Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16532 del 04/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16532 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTISTUTTI DANIEL nato il 07/12/1979 a CONSELVE

avverso l’ordinanza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 04/10/2017

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano,
che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, adita
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Battistutti Daniel,

provvedimento) a otto sentenze irrevocabili, quantomeno a titolo di
continuazione parziale tra gruppi omogenei delle stesse, rilevando che nulla era
stato allegato con riferimento alla configurabilità di un medesimo disegno
criminoso che giustificasse l’unificazione in sede esecutiva delle condanne
riportate e annotando, altresì, l’eterogeneità dei reati (rapine, furto, ricettazione,
furto in abitazione), il rilevante lasso di tempo di commissione degli illeciti
(1996-2006), la contraddittorietà delle certificazioni relative allo stato di
tossicodipendenza dell’istante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite
del difensore, chiedendone l’annullamento.
Denunzia, con un unico motivo, violazione di legge, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando:
– anzitutto, che l’ordinanza aveva immotivatamente disatteso la richiesta di
applicazione della continuazione per gruppi di reati, trascurando di considerare la
prossimità temporale tra le rapine di cui alle sentenze sub 2) e 3), commesse a
distanza di 42 giorni l’una dall’altra e a nove mesi di distanza dalla rapina di cui
alla sentenza sub 1); tra i reati di furto e ricettazione di cui alle sentenze 7) e 8)
commessi a distanza di poco più di due mesi:e dei furti di cui alle sentenze 5) e
6), perpetrati a distanza di cinque mesi l’uno dall’altro;
– quindi, che in ogni caso non era stata apprezzata l’omogeneità, anzi,
l’identità delle violazioni di ogni singolo gruppo;
– infine, che nessun apprezzamento era stato condotto in ordine allo stato di
tossicodipendenza del Battistutti, negando rilevanza alle prodotte certificazioni,
sommariamente e assertivamente definite contraddittorie.

3. Osserva il collegio che il ricorso appare fondato.
A base del rigetto della richiesta la Corte di appello ha posto l’affermazione
che tra i fatti-reato, eterogenei e commessi in un lungo arco temporale, non si
ravvisava il medesimo disegno criminoso per l’applicazione della continuazione,
1

volta al riconoscimento della continuazione in relazione (così si esprime il

non potendo con esso confondersi il generico proposito criminoso né la scelta di
vita improntata al ricorso al crimine. Non risulta, però, espressa alcuna concreta
considerazione sulla richiesta volta al riconoscimento di una continuazione
parziale tra gruppi di reati, omogenei e cronologicamente contigui, né risultano
esplicitate le ragioni per le quali le certificazioni relative alla tossicodipendenza
dell’istante risultavano contraddittorie. La motivazione appare, dunque, fondata
su indicazioni svolte in negativo, assolutamente generiche e prive di riferimenti
specifici ai fatti per come accertati nelle sentenze in comparazione. Ora, la

ogni caso la chiara indicazione dei dati fattuali posti a fondamento della
valutazione effettuata e l’altrettanto chiara esposizione delle ragioni per le quali
le deduzioni difensive, non all’evidenza irrilevanti o pretestuose, sono ritenute
non decisive e infondate. Sicché un qualsivoglia giudizio che non consente di
verificare i dati fattuali cui è stato ancorato, manca dei requisiti minimi di
riconoscibilità del discorso giustificativo. E sotto tale profilo l’inadeguatezza della
motivazione è palese perché priva del minimo sforzo di analisi dei fatti, neppure
per gruppi come richiesto dal ricorrente; bastando qui solo aggiungere che la
l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso, costituendo esso un aspetto
relativo alla interiorità psichica dell’agente, non può che essere affidato a dati
indiziari che il giudice di merito non ha menomamente scandagliato, trascurando
di considerare che se è vero che nessun fattore (contiguità temporale,
omogeneità dei fatti per come in concreto realizzati o in base all’unitarietà di
contesto, identità della spinta a delinquere), singolarmente preso, è sufficiente
indicatore di una programmazione e deliberazione unitaria, ciascuno di essi,
aggiunto all’altro, incrementa la possibilità di riconoscimento del disegno
unitario, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze
indiziarie favorevoli.
Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla Corte
di appello di Venezia perché, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del
2013) proceda a nuovo esame: libero negli esiti, ma colmate le evidenziate
lacune.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Venezia.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017
Il C-{ sigliere es

D Ps A

motivazione, per assolvere la funzione che le è propria, presuppone sempre e in

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