Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16535 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16535 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAFORGIA ANTONIO, n. il 14/03/1966;

avverso l’ordinanza n. 1604/2016 del Tribunale di sorveglianza di Bari del
20/09/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Felicetta
Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 21/12/2017

2
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/09/2016 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato
l’istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art.
47 ter, comma 1, lett. c), ord. pen. proposta da Laforgia Antonio, detenuto in espiazione della pena di anni sei e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza della Corte
di appello di Bari del 02/07/2013 per i reati di rapina aggravata, lesioni personali ed

Il Tribunale ha rilevato che il Laforgia risulta affetto da calcolosi, cardiopatia ipertensiva, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertrofia prostatica e diabete mellito,
patologie per le quali poteva essere curato in un C.D.T. dell’amministrazione penitenziaria o in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen..
Ha poi evidenziato la pericolosità del soggetto, gravato da plurimi precedenti penali e da quattro procedimenti pendenti (anche con condanne in primo grado), la sua
non affidabilità alla luce della pregressa fruizione del beneficio dell’affidamento in
prova, poi revocato nel 1996 ai sensi dell’art. 51 ter ord. pen., la sua sottoposizione
due volte alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e il recente arresto per
furto (fatto del 2014).

2. Il Laforgia propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata
ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando di avere una
serie di patologie curabili esclusivamente in ospedale, per le quali necessita di assistenza dei propri familiari.
Segnala, peraltro, di rifiutare le cure del C.D.T. e di poter essere meglio seguito
dai sanitari già a conoscenza della sua situazione clinica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Lo stato di salute incompatibile col regime carcerario, idoneo a giustificare il
differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita
della persona detentiva, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o
scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità
che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria. Anche la
mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione in condizioni
inadeguate in rapporto alla gravità di una malattia che potrebbe avere altrove assistenza idonea può, pertanto, in linea di principio, costituire un trattamento contrario

estorsione, commessi nel 2002 (fine pena 19/06/2019).

3
al senso di umanità (Sez. 1, n. 22373 dell’08/05/2009, Aquino, Rv. 244132; Sez. 1,
n. 27313 del 24/06/2008, Commisso, Rv. 240877).
La valutazione sulla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni
di salute del detenuto ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca un trattamento inumano o degradante va effettuata tenendo
conto, comparativamente, delle complessive condizioni di salute della persona e delle
cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari territoriali (artt. 47

un giudizio non solo di astratta idoneità dei suddetti presidi posti a disposizione del
detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle cure erogabili presso gli stessi. Il
giudice di merito è investito del potere-dovere di valutare nella sua complessità il
caso concreto sottoposto al suo esame e di stabilire se ricorrano le condizioni stabilite
dalla legge per la concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute,
tenuto conto delle molteplici finalità della pena.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione
dei principi sinora illustrati, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e dopo il compiuto esame della documentazione medica acquisita e degli esami
specialistici sin qui effettuati, è pervenuto ad un giudizio di compatibilità dello stato
di restrizione in carcere con le patologie ed ha evidenziato l’attuale non gravità delle
stesse, la praticabilità di cure presso un istituto di pena annesso al CDT o mediante
il ricovero in luogo esterno di cura e non ha segnalato l’esigenza di interventi specialistici.
Il ricorrente non si confronta con tale decisione, non chiarendo le ragioni per le
quali le patologie risulterebbero di maggiore rilievo e le cure sarebbero praticabili
esclusivamente in ambito extrapenitenziario; non indica, inoltre, le cure asseritamente omesse dai sanitari e le presunte conseguenze dannose derivanti dalla protrazione del regime custodiale.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ter, comma 1, lett. c, art. 11 L. n. 354 del 1975 e successive modifiche) ed implica

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA