Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16539 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16539 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO PIETRO N. IL 19/07/1964
avverso la sentenza n. 3700/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

K

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FIORILLO
PIETRO è stato condannato per tentato furto in abitazione alla pena di sei mesi
di reclusione ed € 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo
violazione di legge in ordine al calcolo della pena, con riferimento alla
continuazione tra le fattispecie criminose contestate all’imputato;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente fa
riferimento ad un aumento di pena per la continuazione che dalla sentenza non
risulta affatto, essendo stato egli condannato per un unico reato;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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