno dato conto del fatto che alla sostituzione di
alcuni pezzi ebbe a provvedere il fratello del ricorrente e non il ricorrente . La
Corte non ha poi dato alcuna risposta in punto alla invocata derubricazione del
fatto da peculato nella fattispecie colposa di cui all’art 335 cpp ; e nulla , ancora,
si è risposto in punto alla legittimazione della parte civile ; infine sono state
negate le generiche senza indicare gli elementi utili a motivare siffatta reiezione .
3.2 Con i motivi indicati per secondo ( da pagina 12 a 18) , terzo ( da 18 a 20) ,
quarto ( 20) e quinto ( 21 ) , vengono nuovamente rispettivamente ribaditi i temi
dell’appello in punto alla insussistenza dei profili costitutivi del reato di peculato ;
la violazione di legge in punto alla omessa derubricazione del fatto nel reato di

appropriato di alcune parti del mezzo asportando le ruote anteriori ( sostituite

cui aWart 335 ; la mancata applicazione delle generiche ; la richiesta di
assunzione del teste Zappone , ritenuto rilevante.
Considerato in diritto.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
5.

La sentenza impugnata non si limita ad un passivo riferimento alle

argomentazioni tracciate dal Giudice di prime cure in ragione della assoluta
conformità della decisione assunta ; piuttosto , risponde puntualmente a tutti i

articolare effettive ragioni di doglianza frutto di un effettivo confronto con le
soluzioni adottate , sfuggendo , dunque, alla lamentata carenza di motivazione
sui punti di rilievo sottesi all’appello e fornendo al contempo soluzioni normative
esenti da censure sul piano della corretta interpretazione ed applicazione delle
norme poste a fondamento della decisione assunta.
6. E così , sul piano della integrazione dei profili del peculato, viene privata di
rilievo la tesi difensiva della asportazione , da parte di terzi,

dei citati

componenti del veicolo sottoposto a sequestro . Al fine la Corte territoriale ha
puntualmente evidenziato, con considerazione logica ineccepibile , che alla
condotta in questione ebbe a fare seguito la sostituzione , con altri pezzi non
originali , delle parti

sottratte . Condotta , questa , incompatibile con

l’estemporaneo e occulto intervento di terzi ; ma , soprattutto, destinata a
rendere evidentemente inverosimile l’asserto difensivo ( non avrebbe senso
alcuno l’idea del furto reso da terzi cui avrebbe fatto seguito la sostituzione con
altri pezzi delle componenti sottratte ) per recuperare, per contro , spazio e
coerenza

logica laddove siffatti interventi vengano ascritti all’iniziativa del

custode ( l’unico interessato a far apparire il bene custodito inalterato alla data di
consegna ).
7. Negato rigore logico alla tesi difensiva dell’intervento reso da terzi estranei
all’entourage del custode è stato poi evidenziato che , per quanto pacificamente
acquisito in processo, alcune sostituzioni sono state effettuate dal fratello del
ricorrente nella incontroversa consapevolezza dello stesso ,senza che ciò , del
tutto coerentemente quanto evidentemente , potesse fungere da valido profilo
per esonerare il Timpani dai profili di responsabilità allo stesso immediatamente
ascritti.
E si è provveduto anche

diversi rilievi sollevati in appello , in questa sede acriticamente riproposti senza

- a svilire le giustificazioni addotte a sostegno di tali interventi sostitutivi operati
dal fratello ( quale che sia stata la motivazione che ebbe a giustificare tali
sostituzioni , non è mai stata precisata la destinazione ultima dei pezzi sostituiti
dal fratello del ricorrente)
– ad attagliare la condotta riscontrata alla ipotesi di reato contestata in ragione
della qualifica rivestita dal ricorrente ( ex appartenente alla P.G. , pienamente
consapevole, dunque , del fatto che qualsiasi intervento sul bene , anche

-a rimarcare all’uopo la tipica linearità dell’agire riscontrato con le finalità
lucrative del peculato ( la diversa consistenza economica tra i pezzi originali
montati sul veicolo e quelli sostituiti, rinvenuti in condizioni pessime e comunque
vetusti rispetti ai primi);
– ad evidenziare, con motivazione esaustiva , la non decisività della audizione del
teste Zappone in ragione della già acquisita presenza di validi elementi utili per
giudicare sulla responsabilità dell’imputato tanto da rendere inconferente
l’invocata richiesta di rinnovazione istruttoria ( sulla intensità dell’onere
argomentativo legato alla reiezione della richiesta ex art 603 cpp si veda tra le
tante Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 10/12/2009 Rv. 246859) ;
ad escludere la possibilità di ricondurre la fattispecie alla ipotesi di cui all’ad 335
cp per l’affermata possibilità che la condotta sia stata compiuta ad insaputa del
ricorrente da soggetti appartenenti al suo entourage di impresa sia in ragione
della modestia assoluta della relativa organizzazione imprenditoriale sia per
quanto emerso dalle dichiarazioni del fratello proprio in punto alla
consapevolezza in capo al ricorrente degli interventi sostitutivi dal predetto
materialmente apportati;
– a ribadire ritenuta la legittimazione della parte civile , evidenziando all’uopo
che all’atto del sequestro il bene aveva di certo un valore rilevante che non
poteva essersi del tutto neutralizzato, malgrado il tempo trascorso , al momento
della restituzione;
– ad escludere , infine , in termini di coerenza all’ad 62 bis cp e con motivazione
certamente adeguata le attenuanti per la presenza di precedenti contro il
patrimonio riferiti al ricorrente .
7. Di certo dunque v’è una motivazione puntuale, estranea a vuoti ed
incongruenze logiche,

conforme alla corretta interpretazione delle norme

adottate tanto da rendere manifestamente infondate le lagnanze dirette a

parzialmente modificativo andava autorizzato dalla AG );

contestare la carenza argomentativa , la manifesta illogicità o ad affermare la
presenza di violazioni di legge nonché a cristallizzare la radicale inammissibilità
delle ulteriori doglianze prospettate senza articolare puntuali e dettagliate critiche
alle soluzioni adottate in risposta ai motivi di appello .
8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma liquidata come da dispositivo in favore
della cassa delle ammende .

Dichiara inammssibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proceuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso il 5 novembre 2013
Il Consigliere relatore

Il Presiden e

PQM

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