Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16527 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16527 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUNTORIERI VINCENZO N. IL 31/07/1982
avverso la sentenza n. 480/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
PUNTORIERI VINCENZO fu ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 497-bis
cod. pen. e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Rosario Errante, deducendo violazione di legge, poiché non è
stato dimostrato il possesso di un documento falso, mai rinvenuto in sede di

fotocopia; inoltre si contesta la ricognizione dell’imputato, eseguita in totale
violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poichè il ricorrente ripropone le
medesime doglianze già oggetto dell’atto d’appello, ignorando la specifica
motivazione della Corte territoriale, la quale ha fatto leva principalmente sulle
dichiarazioni delle persone offese, titolari dei documenti falsificati, sul
riconoscimento fotografico effettuato da parte del teste Licata, che aveva
materialmente venduto il computer e la stampante per la quale era stato fatto il
finanziamento e sulla testimonianza di un teste di polizia giudiziaria, autore delle
indagini;
– che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento
costante di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito può trarre il proprio
convincimento anche dall’identificazione dell’autore del reato mediante
riconoscimento fotografico, il quale costituisce accertamento di fatto utilizzabile
in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv.
242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926); l’individuazione
rappresenta infatti un vero e proprio dato probatorio (più precisamente una
prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla
credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si dica certo della
identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento fotografico,
recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
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perquisizione domiciliare, ma l’accertamento è stato operato su una semplice

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il presidente

Il consigliere estensore

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