Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16536 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16536 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 21/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELL’UTRI MARCELLO, n. il 11/09/1941;
avverso l’ordinanza n. 2483/2016 del Tribunale di sorveglianza di Bologna del
18/04/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri
che ha chiesto il ricorso;

2
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
4.

1. Con ordinanza del 18/04/2017 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Dell’Utri Marcello avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia del 23/05/2016 di rigetto della richiesta di liberazione
anticipata speciale in relazione ai semestri dal 12/04/2015 al 12/04/2016.

verso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Successivamente, in data 21/11/2017, era depositata rinunzia al ricorso, sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal difensore di fiducia.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente
in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto
dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere
proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in
tal senso.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta
la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in
favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni
di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017.

2. Il Dell’Utri, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione av-

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