Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16521 del 11/03/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16521 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

s f–rt

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELI GIOVANNI N. IL 23/04/1950
avverso la sentenza n. 1635/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MELI
GIOVANNI è stato condannato per contraffazione di permessi provvisori di
circolazione alla pena di giustizia; avverso detta sentenza ha proposto ricorso il
difensore dell’imputato, avv. Roberto Frank, deducendo vizio di motivazione in
relazione all’elemento soggettivo del reato.

La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato; il reato di cui all’art. 485 cod. pen è stato infatti depenalizzato
per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La doglianza era comunque inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limitava a lamentare una carenza di motivazione, senza indicare le ragioni per
cui l’imputato andava prosciolto, a fronte di una sentenza che sulla base alla
valutazione delle prove ha riconosciuto nell’imputato l’autore di falso materiale.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere e tensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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