Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16536 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16536 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIN LONGDI N. IL 04/06/1962
avverso la sentenza n. 1243/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la
quale LIN LONGDI era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 474 cod.
pen., in relazione all’introduzione in Italia per la vendita di merce con marchio
industriale contraffatto di diverse case di moda;

atto sottoscritto personalmente, denunciando violazione di legge e vizio di
motivazione, con riferimento all’aumento di pena per la recidiva, poiché in
appello si era prodotto l’esito dell’incidente di esecuzione con il quale era stata
riconosciuta la continuazione tra le pene di tutti i reati di cui alle precedenti
condanna, con la conseguenza che al più poteva essere applicata la recidiva
semplice e non reiterata; inoltre la recidiva doveva essere esclusa, avendo
l’imputato cessato l’attività commerciale nell’ambito della quale commise i reati
per cui è processo e per l’intervenuto risarcimento del danno, che avrebbe
consentito anche il beneficio della sospensione condizionale della pena; infine si
deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche,
poiché, diversamente da quanto affermato in sentenza, il danno relativo ad ogni
pezzo contraffatto è stato stimato nella somma risibile di €6 e quello complessivo
in €2000;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, come più volte affermato da
questa Corte, recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con
struttura e finalità diverse, ma nient’affatto inconciliabili tra loro: la prima tende
a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo
atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal
guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore
pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere
soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole; il
secondo, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto
il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi
essenziali, nell’originario disegno criminoso, in ossequio al principio del “favor
rei” che deroga a quello del cumulo materiale delle pene (Sez. 4, n. 37759 del
21/06/2013, Lopreste, Rv. 256212; Sez. 5, n. 41881 del 02/07/2013, Marrelia,
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

Rv. 256712). Nel caso che occupa, quindi, il riconoscimento della recidiva
aggravata in ragione di una pluralità di reati tuttavia unificati per l’avvenuto
accertamento della loro riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso è del
tutto in linea con il principio giurisprudenziale che deve ritenersi disciplinare i
rapporti tra recidiva e continuazione tra reati;
– che anche le residue doglianze sono manifestamente infondate, poiché il

gravità oggettiva del fatto, in considerazione della consistenza della merce
sequestrata (111 borse, 480 portafogli, 486 portafogli-borselli) e delle negativa
personalità dell’imputato, condannato per la quarta volta per lo stesso reato, ove
si consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia,
Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione
sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

giudizio sulla recidiva e quello sulle attenuanti generiche è stato motivato sulla

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