Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16522 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16522 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da.
SINISI PASQUALE nato 28/12/1967 a GRAVINA DI PUGLIA

avverso !a sentenza del 17/36i-2 016 ‘della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provved;rre.nto impugnato e

ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI
sentito i pubblico ministero„ in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO„ che ha chiesto l’annu:ain -iento senza rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1, La Corte gi appello di Bari, con

a sentenza lin epigrafe, confermava quella

del Tribunale di Bari – Sez. dist. Altarnui -a, con ia Quale Pasquale Sinisi era stato
condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto riconosciuto
responsabile del reato cii coi alVart. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956,

n.

1423, commesso il 22 agosto 2038 con concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva soecifici, : -‘, -I’rac.,

-p.r;uenna!e, a pena eseguita.

2. Violazione delle pi -escrizion nerenc oi.a sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno in esecuzione, consistita nella mancata presentazione della relativa
carta precettiva alla richiesta rivoita Ciaql; :. .ip ipar3r.eHte.nti alla polizia giudiziaria, in
occasione dell’intervento deila stessa Der un sinistro stradale riguardanti altri.

Data Udienza: 07/02/2018

3. Propone ricorso per cassaz:one

Sinisi tramite ii difensore, lamentando

con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per essersi fondata
la decisione circa la colpevolezza sulle soie dich arazioni del verbalizzante Mele
Francesco, trascurando d: considerare le :acune e le omissioni su punti decisivi
della sua illogica ricostruzione, i plausibili motivi di rancore dovuti a precedente
litigio con l’imputato e le altre risultanze di segno contrario, costituite dalle
dichiarazioni non solo dello stesso imputato, ma anche dei testi addotti dalla

appartenente alla polizia

Che

operava insies- ne ai Mele al momento dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. it?ricorso contesta la decisione in relazione alla sussistenza della condotta
integrante Il delitto di cui all’art. 9 comma secondo della legge n. 1423 del 1956,
sulla base di motivi ammissibili prospettandosi rilievi che hanno l’attitudine ad
evidenziare vizi della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

2. A fronte di ciò, va preliminarrnente considerato che il fatto contestato
deve correttamente ricondursi alla contravvenzione di cui all’art. 650, cod. pen.
Ed infatti, la condotta del soggetto, sottoposto alla sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, che ometta di portare COn la carta di presentazione,
comunemente indicata «carta precettiva», di cui all’art. 5, ultimo comma, della
legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 d. gs. n, 159 del 2011), integra la
contravvenzione prevista dall’art. 650, cod, pen. e non piuttosto il delitto di cui
all’art. 9, cornma secondo della legge n. 1423 dei 1956 (attualmente art. 75,
comma secondo, del cl. igs. n. 159 dei 2011), poiché si verte in ipotesi di
inosservanza di un provvedimento de»a competente autorità per ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico, preordinato solamente a rendere più agevole
l’operato delle forze di polizia (Sez. U., n. 32923 dei 29/05/2014, Rv. 260019).
La riqualificazione nei reato di cui aii`E. a, -t. 650, cod, pen., che pertanto si
impone., comporta il riconoscimento della mawrazione dei termini di prescrizione
di tale contravvenzione, risultando la stessa commessa in data 22 agosto 2008,
a fronte della durata di detto termine (per le interruzioni) fissata in cinque anni.
Di conseguenza, a; sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non
risultando evidente l’insussistenza dei fatto, attraverso l’annullamento della
sentenza impugnata senza rin v i o, deve essere pronunziata immediata
declaratoria di improcedibiiità essendo li predetto reato estinto per prescrizione.

difesa, a fronte peraltro della «.strana» assenza di conferme provenienti dall’altro

P.Q.M

.

Qualificato I fatto ai sensi dell’art. 650 cod. pen., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 febbraio 2018

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