Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16535 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16535 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONNI LUIGI N. IL 05/03/1951
avverso la sentenza n. 8/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con parziale riforma di quella di primo grado,
MONNI LUIGI fu ritenuto responsabile dei reati contestati di violazione di
domicilio, lesioni personali e minaccia grave e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Diego D’Adderio, deducendo violazione di legge in relazione

a) la violazione di domicilio doveva ritenersi insussistente, poiché l’imputato
aveva trovato la porta aperta e comunque in mancanza di prova del danno alle
cose ed in particolare alla stessa porta;
b) le lesioni personali sono fondate esclusivamente sulle dichiarazioni della
persona offesa, scarsamente attendibili, poiché il medico che visitò la vittima non
riscontrò presenza di lividi;
c) le minacce consistevano in realtà in affermazioni grossolane inidonee ad
integrare il reato contestato, e dunque espressione di una spacconata tipica della
cultura e della personalità dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

2

tutti i reati contestati, poiché:

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Il consi liere e tensore

Il presidente

Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016

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