Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16529 del 11/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16529 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEBIATI STEFANO N. IL 30/12/1958
BRESCIANI GIUSEPPINA (RINUNCIANTE) N. IL 30/05/1960
avverso la sentenza n. 101/2014 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a LEBIATI STEFANO e BRESCIANI GIUSEPPINA per il reato contestato
di cui all’art. 624-bis cod. pen. la pena rispettivamente concordata con la pubblica
accusa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli

motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
– che con nota del 17 luglio 2015 la ricorrente BRESCIANI GIUSEPPINA ha
rinunciato al ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso di BRESCIANI GIUSEPPINA va dichiarato inammissibile per
rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848
del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671);
– che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua
validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente da parte dell’imputata, con specifica indicazione del procedimento
cui ineriva. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso;
– – che anche il ricorso di LEBIATI STEFANO è manifestamente infondato, in quanto
si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per
l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei
presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il
che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame (generico sul
punto), dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse

mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992,
Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2,
2

imputati, con atti redatti personalmente, con i quale si deduce mancanza della

n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006,
Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez.
2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore delle cassa delle ammende, il cui importo stimasi equo fissare

STEFANO;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, BRESCIANI GIUSEPPINA al versamento di mille euro in favore delle
cassa delle ammende e LEBIATI STEFANO al versamento di millecinquecento euro
in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

in euro mille per BRESCIANI GIUSEPPINA ed euro millecinquecento per LEBIATI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA