Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16527 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16527 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERREDE FRANCESCO nato il 21/08/1967 a CORSICO

avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore

Data Udienza: 13/03/2018

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 21 giugno 2016 la Corte di appello di Milano
confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano, che in data 14 gennaio
2016, all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva
affermato, tra l’altro, la responsabilità dell’imputato Francesco Errede in ordine ai
delitti, tra loro unificati per continuazione, di concorso in detenzione e porto illegali

quindi clandestina e di 50 cartucce cal. 357 magnum e cal. 8.
Entrambe le sentenze di merito avevano fondato il giudizio di responsabilità a
carico dell’imputato su alcune conversazioni intercettate il 30 settembre 2014,
intercorse con il coimputato Maddalena e tra questi ed il Gaeta, impegnati nella
ricerca di una pistola con la quale quest’ultimo, sottoposto agli arresti domiciliari e
minacciato di una qualche azione aggressiva di terzi, era intenzionato a compiere
una sorta di regolamento di conti e che gli era stata fatta pervenire tramite
Massimiliano Tarantino, che però era stato perquisito e trovato in possesso
dell’arma e quindi tratto in arresto, cosa che aveva provocato i commenti dei correi
e la decisione di interrompere i contatti telefonici.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento, deducendo:
a) illogicità della motivazione sulla responsabilità, in quanto la Corte di appello non
ha fornito logica spiegazione alle obiezioni sollevate con l’appello per avere ignorato
che egli non aveva avuto rapporti o contatti col presunto destinatario della pistola il
che rende illogico abbia potuto fornirgli l’arma e le munizioni e le abbia
personalmente condotte presso l’abitazione del Maddalena col rischio di essere
scoperto ed arrestato del tutto gratuitamente senza conseguirne alcun vantaggio.
Inoltre, non è stata data risposta all’osservazione circa la frase pronunciata dal
Gaeta, allorchè questi, subita una perquisizione qualche giorno prima, ossia il 13
settembre, aveva commentato al telefono che non era stata reperita una cosa,
individuata dagli inquirenti in un’arma, che non può essere individuata nel fucile che
qualche giorno dopo sarebbe stato rinvenuto in possesso di Carmela Foscarino,
oggetto di genere maschile, il che prova come egli non avesse necessità di
procurarsi una pistola, avendone già una a disposizione. Del resto, dopo il
sequestro della pistola, nessuno dei coimputati lo aveva avvertito, come sarebbe
stato logico aspettarsi, se quel materiale fosse stato di sua proprietà, tanto più che
gli interessati avevano parlato tra loro della cosa e non si comprende perché non lo
avessero fatto anche con lui.
b) Motivazione apparente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche:
egli è stato l’unico imputato a non averne beneficiato, nonostante anche gli altr
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e cessione di una pistola marca Astra, cal. 357 magnum con matricola abrasa e

fossero pregiudicati e fossero stati coinvolti in rapine e in altri delitti, il che prova
l’immotivata disparità di trattamento.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
1.11 primo motivo investe il giudizio di responsabilità con contestazioni che la

ma sufficiente ed idoneo a dar conto delle ragioni della decisione. In particolare, la
sentenza in esame ha valorizzato il contenuto dei dialoghi intercettati tra i
coimputati Gaeta e Maddalena, dai quali era emersa la ricerca pressante ed urgente
da parte del primo di una “cosa” con la quale difendersi dall’aggressione di chi era
intenzionato a sparargli in testa dopo una brutta discussione e l’attivazione del
Maddalena per reperire una cosa appartenente allo stesso e ad altro soggetto in
quel momento assente, nonché la sequenza delle chiamate, per cui a quelle tra i
due personaggi citati era seguita quella tra il Maddalena e l’Errede, nella quale a
questi era stata richiesta la cosa che avevano loro due da consegnare ad un amico
a titolo di favore perché aveva avuto una discussione e l’Errede aveva assicurato
che si sarebbe recato da lui a portargli le cose. Si è osservato che l’impiego di
termini convenzionali, quali “cosa” e “moto”, non impedisce di comprendere che
oggetto dei contatti e degli accordi fosse la pistola cal. 357 poi sequestrata al
Tarantino, che, prelevatala dall’abitazione del Maddalena, al quale l’aveva
consegnata l’Errede con le munizioni, era stato sottoposto a controllo mentre si
stava recando a recapitare arma e cartucce al Gaeta presso la sua casa. A riprova si
è indicato il tenore esplicito dei riferimenti all’impiego dell’oggetto a scopo difensivo
contro chi era intenzionato a sparare al Gaeta dopo un alterco, il timore di un
arresto condiviso dai correi se non fossero state adottate cautele, le resistenze del
Tarantino a correre rischi senza un proprio vantaggio, le chiamate effettuate dal
Gaeta al Tarantino allorchè questi non si era presentato da lui perché tratto in
arresto e quindi non aveva potuto rispondere, la comunicazione ricevuta dal Gaeta
del suo arresto ed il commento sul fatto che l’avevano trovata, sottintendendo
l’arma perché unico oggetto illecito effettivamente sequestrato, il successivo
proposito condiviso da questi e dal Maddalena di non fare più uso dei telefoni
cellulari e la previsione di una perquisizione in serata presso il Maddalena stesso.
Ebbene, nel ragionamento valutativo esposto in sentenza, in adesione alle
argomentazioni più analitiche riportate nella prima pronuncia, si è logicamente
osservato che soltanto un’arma da fuoco poteva essere idonea allo scopo
prefissatosi dal Gaeta di difendersi e di respingere un attacco armato di chi era
intenzionato a sparargli, mentre un motociclo non avrebbe potuto essere di alcuna
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Corte distrettuale ha già esaminato e disatteso con un corredo esplicativo sintetico,

utilità a tale specifico fine, né avrebbe richiesto circospezione, cautela e nemmeno
avrebbe suscitato preoccupazioni per un eventuale arresto, atteggiamenti ritenuti
perfettamente compatibili con un oggetto illecito, quali sono la pistola clandestina
rinvenuta e le relative cartucce.
1.1 Le obiezioni sollevate col ricorso non riescono a scalfire la tenuta logica
della motivazione, poiché trascurano che, per quanto riportato soprattutto nella
sentenza di primo grado, valutabile unitamente a quella impugnata perché conformi

dall’Errede al Maddalena in quanto oggetto nella loro condivisa disponibilità, anche
se conservato dal ricorrente, perché il Maddalena ne facesse l’utilizzo preannunciato
della consegna al Gaeta nella consapevolezza anche dell’Errede che si trattava del
trasferimento a terzi.
Non può poi essere presa in considerazione l’argomentazione con la quale si
segnala che da un dialogo intercettato il 13 settembre il Gaeta avrebbe dato prova
di essere già in possesso di un’arma indicata al femminile, diversa dal fucile a
canne mozze rinvenuto presso Carmela Foscarino qualche giorno dopo, ossia il 16
settembre: non soltanto il ricorso sul punto è privo di autosufficienza, perché
segnala come non valutata una precisa risultanza probatoria, di cui non offre alcuna
contezza quanto all’effettiva acquisizione ed alla intrinseca verità, richiamando il
provvedimento applicativo di misure cautelari che non è parte del fascicolo
processuale, ma nulla avvalora la lettura offertane in chiave difensiva, ossia che il
riferimento fosse ad una pistola e non a ‘qualche altro oggetto illecito occultato e
non rinvenuto in sede di perquisizione.
L’ulteriore argomento, relativo alla mancata comunicazione al ricorrente
dell’avvenuto arresto del Tarantino, non può dirsi esaminato e disatteso in termini
manifestamente illogici: i giudici di appello hanno osservato che, dopo i commenti
sull’arresto e sul rinvenimento di quanto il Tarantino aveva con sé, gli interlocutori
intercettati avevano prudenzialmente inteso interrompere i contatti telefonici nel
timore fossero individuate anche le loro responsabilità, il che dà conto in modo
logico e consequenziale dell’assenza di successive conversazioni col ricorrente.
1.2 La conclusione raggiunta dai giudici di merito sull’univoco significato
indiziante degli esiti intercettativi non è suscettibile di censura perché fedele al
testo trascritto e coerente col senso comune, oltre che basata sull’assenza di una
plausibile spiegazione alternativa e della prova dell’effettiva comproprietà di una
motocicletta tra il ricorrente ed il Maddalena, tanto più che, come osservato dal
primo giudice, questi ed il Gaeta avevano ammesso che i dialoghi captati avevano
riguardato la ricerca e il procacciamento di una pistola, attività rispetto alla quale
hanno cercato infondatamente di proclamare l’estraneità dell’Errede contro
l’evidenza dei dati probatori.

il

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nella decisione e nei criteri inferenziali utilizzati, l’arma era stata consegnata

2. Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche la
sentenza non si presta a critiche poiché ha evidenziato, da un lato che la pena è
stata calcolata in Imri misura a quella inflitta al Gaeta a ragione della gravità del
fatto e della valenza negativa della condotta per la strumentalità dell’arma al
compimento di una sorta di “regolamento di conti”, quindi in funzione del
compimento di ulteriore attività criminosa, dall’altro che i coimputati avevano
tenuto comportamenti confessori, assenti nel caso dell’Errede, il che offre una

sanzionatorio.
Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del proponente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

congrua e logica giustificazione circa la differenziazione del rispetto trattamento

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