Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16524 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16524 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABED MHAMMAD KHAMIS – DET. CC . MILANO SAN VITTORE nato il 08/08/1996

avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 23/02/2018

1. Il GUP del Tribunale di Ragusa, all’esito di giudizio abbreviato,
condannava alla pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di
reclusione ed euro 2.800.000,00 di multa, con la concessione delle
circostanze attenuanti generiche prevalenti e con la riduzione per il
rito, Abed Mhammad Khamis, colpevole, con altri coimputati non
ricorrenti, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 commi 1 e 3 lett. a),
b), 3-bis, 3-ter lett. b) d. lgs. 286/1998 per avere, quale componente
dell’equipaggio di imbarcazione, inidonea al trasporto, di presunta
nazionalità egiziana, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso
clandestino in Italia di 220 cittadini extracomunitari con fine di
profitto; fatto accertato in Pozzallo, il 20 maggio 2015, dove i
migranti, unitamente ai componenti dell’equipaggio, sono stati
sbarcati dopo il loro salvataggio con imbarcazioni di soccorso
intervenute in seguito all’allarme lanciato dal barcone utilizzato per
il trasporto.
A sostegno della condanna il giudice di prime cure valorizzava le
chiamate in correità dell’imputato rese da Hamada Galal, reo
confesso del suo ruolo di componente dell’equipaggio con mansioni
di cuoco, da Ibaya Sayed Shaaban, anch’egli reo confesso di essere
stato il comandante della imbarcazione, e da Hessein Mohamed
Mohamed Ali, reo confesso del suo ruolo di meccanico. Rilevava
inoltre il GUP che lo stesso prevenuto, in sede di convalida del
fermo, aveva ammesso di aver distribuito il cibo e di aver aggiunto
acqua nel radiatore del motore, con ciò ammettendo il suo concorso
nel reato.
2. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di
Appello di Catania con sentenza del 21 giugno 2016. Il giudice
distrettuale, ai fini decisionali, rilevava; a. che le chiamate in
correità, tra le quali, rilevantissima, quella del comandante
dell’equipaggio, costituivano riscontro reciproco e, nel contempo,
dato processuale idoneo ad accreditarne, singolarmente,
l’affidabilità; b. che lo stesso imputato aveva ammesso lo
svolgimento di mansioni collaborative curando il raffreddamento
del radiatore con l’aggiunta di acqua e quale distributore del cibo; c.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che la saltuarietà degli apporti collaborativi del prevenuto
giustificano il suo mancato riconoscimento da parte dei trasportati,
escussi come testi.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione
l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale, nel suo
interesse, sviluppa quattro motivo di impugnazione.

3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente travisamento
dell’interrogatorio di convalida, omessa motivazione sul primo
motivo di appello e violazione dell’art. 192 c.p.p., in particolare
osservando: ha omesso di considerare, il giudice di appello, che
l’imputato, in sede di convalida, ha dichiarato di non aver fatto
parte dell’equipaggio, di aver pagato il viaggio e di non avere
competenze meccaniche; le dichiarazioni del prevenuto sono state
confermate dai testi escussi, nessuno dei quali ha riconosciuto nel
ricorrente un componente dell’equipaggio; tali testi non possono
non ritenersi genuini ed attendibilissimi; l’omessa considerazione
del testimoniale a favore e la mancata considerazione delle
complessive dichiarazioni rese nel corso della convalida integrano
palese travisamento della prova; l’attendibilità del capitano
dell’imbarcazione è minata dalla diversità delle sue dichiarazioni,
pervenute fino alla esclusione di ogni responsabilità altrui secondo
quanto spontaneamente dichiarato in sede di udienza distrettuale del
16.9.2015; attese siffatte discrasie si imponeva, anche per le ragioni
esposte nei motivi di appello, una più congrua ed incisiva
motivazione, in concreto mancata; anche tra le dichiarazioni dei
chiamanti in correità valorizzate dai giudici territoriali ricorrono
insanabili discrasie, puntualmente denunciate ed altrettanto
puntualmente non considerate dai giudicanti,
3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente vizio della motivazione nel rigetto della proposta
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 12 co. 3-quater d.
lgs. 286/1998 in relazione al rapporto tra le circostanze attenuanti di
cui agli artt. 98 e 114 c.p. e quelle aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter della norma incriminatrice.
3.3 Col terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato in atti come
quarto motivo) denuncia ancora la difesa ricorrente vizio della
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motivazione con riferimento al secondo motivo dell’appello, col
quale si censurava, assumendone la illegittimità, la contestazione
dell’aggravante del fine di profitto. Deduce sul punto parte
ricorrente che l’aggravante in parola è stata ritenuta esclusivamente
col richiamo, per relationem, alle dichiarazioni rilasciate dai
coimputati Ibaya e Galal ed omettendo quelle dell’imputato e degli
altri testi, i quali hanno concordemente confermato che, una volta
imbarcati, furono costretti a collaborare al buon esito della
traversata. L’aggravante, inoltre, è stata ritenuta sulla base di una
semplice valutazione di verosimiglianza e senza considerare la
illogicità di un patto secondo il quale il pagamento sarebbe
avvenuto soltanto dopo l’arrivo in Italia.

3.4 Col quarto ed ultimo motivo di ricorso (erroneamente rubricato
in atti come quinto motivo), denuncia la difesa ricorrente assoluta
mancanza di motivazione in ordine al terzo motivo di appello, là
dove si denunciava la mancata concessione della circostanza
attenuante di cui al terzo comma dell’art. 114 c.p., censura questa
alla quale la corte distrettuale avrebbe opposto, per relationem, le
ragioni sviluppate sul ricorso Gamal, ragioni però, ad avviso del
ricorrente, del tutto diverse da quelle prospettate dalla difesa
dell’Abed.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Infondato, in particolare, giudica la Corte il primo motivo di
impugnazione. Ed invero, contrariamente a quanto difensivamente
sostenuto, i giudici di merito hanno concordemente, e del tutto
legittimamente, valorizzato le chiamate in correità, che non sono
affatto in contraddizione con le dichiarazioni testimoniali rese dai
trasportati escussi, i quali non hanno riconosciuto l’imputato come
componente dell’equipaggio senza con ciò contraddire,
positivamente, le chiamate in correità. Nessun travisamento della
prova risulta pertanto riconoscibile nella motivazione impugnata,
neppure quello riferito, dal ricorrente, alle dichiarazioni rese in sede
di convalida, utilizzate come parziale e sostanziale conferma delle
circostanze riferite dai chiamanti in correità là dove hanno ribadito,
in particolare, che l’imputato distribuiva il cibo ed aveva aiutato

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l’equipaggio nel raffreddamento del motore versando acqua su di
esso.

Quanto poi all’attendibilità delle convergenti chiamate in correità
dei componenti dell’equipaggio, il ricorso sviluppa sul punto
considerazioni di merito improponibili per cassazione. La
credibilità di tali dichiarazioni, infatti, è stata misurata sulla base
della conoscenza consapevole dei componenti dell’equipaggio, i
quali non avevano alcuna ragione di accusare falsamente e le cui
dichiarazioni non sono state affatto discordanti, ma sostanzialmente
confermate dallo stesso imputato. Questi ha infatti ammesso,
ancorchè non in funzione di componente dell’equipaggio ma di
trasportato costretto a tanto dal comandante, di aver distribuito cibo
e di aver cooperato al funzionamento del radiatore nel momento del
suo surriscaldamento.
4.2 Manifestamente infondata è poi la proposta eccezione di

costituzionalità, affidata al secondo motivo di doglianza, attesa la
sua evidente e palese genericità. La difesa ricorrente omette, sul
punto, di illustrare la compiuta argomentazione del giudice
distrettuale al riguardo (pagine 4 e 5 sella sentenza impugnata),
limitandosi ad una sua contestazione attraverso il rapido sviluppo
della censura, da ritenersi, in quanto tale, inammissibile.
4.3 Manifestamente infondato giudica la Corte, altresì, il terzo

motivo di ricorso, giacché caratterizzato dalla delibazione
alternativa delle fonti di prova valorizzate dai giudicanti, i quali
hanno valorizzato, sul punto e cioè sulla ricorrenza, nella specie, del
fine di profitto, le concordi dichiarazioni di due chiamanti in
correità, i quali hanno esposto l’unica ragionevole verità, quella
secondo la quale si erano impegnati nella pericolosissima e
rischiosissima impresa criminale per ottenerne un apprezzabile
profitto in denaro. D’altra parte se si esprime un giudizio di
colpevolezza, appare del tutto incongruo, nella situazione data,
ritenere che non vi fosse, nell’azione accertata, un fine di profitto.
4.4 Infondato è, infine, il quarto motivo di impugnazione. Opina al

riguardo il Collegio che, secondo costante insegnamento di
legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013, Rv.
256340 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 48029 del 20/10/2016, Rv.
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Ebbene, nella vicenda in esame i giudici di merito hanno riferito
all’imputato ricorrente un ruolo consapevole e partecipe,
logicamente e ragionevolmente ritenuto giustificativo della
condanna e del riconoscimento del concorso pieno nella condotta
contestata, riconoscimento di per sé incompatibile con la
circostanza di cui all’art. 114 c.p., pertanto implicitamente, e
legittimamente, esclusa.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, addì 23 febbraio 2018
Il presidente est.

268176), non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una
specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che
la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata (Fattispecie in cui la Corte ha
escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non
avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione
dell’attenuante dell’art. 114 cod.pen. -, esplicitamente richiesta con i
motivi di appello – aveva in motivazione dimostrato la
partecipazione attiva dell’imputato al delitto).

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