Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16520 del 11/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16520 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAKR MOHAMED N. IL 19/07/1978
avverso la sentenza n. 971/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con parziale riforma di quella di primo grado,
SAKR MOHAMED fu ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 457 cod. pen. e
condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, in relazione alla spendita di due
monete contraffatte da € 50 e da € 100, usate per l’acquisto di pizze, in due
diverse occasioni;

l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all’elemento
soggettivo del reato, poiché nella condotta dell’imputato nulla denota la
consapevolezza della falsità delle monete e tale consapevolezza non poteva
desumersi dalla ripetizione dell’ordinazione e dunque della reiterazione della
condotta;
– che il ricorrente deduce altresì violazione di legge in relazione al trattamento
sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche, pur
in presenza di soggetto incensurato che ha tenuto un comportamento
processuale esemplare;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la prima doglianza si risolve in
censure in punto di fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla
valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di
legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo
profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre
valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può
addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto
di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di
verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto,

e

all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012,
Bonavota, Rv. 253227);
– che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può

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– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di
segno positivo (che nemmeno il ricorrente indica, non potendosi ritenere tale la
documentazione attestante la profonda radicazione nel territorio nazionale e lo
svolgimento di un’attività professionale in Italia), a maggior ragione dopo la
modifica dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito
con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini
della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di

260610);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.

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