Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16532 del 11/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16532 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HABA NABIL N. IL 09/05/1994
avverso la sentenza n. 310/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 11/03/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
HABA NABIL fu ritenuto responsabile dei reati contestati e condannato alla pena
di 4 anni e 4 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Antonio Bertei, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che andavano
concesse in considerazione della complessiva condotta tenuta dall’imputato,
come riferita dalla persona offesa, avendo egli mostrato un senso di rimorso che
tenuti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
diniego delle attenuanti generiche è fondato, oltre che sul comportamento
successivo al reato, sui numerosi precedenti di polizia per fatti diversi, risultanti
in capo all’imputato sotto nomi diversi;
– che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare
ai fini del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis
cod.pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (conf. Sez. 5, ord. n.
3540 del 5/7/1999, D’Alessio, Rv 214477; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010,
Vaglietti e altri, Rv. 247469, a proposito del diniego della sospensione
condizionale della pena);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consiglier estensore
Il presidente
lo portava ogni volta a chiedere scusa alla vittima dei comportamenti violenti