Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16531 del 31/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16531 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TARDIO ANGELA

Data Udienza: 31/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Frigo Stefano, nato a Sandrigo il 24/05/1962

avverso l’ordinanza del 27/05/2016 dell:Ti Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dai considiiere Angela Tardio;
lette le conclusioni dei Pubblico Minis;:lero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Gabriele Mazzotta, che hn ohihsto il rigetto del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuaii in favore dello Stato.

RITENUTO IN FATTO

1, Con ordinanza del 27 maggio 2015 la Corte di appello di Venezia, in
funzione di

giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione

proposta

nell’interesse di Stefano Frigo, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,

avverso l’ordinanza del 4 marzo 2016, con la quale la stessa Corte, in funzione di
giudice dell’esecuzione, aveva disposto !a confisca delle somme di euro 2.200,00
e di euro 11.475,00, sequestrate all’interessato nel procedimento penale n.
1128/2015 R.G., definito con sentenza del 19 giugno 2015, irrevocabile il 3
dicembre 2015.
La Corte, premettendo che la confisca era stata disposta in sede esecutiva
con riguardo al profitto di delitti concernenti la materia degli stupefacenti per i
quali l’opponente aveva riportato condanna definitiva, rilevava, a ragione della

– sussisteva il necessario nesso di pertinenzialità del denaro, chiesto in
restituzione, ai delitti concernenti lo spaccio di stupefacenti, descritti e giudicati
con sentenza definitiva;
– le somme indicate erano state sequestrate in occasione delle perquisizioni
personale e domiciliare, operate a cataco dell’opponente il 20 novembre 2013, e
lo stesso era reo confesso in ordine alla relazione esistente tra il denaro reperito
in sue mani e la insistita iniziativa di spaccio;

la Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado con il

riconoscimento dell’attenuante di cui al settimo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309
del 1990, aveva ridotto la pena irrogata all’opponente ad anni uno e mesi dieci di
reclusione, senza nulla disporre. come dà quella di primo grado, in ordine alla
destinazione del denaro;
– la confisca era stata disposta in sede esecutiva per essere la somma
«anche materialmente identificata

in

quella di accertata acquisizione nella

disponibilità dell’istante a mezzo di riconosciuta sua iniziativa delinquente»;
– sussisteva, quindi, un solido rapporto pertinenziale tra denaro confiscabile
costituente profitto del reato, e come tale corpo di reato, e iniziativa delinquente,
richiesto dall’art. 240, primo corairna, cod. pen.;
– il possesso di somme provenienti de negozio contrario a norme di ordine
pubblico, in ragione di una negoziazione costituente delitto ovvero ingiusta, non
poteva comunque ritenersi di beone fede;
– l’opponente, in quanto parte di negozio contra legem, non aveva, in ogni
caso, interesse suscettibile di

protezione

alla restituzione delle somme

sequestrate costituenti illecita contrepr- astazione_, trovandosi rispetto al bene in
una relazione puramente materiale sonata da malafede originaria.

2. Avverso detta ordinan7a hz pre.:uos.o ricorso per cassazione, per mezzo

del suo difensore

e.vv, Elisabetta

Cesta, l’interessato Frigo, che ne chiede

l’annullamento sulla base di due rnot:\’

decisione, che:

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione dei provvedimento
impugnato rispetto agli atti del processo (sentenza di primo grado e
interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dell’arresto in flagranza) e
travisamento della prova.
Secondo i! ricorrente, l’ordinanza che ha incentrato la motivazione sul fatto
che egli aveva ammesso che le sorneoe sequestrate nel corso della perquisizione
personale e di quella domicillare erare, di provenienza illecita, e quindi profitto

primo grado provento di pregressa attività di spaccio, ha svolto affermazioni
contrastanti con l’effettivo contenuto degli atti richiamati, poiché una tale
confessione non è mai avvenuta e 1? sentenze di merito non hanno in nessun
punto rappresentato che il denaro sequestrato era provento di attività di spaccio.
Le sentenze si sono limitate o rportare i! contenuto del verbale di
perquisizione e sequestro e a rinviare al suo interrogatorio, dando atto che egli
aveva fornito spiegazioni sulla provenienza del denaro, e, nel corso
dell’interrogatorio, egli ha rivendicato la legittimità del possesso del denaro,
ammettendone !a orovenie.nza delittuosa solo di una parte e documentando, poi,
le sue significative fonti dl reddito lecite.
2.2. Con il secondo motivo li rico – rente denuncia la nullità della disposta
confisca per violazione degli arti. 240 cod pen. e 676 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la configca, secondo condivisi principi, può essere
disposta in sede esecutiva solo ove obbligatoria, mentre la confisca del profitto
del reato, cui l’ordinanza si è riferita, e facoltativa e può essere disposta solo dal
giudice di merito nel momento in cui pronuncia sentenza di condanna.
La Corte di merito, precisando che egli non potrebbe vantare un diritto alla
restituzionr_, della somma in questiore peTché «provento di negozio contrario
all’ordine pubblico e al buon costume in virtù di negoziazione costituente reato»,
ha creato una forma di confisca obbligatoria atipica, non prevista
dall’ordinamento e incentrata sui o-esupposti della confisca facoltativa del
profitto del reato, invece non consentita in sede esecutiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato reguisitoria scritta
chiedendo il rigetto del ricorso per !e sia infonda-tezza.

LI. Con memoria depositata il 2t tebbraie 2017 il ricorrente, in replica alle
conclusioni della Procura generale, ha insistito nell’annullamento dell’ordinanza
impugnata per le ragioni esposte in ricorso e ulteriormente esplicate.

del reato contestato, e che dette somme erano state ritenute dal Giudice di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 I] ricorso, integrato con la memoria difensiva, merita accoglimento nei
termini che saranno precisati.

2. Secondo il costante °; – lerl,-7. rn

tu: di eg;tt mita ; la confisca, se facoltativa,

può essere ordinata soltanto dai g udice che pronuncia la condanna
dell’imputato, mentre, se obbligatoria per legge, può essere disposta anche dal

Rv. 214435; Sez. 1, n. 18343 del 23/02/2011, Andreano, Rv. 250234; Sez. 1,
n. 17546 del 20/04/2012. Ebrahim, Rv. 252883: Sez. 1 n. 27172 del
16/04/2013, Biosa, Rv. 25661 4-),
Si è, in tal senso, rimarcato che solo il giudice dei merito può, sulla base del
complesso degli atti dei procedimento e della valutazione dell’imputato, adottare
il provvedimento discrezionale di cui pll’art. 240, primo comma, cod. pen.,
«motivandolo alla luce della SU3 finalità di prevenire la consumazione di futuri
reati e valutando il collegamento non meramente occasionale tra l’oggetto (o la
somma) e il reato e la possibilità futura del ripetersi di un altro reato, con la
conseguente necessità di esci:p:ler – e dalia disponibilità del reo cose che
potrebbero fomentare la commissione di nuovi illeciti penali» (Sez. 1, n. 17546
del 20/04/2012, citata, in motivazione; n tal senso, tra te altre, Sez. 4, n. 11982
del 14/02/2007, Indelicato, R.v. 235282).
In particolare, stante il tenore dell’art. 240 cod. pen., mentre «nel caso di
condanna, i! giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto»
(primo comma), «è sempre ordinata la confisca : 1) delle cose che costituiscono
il prezzo del reato: 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, H porto, la detenzione o
l’alienazione delle quali costituisce reato.. anche se non è stata pronunciata
condanna» (secondo cornme).
È appena il caso di rammentare sul punto che, in tema di confisca, il
prodotto del reato rappresenta il risulta°, cioè il frutto che il colpevole ottiene
direttamente dalla sua attività illecite; il profitto, a sua volta, è costituito dal
lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione
del reato: il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre,
istigare o determinare un eltro srceet..:° a commettere il reato e costituisce,
quindi, un fattore :te incide e ,:cilli2.r)arnente Sji motivi

che hanno spinto

l’interessato a commettere il reato tn e altre„ Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996,
Chabnl Samie Rv, 205707; Sez U, n.. 31517 del 26/06/2015, Lucci, Rv: 264436).

giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 5409 del 06/10/1999, Andolina,

3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, procedendo dal rilievo che ii denaro -in ordine alla cui
destinazione nulla era stato disposto con la sentenza di condanna definitiva e la
cui restituzione era stata chiesta in executivis- era stato sequestrato, in esito alle
operate perquisizioni (personale e domiciliare) del 20 novembre 2013 nel
procedimento penale, definito con detta sentenza, per delitti concernenti lo
spaccio di stupeiFacenti, ha raporesentato che la somma (pari a complessivi euro
13.675,00 in banconote di piccolo taglio) era stata motivatamente ritenuta dal

specifica relazione esistente tra denaro reperito […] e ‘insistita iniziativa di
spaccio’» trovava fondamento neile iiiichiarezicrii rese dal medesimo Frigo, in
sede di convalida del suo arresto, econducenti «quelle e non altre» somme alla
propria strutturata attività delinquenziale.
Nel rimarcare ulteriormente nello sviluppo decisionale, anche con richiami in
diritto, che le somme, percepite c1;31h- spacciatore di sostanze stupefacenti per
effetto della Merita transazionee costiCeiscono nrofitto di reato, esatto dall’art.
240, primo comma, cod. pen e la stessa Corte è pervenuta all’epllogo conclusivo
nen espresso, ma univocamente sotteso a tale riferimento normativo, della
facoltatività della confisca, che, disposta de plano, ha confermato con valutazioni
che, proprie del giudice del merito. alla stregua dei ridetti principi, non incidono
sulla qualificazione della confisca in termini di facoltatività.
La confisca, sotto i’indicato prnfit:.). : -,GP poteva pertanto essere disposta in
sede esecutiva ai sensi dell’art. 676 cod. orme pe.n.

4. Il Giudice dell’esecuzione ha, però, ;ntrodotto una ulteriore e diversa ratio

decidenc’i,

rilevando ; attraverso le spostamento del tema sulla possibilità di

restituzione delle somme sequest:ate, che e stesse, in quanto

r

rivenienti da

«negozio contrario 3 norme di ordire pubblico n ragione di una negoziazione
costituente delitto, e, comunque ingiusta, secondo la coscienza comune anche
delle persone meno dotate», dostituis ,:ono illecita controprestazione, e, pertanto,
non possono esse7e restituite a chi. come il condannato odierno ricorrente,
cedente della droga, !e ha rice

come compenso di attività di spaccio,

instaurando con esse, senza consedu ree la titolarità, una relazione solo
materiale, contrassegnata da malafede,
4.1. Si rileva in diritto che le ejeeioni innite (Sez. J, n_ 949 del 03/07/1996,
Chabni Samir, Pv 20570) hanno terripc: chiarito con riferimento ai sequestro
di una somma di denaro derivenee dei e cessione di sostanza stupefacente nell’enunciare il principio alla coi Sti«3 , 111a e confisca, nella fattispecie esaminata
relativa alla sentenza rese ai i’-;ensii lel:’art. 444 cod. proc. pen., può essere

Giudice di primo grado «provento ai prearessa attività di spaccio», e che «la

disposta solo ove obbligatoria e con esclusione, quindi, delle cose che
rappresentano il prodotto o li profitto dei reato- che il ventaglio di soluzioni delle
possibili verificabili ipotesi «si può cosi descrivere: a) allorché il giudice di
merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e
correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce ‘prezzo’ del reato,
legittimamente viene disposta, rei rito del patteggiamento, la confisca, e
l’eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; – allorché il giudice di
merito abbia p -ovve.duto, con !a sentenza in sede di patteggiamento, alla

‘prodotto’ o ‘profitto’ del reato, l’eventuale ricorso per cassazione va dichiarato
inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all’imputato, parte di
un negozio illecito per contrarietà 3 norme imperative, il diritto 3 rientrare nella
disponibilità del ‘a somma costituente controprestazione della cessione), e
seriore che l’imputato non contesti in radice i! ‘apporto di connessione tra bene
e reato; c) – allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla
qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, at .,b’a provveduto
alla confisca de! bene, sussiste •ertarneeite l’interesse all’irnpugrazione da parte
dell’imputato, sempre però che CC)5, – L’ -i abbia contestato, nei giudizio di merito,
ovvero anche sclo con i motivi di ricorse, l’esistenza di un clualsiasi nesso tra il
reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli
ultimi due casi, essendo preclu.so qualsia.s,i accertamento in fatto in sede di
legittimità e non potendo essere eantillata con rinvio una sentenz_a resa in sede
di patteggiamento, sempre che su )tinte non esista una clausqla concordata, la
disgosizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all’interessato
di far valere !e see ragioni in sede esecatiiiiia».
Il riferimento alla mancenz., -.-ein eana all’imputato, parte di un negozio illecito
per contrarietà a norme imperative, de diritto a rientrare nella disPonibilita della
somma destituente la controprestazione della cessione della sostanza
stupefacente è stato più volte rigretio nella successiva giurisprudenza di
legittimità (tra le altre, Sez. 1 e 1.971 lel 11/03/1999, Luccarini, Rv. 213281;
Sez. 4, n. 1140 dei 14/04/1929
26/02/2003, Anta .

Ni”Tr Cone, IRA , . 213544; Sez. 6.. n, 1.6726 del
5_ n. 44096 de! 18/11/2910, Mbaye, Rv.

249073: 5,-, ez Ti”, n. 45925 del 02/19/2311 4, Fall

Rv. 260869), espressamente

annotandosi, in fattispecie in ci la sentenza e,eri aveva disposto né la confisca
né la restituzione del denaro trovato ir tiasesso di un soggetto nei cui confronti
era stata applicata ‘a pena so richiesta ; , 9;” il delitto d spaccio di stupefacenti,
che è onere dell’interessato far va!ere i! suo diritto alla restituzione del presunto
profitto dei reato, rivolgendoei ai giudice dell’esecuzione I quale, qualora accerti
che effettivamente il bene in segi,atistro vatia qualificato corre nrofitto del reato,

confisca della somma in sequestro, pur qualificata, dopo l’accertamento di fatto,

non può disporre la restituzione, trattandosi comunque di provento conseguente
a negozio illecito per contrarietà a norme imperative (Sez. 6, n.
46217 del 12/11/2013, Diao, Re. 258234).
4.2. Di tali condivisi principi il Giudice dell’esecuzione, che ne ha fatto esatto
richiamo, non ha proceduto a corretta applicazione.
Posta, invero, l’attinenza dei poteri del giudice) deil’esecuzione al giudicato, i
cui contenuti vanno interpretati alla iJee delle deduzioni e obiezioni espresse dal
condannato con lo strumento zieil’inciciente di esecuzione, di detti rilievi il Giudice

contraddittorio tra le parti, i presupposti per il mantenimento del provvedimento
adottato de piano.
Ciò implica che, ove !a regi’ itcani – la afferisca alla I ceità della provenienza
del denaro, e segnatamente del nesonno cui attenga la prestazione della quale il
denaro costituisce corrispettive

ms ordosi con ia legittimità della negoziazione

la buona fede del richiedente e con essa !a titolarità del demarc. l’accertamento
da farsi deve riguardare anche la fondatezza della dedotta parziale pertinenza
del denaro ad attività lecita, cui csoietemento sia allegato e dimostrato, e
quindi della contestazione dello esistenza, invece ritenuta, di un cesso tra il reato
e il danaro.
Detto accertamento è. iricco, mancato se! presupposto che il ricorrente
fosse «confesso sul punto delle peirtinen.zialità dei denare», preteso in
restituzione, alla «insistita iniziativa di snecci’7.7.» astraendosi tuttavia da una
coerente risposta ai rilievi opposti e OL ripropesti con ailegazione al ricorso, ai
fini della sua autosufficienza, sia della sentenza di condanna di primo grado sia
del verbale di interrogatorio rese dei ricorrere ir sede di convalida del suo
arresto, dei guaii, denunciato l’inc -y -se ‘.i.irevisam2nto, rappresentata la valenza
ai fini della decisione.

5. Concluarnente., per ie eagioni espresse e in coerenza con quanto
rappresentato, l’ordinanza :mpennata dove essere annullata con ~invio alla Corte
cl± appello di Venezia, che proceder n…invo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza, in -mugnai- a
Venezia.
Così deciso I 31/03/2017

nec per nuove esame alla Corte di appello

deve farsi carico, apprezzando nelie iase dell’opposizione, caratterizzata dal

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