Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16530 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16530 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Avino Vincenzo, nato a Napoli il 09/01/1952

avverso l’ordinanza del 18/02/201E deh Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta da t consig!ic- – -.? Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Luigi Orsi, che ha chiest2 l’annui!amento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENWTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1.E . feb

2C;16 la Corte di appello di Venezia, in

funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da D’Avino
Vincenzo, diretta a ottenere l’applicazone della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.– CoT, r!’erlMeri – 0 ai rs2ati giudicati con le tre sentenze

Data Udienza: 31/03/2017

di condanna indicate nella richiesta, riportate nella premessa della stessa
ordinanza ed emesse:
– la prima il 20 luglio 1996 dal Tribunale di Napoli, confermata il 16 luglio
1997 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 28 ottobre 1998, per
coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, commessa in Napoli nel dicembre
1992;
– la seconda in data 8 aprile 1997 dal Tribunale di Napoli, confermata in
data 8 febbraio 2000 dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di detenzione e

la terza il 22 dicembre 2008 (rectius 1998) dal Tribunale di Venezia,
parzialmente riformata il 14 febbraio 2000 dalla Corte di appello di Venezia, per
il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in
Campolonoo Maggiore (VE) in data 1 marzo 1991.
Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, previo richiamo degli elementi
dimostrativi della identità dei disegno criminoso, che tali elementi non
risultavano tutti soddisfatti, trattandosi in un caso di coltivazione e in altri due
casi di detenzione e cessione di droga commesse in territori completamente
diversi; gravando sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti
a sostegno dell’istanza, e non costituendo i! mero riferimerto all’analogia e alla
contiguità temporale dei reati indici di per sé univoci e sintomatici di unicità del
disegno criminoso piuttosto che di abitualità criminosa e di scelte di vita mosse
da una medesima spinta criminose,

2. Avverso detta ordinanza ha nr000sto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Valeria Aiello: l’interessato D’Avino, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), c) ed e),, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione
agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen e e vizio della motivazione.
Secondo ii ricorrente, l’ordinanza e incorsa nei denunciati vizi per essersi
limitata a escludere genericamenr.e la identità del disegno criminoso, senza
indicare le ragioni della ritenuta nconducibilità delle violazioni ascritte ad
autonome determinazioni e della esclusa valenza di elementi presuntivi e
indiziari, come l’identica natura dei reati l’arco temporale, l’analogia del modus
operandi,

nonché del contenuto cL-:-9la sentenza del 22 dicembre 2008
. del

Tribunale di Venezia, che aveva riconosciuto l’attendibilità dei collaboratori di
giustizia che lo avevano indicato corre dedito ad attività illecite nel settore degli
stupefacenti.
Sulla base di tali elementi le sinicioie violazioni dovevano essere ritenute
rapportabili a unico disegno criminoso, essendo sufficiente che le stesse fossero

cessione di sostanze stupefacenti, commesso in Napoli intorno al 1991;

individuabili nelle loro linee essenziali e concepite anche in termini di eventualità
sin dalla esecuzione del primo reato, esprimendosi poi il momento volitivo nella
concreta realizzazione di ciascun reato,

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per i’annullamento con rinvo dell’ordinanza impugnata, stante la
fondatezza del ricorso,

1.

TI ricorso, che attiene ai contestato rigetto della richiesta di

riconoscimento del vincolo della continuazione, merita accoglimento.

2. Si premette in diritto che, ai sensi dell’ai -t. 671 cod. proc. pen., il giudice
dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso
di più sentenze o decreti penali irrevocabili,, pronunciati in procedimenti distinti
contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la
configurabilità della continuazione à necessaria un’unica complessa deliberazione
preventiva, definita nei suoi dati essenziale alla quale segua, per ogni singola
azione, una deliberazione specifica, mentre deve escludersi che un programma
solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo secondo
contingenti opportunità, ovvero un mero sistema di vita siano idonei a far
riconoscere il rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n.
44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del
25/09/2009, Notar() ; Rv. 245833; Sec. 2. n. 10123 del 22/10/2010, Marigliano,
Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 dei 13/1 /2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156;
Sez. 1, n. 39222 dei 26/02/2014, B., Rv. 260896), rilevando la generica
deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti soltanto, in quanto
espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge,

3

fini del tutto diversi -e

negativi per i! reo- come !a recidiva e l’abituaAa criminosa (tra le altre. Sez. 5,
n. 10917 del 12/01/2012, Abbassa Pv. 252950).
La prova di detta congiunta previsione ,. -ritenuta meritevole di trattamento
sarzionatorio più benevolo r)-:r a minore ca.nacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeci{.{ in forza di lin singolo impulso, invece che di
spinte criminose indipendenti e re- erate- deve essere di regola { – icavata, poiché
attiene alla «inesplorabile interior a paica,{ a» del soggetto, da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza,

de» dato progettuale

sottostante alle

CONSIDERATO IN DIRITTO

condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep.
2009, Di Maria, Rv. 243632).
2.2. Indici esteriori apprezzabili vanno individuati in elementi costituiti dalla
distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei
reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, re 44862 del 05/1172008, citata), senza
che ciascuno di essi, singo la rmente considerato, costituisca indizio necessario di
una unitarietà progettuale deciH illeciti, mentre, aggiunto a un altro, incrementa

in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie
favorevoli (Sez. 1, n. 12905 dei 17/03/2010, Ponasera, Rv. 246838).
Pertanto, di per sé l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di
alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono,
da soie, di ritenere che i reati siano fratto di determinazioni volitive risalenti a
un’unica deliberazione di fondo (La altre, Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006,
Moretti, Rv. 235523; Sez. 3, n 311e del 20/11/2013, ded. 2014, P., Rv.
259094), con la conseguenza che la identità del disegno criminoso deve essere
negata qualora la successione deefli eoisodi sia tale da escludere, malgrado la
contiguità spazio-temporale e il ne-so funzionale tra le diverse fattispecie
incriminatrici, la preventiva proedarnmazione dei reati, ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello
cronologicamente anteriore (tra le alLe , Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012,
Natali Rv, 254793).
2.3. L’anpiic.azione della discipline dei reato continuato !n sede esecutiva
impone, .pertanto, una ricons , den7zi00e dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà erogettuale degli illeciti, che è indispensabile
requisito per il riconoscimento del ,app:a-to descritto nell’art. 81 cod. pan.
A tal fine la cognizione dei giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio
delle sentenze di condanna conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione (sentenze aliegate o da acquisire ex officio ai sensi
dell’art. 186 disp. att, cod. nroc, nen.) e, attraverso il oro raffronto, alla luce
delle ragioni enunciate dall’istante (tra !e altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004,
D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 91.80 del 29/01./2007, Aioisio, Pv, 236261; Sez.
1, n. 14188 del 30/03/2010, !,eJeso,

F-ei.

21.6840 Sei. 5, n. 37337 del

29/04(2011, Castellano. Rv. 250929, 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich,
Rv. 255011), ncombendo, invece, ail’autorità giudiziaria il compito di procedere,
ai sensi dell’ad, 566, comma 5 , :od. amo. pen ai relativi accertamenti con
l’acquisizione di documenti e into nazioni e l’assunzione, cve occorra, di prove

la possibilità dell’accertamento dell’es’stenza di un medesimo disegno criminoso,

nel contraddittorio delle parti, e alla successiva valutazione circa l’esistenza delle
condizioni (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto M., Rv. 219253;
Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

3. L’ordinanza impugnata non si ò adeguata a tali condivisi principi.
3.1. Il Giudice dell’esecuzione, dopo avere enunciato in premessa

il

contenuto della istanza e richiamate le sentenze di condanna cui la stessa
atteneva, ha giustificato il diniego della continuazione tra i diversi delitti, già

dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990„ rimarcando la insufficienza dell’analogia dei
reati e della loro vicinanza temporale negli anni 1991 e 1992, valorizzando

il

dato che in un caso si fosse trattato di c..olivazione e negli altri due casi di
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e la diversa localizzazione di dette
ultime condotte, e rappresentando che e diverse violazioni, oggetto di esame,
ben potessero esprimere scio abituai:tè criminosa ovvero scelte di vita
delinquenziale.
3.2. In detto sviluppo decisionale ‘ordinanza non ha, però, espresso

un

coerente discorso giustificativc delle scelte adottate, poiché, pur movendo
dall’esatto rilievo in diritto che la continuazione presuppone un unico
preesistente disegno criminose dovendo le condottee successive„ rispetto

al

primo atto delittuoso, riferirsi a una pianificazione predeterminata e non
esprimere abitualità criminose, ha nrccediAtc

e une disamine non coerente in

diritto e generica con riguardo alle vicende cima hanno riguardato l’istante nei
processi celebrati a suo carico.
L’apprezzamento svolto, invero, si è innanaitutto limitato a eg i st r a re che
non tutti gli elementi esteriori, dimostrativi della identità dei disegno criminoso,
erano soddisfatti, .-7irinotandosi ie delle condotte (coltivazione ovvero
e !a diversa localizzazione degli

detenzione/cessione di sostanze stupefacenti)

episodi di detenzione/cessione, e astraendosi dalla congiunta considerazione,
oltre che dei -Iontenuti delle sentenze in rapporto all’incidente proposto„ degli
elementi pertinenti all’analocia dei reati e alla loro cadenza temporale, richiamati
invece solo per escluderne la valenza rutoriorna.
La genericita

argomentatain a p •i ris..contrab e nel rilievo che,

richiamate !e sole imputazioni delle sentenze in ogoetto, con

i rispettivi epiloghi

decisori, e neppure descritti gli eipiaryta :riminosi in rapporto ai dati emergenti
dalle stesse sentenze ; la correttezza .i2,H3 cui lettura è contestats, l’ordinanza ha
rappresentato che era oessibiimainte traibile dall’analisi delle violazioni solo
un’abitualità criminosa del

sue scelte di vita di sistematica

reiterazione di analoghe violaaioni d. eqcie. limitandosi a rilevare che a tale

indicati come contestati e attribuiti ail’istante con dette sentenze ai sensi

approdo valutativo si perveniva in negativo per non essere indici sintomatici di
unicità del disegno criminoso, di per se, l’analogia dei reati e ia loro cadenza
temporale.
3.3. In tal modo ii Giudice dell’esecuzione, che doveva procedere alla
disamina delle fattispecie, così come rilevabili dalle prospettazioni difensive e
dalle allegazic,mi delle condanne, poste a sostegno dell’istanza di applicazione
della discipline del reato continuato, o ai relativi accertamenti, e verificare,
attraverso le valutazioni espresse io ciascuna sentenza, prodotta o acquisita, dal

reati e sintomatici della loro rappDrtabtà alla specifica, unitaria e originaria,
icieaziore criminose sulla quale v.)c:c l’istiCito delle contirriezione, ha svolto
una disamir2 astratta e nenerica la correttezza delle co conclusioni non è
suscettibile di reale verifica.

4 Avuto riguardo a tali erinerc.aanze,. si impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con rinvio gecli atti a’la Corte di appello di Venezia in diversa
composizione (Corte cost. n. 183 del 2013) ;7)Er nuo ■,o, più aporT,fondito.. esame
tenendo presenti i rilievi formulati.

Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e , invia per nuovo esame ala Corte di appello
di Venìazia.
Così deciso il 31/03/2017

Giudice della cognizione, i dati scs:’5enziali di possibile collegamento tra i vari

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA