Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1653 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1653 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
1) LOQUERCIO MARIO N. IL 18/04/1964 * C/
avverso l ‘ordinanza n. 39/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZ1;
1ette/s~i4e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/11/2012

Lt, AL,41.

N. 17882/12-RUOLO N. 21 C.C.N.P. (1984)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 5 aprile 2012 il Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza del
P.M. in sede, intesa ad ottenere la sospensione dell’ordine di carcerazione nei
confronti di LOQUERCIO Mario, con riferimento ad una pena da espiare di mesi 6
di reclusione ed C 200,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.ri 2 e
7 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale,

2.11 Tribunale di Napoli ha ritenuto, ai sensi dell’art. 656 comma 9 lettera a) cod.
proc. pen., che la richiesta di sospensione non poteva trovare accoglimento,
essendo preclusivo il titolo di reato oggetto della condanna; la richiesta peraltro
neppure poteva trovare accoglimento ai sensi dell’art. 656 comma 9 lettera c)
cod. proc. pen., essendo stata applicata al condannato la recidiva prevista
dall’art. 99 comma 4 cod. pen.
Pertanto era da ritenere priva del requisito della pregiudizialità la dedotta
questione di legittimità costituzionale, sollevata dal P.M. ricorrente con
riferimento all’art. 656 comma 9 lettera a) cod. proc. pen., essendo comunque
ostativa alla chiesta sospensione della pena la ritenuta recidiva di cui all’art. 99
comma 4 cod. pen., cui faceva riferimento l’art. 656 comma 9 lettera c) cod.
proc. pen.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Napoli propone ricorso per
cassazione il P.M. di Napoli, deducendo inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,
l’eccezione di incostituzionalità da lui sollevata era pregiudiziale ed il giudizio non
poteva essere definito a prescindere dalla risoluzione della stessa, essendo
entrata in vigore la legge n. 199 del 2010, il cui art. 1 comma 3 imponeva al
P.M. di emettere ordine di esecuzione e relativo decreto di sospensione, qualora,
come nel caso in esame, la pena inflitta al condannato fosse stata pari a mesi 6
di reclusione.
Ha poi illustrato i motivi per i quali l’art. 656 comma 9 lettera a) cod. proc. pen.,
così come modificato dall’art. 2 lettera m) del d.l. n. 92 del 2008, convertito
nella legge n. 125 del 2008, era da ritenere costituzionalmente illegittimo per
violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che la
sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non poteva aver luogo nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 624 quando ricorrevano due o
più circostanze fra quelle indicate dall’art. 625 cod. pen.

con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle contestate aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Napoli è inammissibile siccome manifestamente
infondato.
2.11 Collegio concorda con il ricorrente nel ritenere che il ricorso per cassazione
ben può avere ad oggetto solo ed unicamente l’eccezione di illegittimità
costituzionale di una disposizione di legge applicata dal giudice di merito,
provvedimento impugnato.
E’ tuttavia pur sempre richiesto che la questione d’illegittimità costituzionale sia
rilevante; è cioè necessario che dall’invocata dichiarazione di illegittimità possa
conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o
parziale, di un provvedimento (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n.409 del
10/12/2008, dep. 9/1/2009, Sardelli, Rv. 242456).
3.Nella specie in esame al contrario, come esattamente rilevato dal Tribunale di
Napoli, l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 659 comma 9 lettera a)
cod. proc. pen. sollevata dal P.M. ricorrente per violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che la sospensione dell’esecuzione di cui
al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all’art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze fra quelle
indicate nell’art. 625 cod. pen. è priva del requisito della rilevanza e ciò per due
ordini di motivi.
4.Da un lato si osserva infatti che l’art. 1 comma 3 della legge 26 novembre
2010 n. 199, concernente l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
non superiori a 18 mesi, ha introdotto criteri applicativi alternativi rispetto a
quelli di cui all’art. 656 comma 9 lettera a) cod. proc. pen., senza tuttavia
abrogare quanto contenuto nella lettera c) del citato comma 9, riferito all’ipotesi
in cui ai condannati, come LOQUERCIO Mario, abbiano avuto la recidiva prevista
dall’art. 99 quarto comma cod. pen. non solo contestata ma anche applicata con
giudizio di equivalenza, si che, anche a prescindere dal tipo di reato per il quale il
LOQUERCIO è stato condannato, rimarrebbe pur sempre la non sospendibilità
dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti per effetto della contestata
recidiva.
5.D’altro lato si osserva che, comunque, l’esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive non superiori a 18 mesi, disposta dalla citata legge n. 199 del
2

costituendo essa pur sempre una censura di violazione di legge, riferita al

2010, non è un beneficio automaticamente applicabile, essendo esso pur sempre
subordinato al verificarsi delle condizioni elencate nell’art. 1 comma 2 lettere a),
b), c) e d) della citata legge, si che, anche per tale via, è da escludere la
sussistenza del presupposto della rilevanza delle questione d’illegittimità
costituzionale così come sollevata dal P.M. ricorrente, atteso che, oltre al tipo di
reato ascritto al condannato, occorreva altresì valutare se nei confronti del
condannato sussistessero le condizioni elencate alle lettere a), b), c) e d) dell’art.

6,Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto
dal P.M. di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28 novembre 2012.

1 comma 2 della citata legge n. 199 del 2010; il che nella specie non è avvenuto.

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