Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16525 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16525 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile PAOLAZZO PIERANNA
dalla parte civile MARENCO TERESA
nel procedimento a carico di:
DOGLIANI GIOVANNI ANGELO nato il 02/10/1936 a NARZOLE
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la sentenza del 12/10/2016 del TRIBUNALE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in
grado di appello
Udito il difensore
Udito il difensore presente per le parti civili avv.Bastianelli Paola del Foro di
Roma che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 23/02/2018

Udito l’avvocato VACCHETTA MANUELE del foro di ASTI difensore di DOGLIANI
GIOVANNI ANGELO il quale si riporta agli atti difensivi e chiede dichiararsi il

rigetto del ricorso delle parti civili.

2

1. Con sentenza deliberata il 12 ottobre 2016 il Tribunale di Asti, in
composizione monocratica, condannava alla pena di euro 500,00 di
ammenda Dogliani Giovanni Angelo, ritenuto colpevole del reato di
cui all’art. 660 c.p. in danno di Paolazzo Pieranna e Marenco
Teresa, in tali termini riqualificata la originaria contestazione,
inizialmente formulata ai sensi dell’art. 612-bis c.p., con riferimento
ad una serie di episodi, puntualmente indicati nel capo di
imputazione, avvenuti in Narzole, dal maggio 2009 al 28 giugno
2011.
2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne
denuncia la illegittimità dappoichè giudicato in prime cure un reato
ormai estinto per prescrizione. Precisa al riguardo la difesa
ricorrente che il reato contravvenzionale di cui all’impugnata
condanna risulta commesso dal 2009 fino al 28 giugno 2011, che il
termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge risulta
maturato pertanto il 28 giugno 2016 e che, infine, la sentenza di
primo grado è stata deliberata il 12 ottobre 2016, oltre il termine
appena detto. Aggiunge altresì la difesa istante che la recidiva
contestata a carico del prevenuto, ai sensi dell’art. 99 co. 4 c.p., è
stata erroneamente individuata, non risultando alcuna condanna
utile al riguardo, giacchè estinta, con ogni effetto penale, la
condanna inflittagli con l’applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p. ed in quanto iscritta al casellario una seconda condanna per
reato colposo, in quanto tale escluso dall’applicazione della
recidiva. Considera infine il difensore che nella specie, comunque,
la recidiva contestata non è stata applicata dal tribunale.
3. Impugnano per cassazione la sentenza di primo grado anche le
pp.11. Paolazzo e Marenco, denunciando, da parte loro, la
illegittimità della pronuncia per violazione degli artt. 660 e 612 c.p.,
sul rilievo che il tribunale ha ritenuto pienamente provate le
condotte contestata a carico dell’imputato, traendo poi da tale
premessa giuridica e logica una conseguenza errata là dove riferite

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. E’ fondato il ricorso delle parti ,civili costituite, il cui
accoglimento priva di sostegno giuridico l’impugnazione
dell’imputato, volta a far dichiarare la prescrizione del reato
contravvenzionale erroneamente ritenuta dal tribunale.
4.1 Ed invero, le condotte contestate, pur non integrando il più
grave reato di cui all’art. 612-bis c.p. per il quale l’imputato era
stato tratto a giudizio, profilo quest’ultimo del quale nessuna delle
parti eventualmente interessate si duole, integrano senza ombra di
dubbio il reato di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p., norma
questa che punisce chiunque minaccia ad altri un male ingiusto
quando la minaccia sia “grave”, peraltro prescrivendo, in tale
ipotesi, la perseguibilità di ufficio del reato.
Orbene, minacciare di morte una persona verso la quale si nutre
astioso malanimo da tempo e ripetere le minacce in plurime
occasioni, in modi violenti e con espressioni significative, come
accaduto, nella vicenda in esame, nel maggio 2009 con
l’espressione “te la farà pagare”, il 13 giugno 2009 con
l’espressione “vi ammazzo tutte con la pistola”, il 24 giugno 2009,
sparando in aria con la pistola ed accompagnando tale gesto con la
frase: “vi faccio vedere io”, il giorno seguente, il 25 giugno 2009,
con la frase: “adesso la sistemiamo, vi ammazzo, vi do una
schioppettata”, nel maggio 2009 dipingendo una ventina di croci
funebri sul muretto di cinta delle pp.00., condotta reiterata
nell’aprile 2010 (tanto risulta contestato in atti e non oggetto di
contestazione), integra il reato di minaccia aggravata, dappoichè
idonee le condotte appena riferite, per la loro reiterazione nel
tempo, per la qualità dell’offensore e delle parti offese, per le
contingenze di tempo e di luogo nelle quali esse venivano
consumate, a provocare alle parti lese sentimenti di timore e
turbamento psichico. Tanto in piena sintonia con l’insegnamento di
questa corte di legittimità, che ha avuto modo più volte di precisare

quelle condotte al reato di cui all’art. 660 c.p. e non anche al reato
di cui all’art. 612 c.p., nella specie provato dai numerosi episodi nei
quali l’imputato ha rivolto violente minacce di morte nei confronti
delle parti lese (si dà atto che il ricorso ripropone i singoli episodi
tratti dalla contestazione).

4.2 Ha pertanto errato il tribunale nel riqualificare la condotta
continuata dell’imputato ai sensi dell’art. 660 c.p. e non già ai sensi
degli artt. 81 e 612 co. Il C.P..
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice territoriale affinché, in diversa composizione, provveda, in
piena libertà di convincimento, a nuovo giudizio in ordine al reato
appena indicato.
P. T. M.
Qualifica il reato ai sensi degli artt. 81 e 612, co. II, c.p. e dichiara
inammissibile il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
duemila in favore della cassa per le ammende
Roma, addì 23 febbraio 2018

che: “in tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità
del reato di minaccia grave, ex art 612, comma secondo, cod. pen.,
rileva l’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio può
determinare sul soggetto passivo; pertanto, non è necessario che la
minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché
pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento
psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e
passivo) del reato” (così Sez. 5, Sentenza n. 44382 del 29/05/2015,
Rv. 266055).

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