Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16538 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16538 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 21/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPA VINCENZO, n. il 30/04/1960;
avverso l’ordinanza n. 479/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
articolazione di Caserta – del 30/01/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 30/01/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di declaratoria di non esecutività di alcune sentenze di condanna, ivi specificamente indicate, e di restituzione
in termini proposta da Papa Vincenzo.

ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 e
673 cod. proc. pen., evidenziando che le sentenze emesse nei suoi confronti erano
state notificate nei confronti di presunti familiari conviventi.

3. Il giudice dell’esecuzione ha svolto una completa disamina delle sei sentenze di
condanna emesse a carico di Papa Vincenzo, evidenziando con motivazione immune
da censure le ragioni della regolarità delle notifiche, effettuate nei confronti dell’imputato sempre a mani proprie o a mezzo posta presso la sua residenza. Ha chiarito,
peraltro, che il Papa ha impugnato sempre personalmente tutte le sentenze (ad eccezione di una) e, pertanto, di averne sempre avuto conoscenza.
Il Papa si limita a prospettare rilievi estremamente generici, senza confrontarsi
con le specifiche argomentazioni riportate nell’ordinanza impugnata.
Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dal
provvedimento impugnato, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questo. Il ricorso per Cassazione, infatti,
deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore
della Cassa delle ammende.

2. Il Papa propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata

3
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017.

Aldo Esposito

te/

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Il Consigliere estensore

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