Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16525 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16525 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO ANTONINO N. IL 13/08/1971
avverso la sentenza n. 2195/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era dichiarato inammissibile per tardività
l’appello proposto dal difensore di AMATO ANTONINO, contro la decisione del
Tribunale di Trapani, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di
giustizia per i reati contestati;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo violazione di legge processuale, poiché la sentenza del Tribunale non
fa menzione della revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, per cui la

contumace e da quel momento decorrere il termine per proporre appello;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
correttamente la sentenza di primo grado non è stata notificata all’imputato,
indicato come “libero assente”

nell’intestazione, essendo questi comparso

all’udienza del 2 maggio 2012;
– che la comparizione in giudizio dell’imputato, già dichiarato contumace,
determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla
relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente
dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca (Sez. 5, n. 1784 del
26/10/2011 – dep. 17/01/2012, Nappo, Rv. 251712);
– che di conseguenza il termine per proporre appello, di 15 giorni attesa la
motivazione contestualmente depositata e letta in udienza, veniva a scadere il
13 febbraio 2014 e dunque il gravame depositato 1’11 marzo 2014 è stato
correttamente giudicato tardivo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

sentenza di primo grado doveva essere notificata per estratto all’imputato

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