Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16531 del 11/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16531 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLIC SOFIA N. IL 03/11/1988
NIKOLIC GIULIANO N. IL 06/12/1990
avverso la sentenza n. 1935/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
NIKOLIC SOFIA e NIKOLIC GIULIANO erano condannati per i reati
rispettivamente contestati alla pena di 2 anni, 4 mesi di reclusione ed €220 di
multa e 2 anni di reclusione ed €220 di multa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati:
NIKOLIC SOFIA, con atto sottoscritto dal difensore avv. Luciano Bason, deduce

considerazione del comportamento processuale confessorio e della disponibilità
al risarcimento del danno; analogo vizio viene dedotto rispetto ed al diniego del
beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di elementi
ostativi;
NIKOLIC GIULIANO, con atto sottoscritto dal difensore avv. Luciano Bason,
deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in
considerazione delle condizioni di estrema indigenza economica, della giovane
età, di emarginazione sociale e dello scarso grado di scolarizzazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché la Corte territoriale ha
escluso in punto di fatto la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della
sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, in
considerazione della spiccata capacità criminale dimostrata da entrambi gli
imputati, desumibile dalle modalità esecutive della condotta di furto ascritta,
posta in essere con accurata preparazione, nonché della negativa condotta
processuale, in considerazione della violazione delle prescrizioni inerenti alle
misure cautelari rispettivamente imposte:
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sul
trattamento sanzionatorio, sul riconoscimento delle attenuanti generiche o sul
diniego della sospensione condizionale la pena sia motivata in modo conforme
alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132
e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di

2

vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in

quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1/11 marzo 2016
Il consigliere est nsore

Il presidente

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA