Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16520 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16520 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONURA CARLO, nato ii 13/11/1971 a PALERMO

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e

ricorso;

udita la relazione svolta dai Consigliere ROBERTO BINENTI
sentito il pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO, che ha chiesto !’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con !a sentenza in epigrafe, riformava
parzialmente quella di primo grado a seguito di giudizio abbreviato, riducendo ad
anno uno di reclusione ia pena infiitta a Bonura Carlo, in quanto riconosciuto
responsabile dei reati di cui agli artt, 73 e 75. comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.

2.

La sussistenza delle condotte integr.anti entrambe le fattispecie

incriminatrici di cui sopra in concorso fomae veniva ritenuta, essendo rimasto
accertato che l’imputato i q.orno, 7 nover re 2015, mentre era in esecuzione
nei suoi confronti la SOrvecnianza speciale con obbligo di soggiorno, si poneva
alla guida di un ciclomotore con oEtente di cuida revocata, così violando anche la
prescrizione inerente a detta misura c vi-ere onestamente e rispettare le leggi.

Data Udienza: 07/02/2018

3. Propone ricorso per cassazione i! Benura tramite il proprio difensore.
3.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione, in quanto avrebbe dovuto ravvisarsi l’ipotesi di cui all’art. 47 cod.
pen., trattandosi di guida di un ciclomotore che fino a pochi anni addietro non
era inibita alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale non richiedendosi in
tal caso il rilascio di patente di guida, così da non rilevare la revoca della stessa.
3.2. Con un secondo motivo, denunzia violazione ed erronea applicazione

enunciando l’imputazione del delitto di cui ai predetto art. 75 una violazione
diversa da quella specificatamente contemplata dall’altro capo di imputazione.
3.3. Con un terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di determinazione dei trattamento sanzionatorio, non
essendo state spiegate le ragioni dei diniedo delle circostanze generiche, né
quelle della mancata determinazione della pena in una misura inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, riguardante la contravvenzione di cui all’art. 73,

d. Igs.

n. 159 del 2011, è infondato, poiché l’errore che si intende prospettare, come già
rilevato nella sentenza impugnata, non é neppure astrattamente riconducibile
all’ipotesi di cui all’art. 47, cod. peni, non investendo !a condotta, bensì
chiamando in causa l’interpretazione dei precetto enunciato nel provvedimento
impositivo, peraltro sulla base di contenuti che non potevano destare equivoci.

2. Fondato risulta invece il secondo motivo, con il quale in buona sostanza si
pongono questioni concernenti la configurabilita dell’altra fattispecie di reato di
cui all’art. 75 dei D. Igs. 159 del 2011, nei caso, come quello contestato, di mera
violazione da parte del sottoposto alla sorveglianza speciale, nella specie con
obbligo di soggiorno, dei precetti di vivere onestamente e non violare la legge.
Invero, tale violazione non può integrare la condotta prevista dalla succitata
disposizione incriminatrice, in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite (sent.
n. 40076 del 27/04/2017, Paterno, Rv. 270496), l’obbligo che nella specie viene
enunciato, per il deficit di determinatezza e precisione che io caratterizza, rimane
comunque privo di contenuto precettivo sotto i profilo della punibilità penale.
Da ciò consegue che ia sentenza impugnata in relazione a tale imputazione
ascritta ai capo 1 deve essere annuilata senza nnvio, perché ii fatto non sussiste.

dell’art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011, nonché dell’art. 15, cod. pen., non

3. Infondato si rivela il terzo motivo laddove censura l’omessa concessione
delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata non risulta affatto priva
di idonea motivazione sui punto, avendo ragionevolmente indicato in senso
ostativo la valutazione negativa dei personità come desunta dai precedenti.
Tuttavia, a seguito dell’annullamento senza rinvio relativamente
all’affermazione della responsabilità per il capo 1) perché il fatto non sussiste, si
impone l’annullamento invece con rinvio limitatamente alla rideterminazione del
trattamento sanzionatorio da comminare in oroThe al solo reato di cui al capo 2),

Rideterminazione alla quale non è possibile procedere ai sensi dell’art. 620
lett. I), cod. proc. pen, sulla base delle statuizioni già adottate dal giudice di
merito, non rinvenendosi al riguardo sufficienti indicazioni, una volta che la pena
base, ai sensi dell’art. 81, cod. peri., è stata fissata, in misura neppure
corrispondente al minimo edittale, in relazione aii’imputazione di cui al capo 1).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al
capo 1) perché il fatto non sussiste e trasmette gli atti ad altra sezione della
Corte di appeilo di Palermo per la rideterminazione della pena relativamente al
capo 2); rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 7 febbraio 2018

li Consigliere estensore
obo Binenti

lì;

fermo restando il rigetto nel resto dei ricorso con riferimento al medesimo capo.

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