Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16526 del 14/03/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16526 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 14/03/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURELLO ADOLFO N. IL 19/06/1973
avverso l’ordinanza n. 688/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
28/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
leael.sentite le conclusioni del PG Dott. 1 :7-Lo..Itce4c6 71e.:Gx4A-45
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Uditi difensor Avv.;
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Motivi della decisione
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di
Firenze in data 28 agosto 2012 che ha rigettato
l’appello proposto dal difensore di Curello Adolfo
avverso l’ordinanza del 20 aprile 2012 del G.I.P. del
richiesta di revoca della misura cautelare in carcere
applicata il 16 febbraio 2012, ha proposto ricorso per
cassazione Curello Adolfo, riservando la presentazione
dei motivi, che peraltro non sono mai stati depositati.
In forza dell’art. 581 co. l^ lett c) e 591 cpp e 606
co. 3^ cod. proc.pen. un tale ricorso privo dei motivi
deve essere detto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 3.00,00 a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Tribunale di Pistoia con la quale veniva rigettata la
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle
ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art.94 c.1 ter disp.att.del c.p.p..
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Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.