Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16530 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16530 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BETTINO ANTONIO N. IL 17/06/1958
avverso la sentenza n. 407/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con parziale riforma di quella di primo grado,
BETTINO ANTONIO fu ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 479 cod. pen.
e condannato alla pena di giustizia, in relazione alla falsa attestazione in un
verbale di pignoramento, redatto in qualità di ufficiale giudiziario, che la sede
della “Alfa Friuli Ldt” era chiusa da tempo e non operativa;

dell’imputato, trascrivendo il contenuto dell’atto d’appello, con il quale si
chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste, contestando la sussistenza
sotto il profilo oggettivo del reato e sotto il profilo soggettivo; si chiedeva la
riduzione della pena e la sospensione cautelare della condanna provvisionale;
– che il ricorrente trascrive anche il contenuto dei motivi aggiunti, riguardanti
l’attendibilità dei testi di accusa, i contrasti tra le dichiarazioni rese e la
documentazione fotografica in atti;
– che il ricorrente deduce la violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen.,
nella parte in cui la decisione impugnata richiama alcuni passaggi del verbale di
pignoramento non espressamente indicati nel capo di imputazione; la mancanza
della motivazione e la violazione dell’articolo 479 cod. pen., nella parte in cui la
sentenza afferma la responsabilità in relazione al contenuto valutativo dell’atto,
che, in quanto tale, non risultando dall’applicazione di strumenti di natura
scientifica, non poteva essere giudicato né vero né falso; il vizio di motivazione,
laddove si evince la prova della falsità dell’affermazione dalla circostanza che in
alcuni momenti l’esercizio commerciale era stato aperto, circostanza che poteva
non essere conosciuta dall’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché non si confronta
con la motivazione della decisione impugnata, la quale richiama le prove orali e
documentali in base alle quali è risultato accertato che l’azienda era aperta ed
operativa, si chiarisce che la dichiarazione circa la chiusura e non operatività
della stessa non è affatto estranea al contenuto tipico dell’atto, poiché sulla base
di un pignoramento negativo derivano conseguenze sia sul piano processuale per
il creditore, sia per la spendibilità del verbale in altre eventuali procedure o
evenienze economiche e che tale dichiarazione non ha contenuto valutativo,

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

poiché lascia presumere che l’ufficiale giudiziario si sia recato altre volte presso
la sede della società ed abbia accertato quanto attestato, cosa che non è
avvenuta;
– che la doglianza riguardante la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza è manifestamente infondata, poiché la condanna è
intervenuta specificamente rispetto alla frase riportata nel capo di imputazione; il
richiamo di altri passaggi dell’atto (ed in particolare di un altro periodo

del tutto legittimo, poiché il giudice di merito ha valutato l’atto nel suo
complesso, al fine di accertare la falsità della specifica affermazione riportata nel
capo di imputazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

manoscritto aggiunto al prestampato di pignoramento mobiliare in eseguito) è

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