Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16534 del 29/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16534 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BONI STEFANIA nato il 15/07/1966 a SANDRIGO

avverso l’ordinanza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di FERRARA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sefitte le conclusioni del PG Atoti”. Q..2.1014’ekt A9112.t2j-(4«,
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Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 20.1.2017 il Tribunale di Ferrara, su istanza del
pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale di cui
alla sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
14.5.2014 dal Tribunale di Ferrara nei confronti di De Boni Stefania.
Il Tribunale, rilevato che l’inadempimento alla condizione ( pagamento di
quanto oggetto della condanna risarcitoria in favore della parte civile entro giorni

difesa aveva documentato l’assenza di redditi nell’anno 2015 e nel primo
semestre 2016 e un grave incidente occorso alla signora De Boni nell’ottobre
2016; ha aggiunto che la sentenza era stata pronunciata su accordo delle parti e
quindi l’imputata, all’epoca della decisione, era in condizioni economiche tali da
poter adempiere alla condizione posta; ha quindi ritenuto che la attuale
manifestata indigenza economica fosse frutto di libera scelta dell’imputata, che
non aveva accantonato la somma ( C 4.300) stabilita dal giudice della
cognizione.

2. Con ricorso per cassazione presentato personalmente De Boni Stefania
ha, con il primo motivo, denunciato violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen.,
per aver il Tribunale di Ferrara proceduto all’udienza in data 14.12.2016
nonostante la parte avesse rappresentato e documentato impedimento a
comparire per motivi di salute.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che nella richiesta di rinvio ella
aveva chiesto di poter effettuare dichiarazioni al giudice dell’esecuzione, e che,
nella documentazione medica prodotta era indicato, oltre al decorso della
malattia e il divieto di deambulazione, che solo nel gennaio 2017 i medici
avevano consentito alla signora De Boni l’utilizzo di carrozzina a rotelle.
Il secondo motivo di ricorso denuncia travisamento di prova, per non aver il
Tribunale considerato la documentazione attestante le condizioni economiche
della signora De Boni, e violazione di legge, per non aver applicato il principio
secondo cui, in sede di verifica dell’adempimento della condizione posta al
beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice deve solo verificare
se vi sia stato inadempimento e se lo stesso sia da ricondurre a situazione di
oggettiva impossibilità nel momento della scadenza del termine per
l’adempimento.
Viene infine denunciato anche difetto di motivazione, in relazione alla
valutazione data dal Tribunale circa la possibilità di adempimento.

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60 dalla irrevocabilità della sentenza) non era controverso, ha osservato che la

3. Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinaza
impugnata, ritenendo fondati entrambi i motivi proposti con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo proposto è fondato.
Il ricorso deduce la violazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. per
aver il giudice proceduto nonostante la richiesta di rinvio dell’udienza presentata

avrebbe considerato assoluto l’impedimento, dipendente da condizioni di salute,
rappresentato dalla parte, che aveva espressamente fatto richiesta di essere
personalmente sentita dal giudice in udienza.
Il collegio rileva che nel procedimento di esecuzione, disciplinato dall’art.
666 cod. proc. pen., si applica i_ la norma di cui all’art. 127, comma 4 e comma 5,
cod. proc. pen., che dispone, a pena di nullità, che l’udienza debba essere
rinviata ove il condannato, che abbia fatto richiesta di essere sentito
personalmente, sia legittimamente impedito ad essere presente all’udienza; si
tratta di nullità a regime cd. intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen. .
Venendo alla verifica circa la legittimità della decisione processuale
assunta dal primo giudice, che ha ritenuto non assoluto l’impedimento
rappresentato dalla parte, si deve premettere che il carattere assoluto
dell’impedimento a comparire va inteso nel senso che si deve trattare di una
situazione ( nella specie, le condizioni di salute della parte) non superabile con
uno sforzo ragionevolmente esigibile ( Sez. 2, 5.5.2006, Barbara, Rv. 234753;
Sez. 6, 5.11.2008, Lamberti, Rv. 241913; Sez. 6, 19.3.2012, Bracchi, Rv.
252318, Sez. 5, 5.2.2014, Coviello, Rv. 259841).
Nel caso in esame la documentazione medica, prodotta dalla difesa al
giudice dell’esecuzione, aveva attestato che De Boni Stefania era convalescente
da intervento di chirurgia ortopedica e che, alla visita di controllo effettuata in
data 7.12.2016, le era stata prescritta fisioterapia con indicazione ” carico non
concesso a dx e a sx”.
Dunque, alla data dell’udienza ( 14.12.2016), De Boni Stefania, non in
grado di camminare nemmeno con l’ausilio delle stampelle, per poter
raggiungere il Tribunale, avrebbe dovuto essere accompagnata con l’ausilio di
una sedia a rotelle ovvero con un lettino in ambulanza.
Il collegio ritiene che un tale sforzo non fosse ragionevolmente esigibile,
considerato che la trasferta sino al palazzo di giustizia avrebbe esposto la parte
al rischio di traumi e quindi di compromettere il recupero funzionale dopo
l’intervento.

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dalla condannata; in particolare, si sostiene che illegittimamente il giudice non

Manifestamente illogica si rivela la decisione del giudice che ha, invece,
valutato come non assoluto l’impedimento a comparire, rappresentato e
documentato dalla parte, con conseguente nullità dell’udienza e dell’ordinanza
pronunciata all’esito della stessa.
Va, dunque, pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara che dovrà rinnovare il
procedimento instaurato a seguito della richiesta del Pubblico Ministero.

secondo motivo.
Si deve solo aggiungere che, in tema di revoca della sospensione
condizionale della pena per inadempimento della prestazione oggetto di
condizione apposta al beneficio, il giudice, a fronte della allegazione di un stato
di indigenza, è tenuto a compiere una verifica di quanto prospettato, anche, ove
occorra, con acquisizione, a mezzo di polizia giudiziaria, di informazioni circa il
patrimonio e le capacità reddituali del soggetto, così da apprezzare la esigibilità
in concreto dell’adempimento, presupposto per pronunciare la revoca del
beneficio ( Sez. 1, 14.10.2013, Bullo, Rv. 257857; Sez. 3, 8.4.2016, Paris, Rv.
267330).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per rinnovato esame al Tribunale di
Ferrara.
Così deciso il 29.11.2017.

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso preclude l’esame del

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