Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16526 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16526 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
RENZI FABIO N. IL 30/08/1963
VASSALLO MARIO N. IL 17/04/1960
avverso il decreto n. 1423/2013 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con decreto del 19 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Avezzano, dichiarava
inammissibile l’opposizione della persona offesa, poiché depositata presso l’ufficio di
Procura e non del Tribunale, e disponeva l’archiviazione nei confronti di RENZI
FABIO e VASSALLO MARIO, per i reati iscritti;
– che in data 7 agosto 2014 ha proposto ricorso il procuratore generale di L’Aquila,
deducendo violazione del contraddittorio, imposto dall’articolo 127 cod. proc. pen.,
poiché il GIP avrebbe dovuto comunque tener conto dell’opposizione proposta

pervenuto alla cognizione del giudice oltre il termine prescritto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché, come
affermato dalla Sesta Sezione di questa Corte, tale interesse può essere
riconosciuto solo in capo alla persona offesa, mentre spetta al P.M. richiedere
l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, laddove emergano – anche grazie alla
persona offesa – elementi potenzialmente utili all’esercizio dell’azione penale;
– che più in generale va ricordato che interesse al ricorso non può essere
riconosciuto quando, dedotta una violazione di regole processuali, l’eventuale
accoglimento delle censure del ricorrente porrebbe quest’ultimo, nella migliore delle
ipotesi, in condizioni identiche a quelle nelle quali già si trova nel momento della
sua doglianza (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982; Sez. U, n.
25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693);
– che come precisato da altra decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29529 del
25/06/2009, De Marino, Rv. 244110, resa con riferimento specifico all’interesse
della parte pubblica) la verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale,
passa attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della
norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che
si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo
del gravame possono scaturire;
– che nel caso di specie il Pubblico ministero ha visto accogliere la propria domanda,
e non potrebbe pervenire a miglior risultato, nella sua prospettiva, in esito ad un
giudizio camerale in contraddittorio;

2

anche oltre il termine previsto dall’articolo 410 cod. proc. pen., essendo comunque

- che in conclusione il ricorso del Procuratore Generale di L’Aquila va dichiarato
inammissibile

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 111 marzo 2016
Il presidente

Il consigliere estensore

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