Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16529 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16529 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTELLI ROBERTO nato il 22/09/1975 a CALCINATE

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avvocato SANTINI LUCA che conclude per l’accoglimento del
ricorso

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise d’appello di Brescia ha
confermato la sentenza, pronunciata all’esito del giudizio abbreviato in data 18
dicembre 2015 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo,
con la quale Roberto COSTELLI è stato dichiarato responsabile dell’omicidio,
aggravato dai motivi abietti e futili, commesso in danno di Roberto Pantic (artt.

l’esplosione di numerosi colpi di pistola all’indirizzo del veicolo sul quale il
medesimo si trovava tanto che veniva attinto al cranio da uno di essi.
1.1. Sulla base della ricostruzione del fatto concordemente operata dai
giudici di merito e non contestata dal ricorrente, l’imputato nel cuore della notte
del 22 febbraio 2015 ha esploso in rapida successione sette colpi di arma da
fuoco con il proprio revolver (pistola a tamburo) cal. 357 Magnum indirizzati
verso due camper dove alloggiava la numerosa famiglia Pantic, sicché uno di
questi colpiva alla testa la vittima mentre dormiva all’interno del camper Elnagh
in compagnia della moglie e di nove figli, mentre gli altri sei colpi attingevano il
camper Mercedes all’interno del quale dormiva il figlio maggiore della vittima e la
convivente di questi, rimasti fortunatamente illesi.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l’imputato,
compiuto il fatto per fastidio o ritorsione verso il gruppo di rom che si era
installato da qualche giorno nel campo ove si sono svolti i fatti — lasciando sul
terreno rifiuti e altre immondizie e creando disagio con comportamenti inurbani
verso altri cittadini —, si è immediatamente allontanato e ha occultato l’arma del
delitto che, infatti, non è stata rinvenuta in occasione della perquisizione
domiciliare effettuata qualche giorno dopo i fatti, tant’è che l’arma è stata
ritrovata unicamente grazie alle precise indicazioni rese dall’imputato solo dopo
avere deciso di collaborare per la ricostruzione dei fatti.

2. Ricorre Roberto COSTELLI, a mezzo del difensore avv. Antonio Pasinetti,
che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
– il vizio della motivazione con riguardo al dolo omicida e alla qualificazione
giuridica del fatto alla stregua dell’omicidio volontario anziché dell’omicidio
preterintenzionale, evidenziando la mancanza di volontà di ferire, risultando
irrilevante la consapevolezza in capo all’imputato della presenza di persone
all’interno dei camper oggetto dei colpi di pistola, della direzione verso il basso
dei colpi esplosi peraltro a significativa distanza dai bersagli, dell’assenza di
movente, della convinzione radicatasi nella mente dell’imputato che il camper
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575, 577, comma primo, n. 4, 61, comma primo, n. 1, cod. pen.) mediante

ove si trovava la vittima fosse in realtà disabitato, dal comportamento tenuto
dopo il fatto dall’imputato il quale non ha cercato di alterare o nascondere le
tracce con ciò dimostrando di essere intimamente convinto di non avere colpito
nessuno, mancando in particolare la prova della concreta prevedibilità delle
conseguenze derivanti dall’esplosione dei colpi (primo motivo);

pen., non avendo la Corte riconosciuto l’attenuante pur in presenza di un
accordo con i familiari della vittima per risarcire il danno subito, dovendosi
valorizzare il contenuto soggettivo dell’attenuante e non l’integrale ed effettivo
risarcimento del danno patrimoniale (secondo motivo);
– la violazione di legge, in relazione all’articolo 133 cod. pen., con riguardo
alla determinazione della pena (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1. È opportuno premettere ciò che i giudici di merito hanno evidenziato
con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti materiali operata in forza di
convergenti elementi costituiti dalle dichiarazioni testimoniali, dalle ammissioni
dell’imputato, dai rilievi tecnico scientifici eseguiti dalla polizia giudiziaria.
Si tratta dei seguenti elementi:
l’imputato era a conoscenza che i due camper erano abitati da numerose
persone che ivi dormivano, come risulta dalle stesse dichiarazioni
dell’imputato rese in occasione della convalida del fermo e dalle
dichiarazioni degli amici del ricorrente con riguardo alla appropriazione di
alcuni sgabelli in legno da parte dei figli più piccoli della vittima,
circostanza questa che aveva provocato il disappunto dell’imputato,
come lo stesso ha candidamente ammesso nel corso dell’interrogatorio
davanti al Pubblico ministero allorquando ebbe a dichiarare «avevo
deciso di spaventare queste persone la sera prima, solo che non ero in
grado di individuare quante persone fossero a bordo. Credevo che il
grosso delle persone dovesse essere nel camper più grande»;
l’imputato ha esploso in direzione dei camper tutti i sette colpi contenuti
nel revolver in suo possesso i quali hanno colpito in vari punti i bersagli
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– la violazione di legge, in relazione all’articolo 62, comma primo, n. 6 cod.

che l’imputato aveva individuato fin dalla sera precedente al fatto,
determinandosi poi a portare con sé l’arma la sera di carnevale,
nascondendola all’interno della propria autovettura per poi riprenderla
alla fine della festa per compiere l’attentato;
i colpi sono stati esplosi a una distanza non superiore a 17 metri, come

spavento e capiscono che qua non è zona di venire ad accamparsi … Solo
che proprio in quel momento veniva giù un’acqua della Madonna, c’era
buio … Erano messi più bassi in confronto di quando ho sparato, io ho
cercato di sparare a basso, detto gli piglio una gomma e li, o che i colpi
hanno rimbalzato, il bello che un colpo è andato a finire proprio … Quello
che ho preso neanche pensavo che era nel camper … È il più grosso il
primo camper dove è morto il tipo, sporgeva in confronto del camper che
ho tirato io, quello più piccolo … Davanti ci avevo la visuale del primo
camper più piccolo, il secondo quello più grosso era quasi tutto coperto,
erano parcheggiati quello più piccolo qua e quello più grosso qua, solo
che quello più grosso sporgeva leggermente un 30, 40 cm»; domanda:
«a che distanza era il camper ?»; risposta: «guardi tra i 17 e i 20
metri»), e come confermato dagli accertamenti tecnici svolti dalla polizia
giudiziaria;
sono stati esplosi ben sette colpi tutti indirizzati alla sagoma dei camper
in quanto l’altezza da terra varia da cm 72 a cm 137, essendo stati
esplosi colpi con un’angolazione della canna quasi orizzontale, con piccole
oscillazioni (dall’alto verso il basso; dal basso verso l’alto) nell’ambito di
una forchetta tra 2° e 9° di inclinazione;
non sono stati rilevati segni di rimbalzo;
l’utilizzo di un’arma tipo revolver non è casuale in quanto, a differenza
delle altre armi possedute dall’imputato, ha la caratteristica di non
lasciare a terra i bossoli dei colpi esplosi che avrebbero potuto essere
utilizzati per individuare esattamente il luogo di sparo.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la
motivazione del provvedimento impugnato, i cui punti salienti sono stati sopra
richiamati, in ordine alla ricostruzione degli accadimenti materiali che hanno
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riferito dallo stesso imputato («vado là e gli sparo, almeno prendono lo

portato i giudici di merito a escludere qualunque ipotesi alternativa all’omicidio
volontario, quantomeno caratterizzato dal dolo eventuale.
I giudici di merito hanno correttamente qualificato il fatto come omicidio
volontario, evidenziando che la volontà di esplodere numerosi colpi di arma da
fuoco all’indirizzo di veicoli, che l’imputato sapeva essere abitati da numerose
persone, indipendentemente dalla dichiarata finalità intimidatoria, caratterizza ex

se il dolo del delitto di omicidio, anche in considerazione
delle caratteristiche di particolare offensività dell’arma impiegata;
della preordinazione dell’azione;
della ripetizione dei colpi;
dell’uso di un’arma di tipo revolver caratterizzata dal mancato rilascio
dei bossoli esplosi tale per cui risulta impossibile individuare il luogo
esatto da cui sono stati esplosi i colpi;
delle abilità tecniche dell’imputato, persona addestrata al tiro in
quanto fanatico delle armi e in possesso della licenza per il tiro
sportivo, che, qualora avesse effettivamente voluto colpire le gomme
dei veicoli, non avrebbe di certo sbagliato mira in sette occasioni su
sette.
2.1. Il motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non avere
qualificato il fatto alla stregua dell’omicidio preterintenzionale è inammissibile
poiché si basa su un’ipotesi ricostruttiva alternativa che non ha trovato alcun
riscontro nel corso del processo.
In ogni caso, correttamente e del tutto plausibilmente è stata ritenuta la
sussistenza di dolo, quantomeno eventuale, in ordine all’evento effettivamente
prodotto, alla luce delle modalità organizzative dell’agguato, delle armi usate,
delle caratteristiche personali dello sparatore, sicché non vi è spazio alcuno per
la configurabilità dell’ipotesi alternativa sostenuta.
Peraltro, sul punto, è sufficiente richiamare la distinzione tra omicidio
volontario e omicidio preterintenzionale incentrata sull’elemento psicologico,
tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4690 del
10/02/1992, De Pasquale, Rv. 189871: «poiché l’omicidio preterintenzionale si
differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell’elemento
soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volontà omicida non solo sotto la forma
del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo,
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h

ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non
preterintenzionale quello nel quale la condotta dell’agente sia stata tale da
dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole
accettazione anche della sola eventualità che da detta condotta potesse derivare
la morte del soggetto passivo»), apparendo adeguatamente dimostrata, in forza

2.2. I giudici di secondo grado, in ciò parzialmente distaccandosi dalle
valutazioni compiute nel primo grado di giudizio, hanno qualificato l’elemento
psicologico alla stregua del dolo diretto di tipo alternativo o, quanto meno,
eventuale, stigmatizzando la preordinazione della azione, non certo
improvvisata, ma deliberata già il giorno precedente con il prelevamento
dell’arma, il suo occultamento all’interno dell’autovettura dell’imputato durante la
sera in cui lo stesso partecipava una festa in maschera, il successivo definitivo
prelievo del revolver con il quale l’imputato, recatosi a piedi alle ore 2,30 a.m.
nella isolata zona dove si trovavano parcheggiati i camper, faceva ripetutamente
fuoco.
Ad avviso del Collegio, tenuto conto che il diverso grado del dolo non ha
avuto conseguenze dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, la
qualificazione operata dal giudice d’appello, che appare francamente più
aderente all’episodio così come sopra ricostruito, risulta del tutto immune da
censure perché ampiamente e logicamente motivata, sicché le generiche censure
attinenti all’elemento psicologico risultano inammissibili anche perché si basano
su una diversa ricostruzione del fatto che muove da critiche assertive
concernenti la localizzazione e la distanza del luogo di sparo che, come detto,
risultano smentite dalle stesse dichiarazioni dell’imputato.
D’altra parte, sempre con riguardo all’elemento psicologico, i giudici di
merito hanno valorizzato l’esistenza di un preciso movente criminoso
caratterizzato dall’intima avversione provata dall’imputato verso i nomadi e
verso gli extracomunitari, intesi come categoria a sé, tanto che lo stesso aveva
varie volte manifestato un vero e proprio intento selettivo e discriminatorio,
come correttamente evidenziato dai giudici di merito mediante il richiamo alle
espressioni utilizzate dall’imputato sul proprio profilo Facebook, oltre che dai
commenti degli amici e conoscenti dell’imputato i quali, dopo avere appreso delle
accuse mosse a suo carico, hanno ribadito l’esistenza di sentimenti di odio verso
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della descritta condotta, la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.

i rom o gli «zingari», senza, infine, dimenticare che è lo stesso imputato ad
avere ammesso di aver esploso i colpi per fare scappare í nomadi che peraltro
non conosceva e con i quali non aveva avuto niente a che fare.
2.3. Sotto tale profilo, quindi, risulta del tutto immune da critiche la
motivazione della sentenza che ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante dei

mero pretesto, utilizzato dall’imputato per dare libero sfogo ai propri impulsi
violenti, la condotta inurbana tenuta, peraltro non nei confronti dell’imputato, dai
figli minori della vittima.

3. È infondato il motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della
circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma primo, n. 6, cod. pen.,
avendo l’imputato provveduto a devolvere agli eredi della vittima la somma di
euro 250.000 circa, poiché, come correttamente affermato dai giudici di merito,
sul punto non contraddetti dal ricorso, si tratta di una somma non sufficiente a
ristorare integralmente il danno derivante dalla morte di un soggetto, appena
cinquantenne, sposato e padre di dieci figli di cui sei minorenni.
3.1. In merito al sindacato sull’eventuale accordo intercorso tra le parti, la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ai fini della configurabilità della
circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il
risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità
è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo
transattivo intervenuto tra le parti» (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv.
268714).
D’altra parte, si è anche affermato che «l’integralità del risarcimento,
richiesta per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del
danno, non è esclusa dall’esistenza di un accordo transattivo» (Sez. 1, n. 5767
del 08/01/2010, Scotuzzi, Rv. 246564).
3.2. Con riguardo alla entità del risarcimento, il Collegio ritiene utile
richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il
quale «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62,
comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, a

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motivi abietti e futili, essendo stata correttamente valutata alla stregua di un

nulla valendo le condizioni patrimoniali non abbienti dell’imputato» (Sez. 3, n.
31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211).
3.3. Il presupposto del conseguimento dell’attenuante è l’oggettiva
esaustività della riparazione e non, invece, una soggettiva intenzione di risarcire
che non abbia potuto riflettersi in un risarcimento reale e integrale.

dell’attenuante in discorso, perché «l’attenuante del risarcimento del danno, per
beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto
agli effetti, ai sensi dell’art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto,
per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra
reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità
della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di
ravvedimento del reo» (Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673).

4. È inammissibile, poiché generico, il motivo di ricorso che riguarda il
trattamento sanzionatorio in quanto i giudici di merito, che hanno riconosciuto le
circostanze attenuanti generiche valorizzando in proposito sia la confessione sia
il parziale risarcimento del danno (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, Vinetti, Rv.
256134), hanno ampiamente e coerentemente valorizzato i numerosi elementi di
fatto idonei a qualificare la gravità del fatto e l’intensità dell’elemento
psicologico.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 13 marzo 2018.

Non coglie nel segno il ricorso che sostiene l’applicazione soggettiva

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