Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16519 del 04/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16519 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso proposto da:
Chiperi Vasile Danut nato il 10/1/1980 in Romania;
avverso la sentenza del 6/2/2017 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Coconnello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Franca Zacco
che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/3/2016 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Torino, all’esito di giudizio abbreviato, condannava Chiperi Vasile Danut alla
pena di anni 2 e mesi otto di reclusione, per i delitti di lesioni aggravate
commessi in danno di Bernevic Constantin (così riqualificata l’originaria
contestazione di tentato omicidio) e di Butinaru Rodica, nonché per il reato di
minaccia aggravata nei confronti delle predette persone offese, reati entrambi
commessi in Torino, il 1 agosto 2015.
2.Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione sia il Pubblico
Ministero, che contestava la qualificazione del fatto quale reato di lesioni
aggravate, chiedendo la riqualificazione dello stesso nella ipotesi di tentato
omicidio; sia la difesa dell’imputato, che si doleva, tra l’altro, del mancato
riconoscimento della scriminante della legittima difesa o, quanto meno,
dell’ipotesi di eccesso colposo %ella stessa, chiedendone il riconoscimento in sede
di gravame.
2.1 La Corte di Appello di Torino, in data 6/2/2017, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di appello dell’Ufficio della
pubblica accusa, riqualificava il delitto di cui al capo A) in tentato omicidio e,

Data Udienza: 04/12/2017

riconosciuta l’attenuante della provocazione, in relazione tutti i reati contestati,
condannava l’imputato alla pena complessiva di 5 anni di reclusione ed euro
688,00 di multa.
Il Giudice di appello fondava la sua decisione sul preliminare rilievo che i fatti di
cui alle imputazioni, erano stati preceduti da una lite incorsa tra la persona

quest’ultimo aveva colpito la vittima, in risposta all’aggressione a sua volta
subita. Il provvedimento – a sostegno dell’esclusione della scriminante della
legittima difesa, anche nella forma putativa, nonchè dell’eccesso colposo din
legittima difesa – evidenziava, da un lato, che il Chiperi si era determinato a
colpire, quando aveva già disarmato il suo antagonista ed era, pertanto, venuta
meno l’attualità del pericolo; dall’altro, che vi era una notevole sproporzione
della reazione dell’imputato rispetto all’offesa ricevuta, così come dimostrato
dalla minima entità delle lesioni riportate dal predetto. Con riferimento alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentato omicidio, la Corte di
Appello individuava quale elemento indicativo dell’ animus necandi la frase”ti
ammazzo”, pronunciata più volte dall’imputato contestualmente all’esecuzione
del reato ed affermava, altresì, l’idoneità del colpo inferto alla vittima, a
cagionarne la morte, in considerazione del mezzo utilizzato (un bastone), della
violenza impressa nello sferrare il colpo, tale da procurare la rottura della teca
cranica del Bernevic, nonché della sede attinta. La sentenza escludeva, altresì,
che la condotta tenuta dall’imputato successivamente al fatto, potesse essere
univocamente interpretata, come sostenuto dalla difesa, quale sintomo
dell’assenza della volontà omicidiaria. Sul punto la Corte di Appello precisava
che, sebbene tale condotta fosse caratterizzata da una certa contraddittorietà avendo il Chiperi prima chiamato il 118 ma poi manomesso lo stato dei luoghi
pulendo il sangue e nascondendo il bastone usato per infliggere il colpo- doveva
tenersi conto delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato che aveva ammesso
“di aver visto nero e di aver colpito alla testa con tutta la sua forza”. Il giudice di
appello, tuttavia, riconosceva al Chiperi l’attenuante della provocazione,
ritenendo ingiusta la condotta del Bernevic che, passando, nella precedente lite,
dalle parole ai fatti, aveva per primo colpito l’imputato aggredendolo alle spalle,
scatenando così la reazione d’ira del medesimo.

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offesa Bernevic Constantin e l’imputato Chiperi Vasile Danut, durante la quale

3. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per Cassazione Chiperi
Vasile Danut, per il tramite del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo la difesa denuncia erronea applicazione degli artt. 56 e 575
cod. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla qualificazione giuridica del fatto che il giudice di appello, diversamente dal

particolare in relazione alla sussistenza dell’animus necandi. Sul punto la difesa
si duole che il provvedimento impugnato fonda la dimostrazione della volontà
omicidiaria sulla contestualità tra minacce e colpi inferti, circostanza emergente
dalle dichiarazioni della teste, Butinaru Rodica ( moglie della vittima e parte
offesa dei reati di lesioni e minacce di cui ai capi B) e C)), la cui testimonianza
era stata, dallo stesso provvedimento, ritenuta inattendibile per ciò che concerne
la fase iniziale della lite. La difesa del ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa
motivazione sia in ordine alla univoca destinazione dei colpi inferti a ledere il
bene della vita e non invece quello dell’ incolumità personale, sia riguardo alla
sussistenza del dolo del reato di tentato omicidio, non avendo il provvedimento
valutato il comportamento tenuto dall’imputato nella fase antecedente,
concomitante e successiva all’azione delittuosa, in particolare l’essersi lo stesso
attivato per chiamare il 113 e il 118.
Con il secondo motivo la difesa di Chiperi Vasile Danut, denuncia erronea
applicazione degli artt. 55 e 52 cod. pen. nonché contraddittorietà della
motivazione in relazione all’ esclusione della scriminante della legittima difesa sul
rilievo della mancanza del requisito dell’attualità del pericolo. Il ricorrente rileva
che il provvedimento impugnato, da un lato, nega la sussistenza di un pericolo
attuale in quanto una volta disarmata la vittima non era più necessario colpirla,
e, dall’altro, nel riconoscere l’attenuante della provocazione, ritiene rjr ci-er
contestualità dell’azione( ingiusta) della vittima con la reazione dell’imputato,
che, disarmato rispetto al suo aggressore, veniva colto alle spalle.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato

e deve essere dichiarato

inammissibile, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.

Riguardo al primo motivo di ricorso il Collegio evidenzia come sia del tutto

eccentrica rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato, il rilievo formulato
dalla difesa del Chiperi circa

incompatibilità del tentativo con l’ipotesi di dolo
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giudice di primo grado, aveva ricondotto all’ipotesi di omicidio tentato ed, in

eventuale, considerato che la sentenza della Corte di Appello, espressamente, ha
ritenuto configurabile, nel caso di specie, il dolo del reato di omicidio nella
forma del dolo alternativo, avendo l’imputato previsto e voluto alternativamente,
con scelta sostanzialmente equipollente, come conseguenze, della sua condotta,
l’evento morte o il grave ferimento della vittima, evidenziando, correttamente, in

diretto, con il reato tentato.
Deve, altresì, rilevarsi l’infondatezza, in fatto ed in diritto, dell’ulteriore censura
formulata nei confronti della motivazione del provvedimento impugnato che, in
tesi, opererebbe una valutazione contraddittoria delle dichiarazioni della persona
offesa, Butinaru Rodica.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è legittima una valutazione
frazionata delle dichiarazioni della parte offesa riguardanti un unico fatto storico,
purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze dello
stesso, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero
non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del
19/03/2014, rv. 260160); con la precisazione che è comunque onere del giudice
dare conto con adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto alla
valutazione frazionata ( Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010, rv. 249200).
Sul punto il Collegio osserva che anche quelle pronunce che, apparentemente,
sembrano porsi in parziale contrasto con il suddetto orientamento – sostenendo
l’illegittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa
riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale,
sostenendo che è sempre e necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale
e logica tra le parti del narrato-, hanno affermato tale principio, annullando il
provvedimento oggetto di ricorso, in quanto il giudice aveva proceduto alla
valutazione frazionata “senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base
della divergente valutazione” (Sez. 5, n.46471 dell9/10/2015, rv. 265874).
Il Collegio – che intende ribadire il principio di diritto secondo il quale è
consentito al

y giudice di procedere ad una valutazione frazionata delle

dichiarazioni della persona offesa, anche se relative al medesimo fatto storico,
previa adeguata motivazione sulle ragioni delle differenti valutazioni effettuate e
dei rapporti di autonomia e non interferenza tra le parti del narrato – rileva che,
nel caso di specie, la Corte di Appello, con ampia e logica motivazione, dedicata
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merito, la compatibilità di tale atteggiamento soggettivo, che ha natura di dolo

in apposito capitolo, alla

“valutazione degli apporti dichiarativi”,

effettua

un’accurato esame delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Butinaru Rodica,
chiarendo le ragioni della diversa valutazione di attendibilità effettuata in
relazione ad esse, ponendo in evidenza, isolandole, le parti in relazione alle
quali la stessa avrebbe mentito all’evidente fine di “alleggerire” la posizione del

così, con motivazione immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità,
la ragione dell’attendibilità delle rimanenti circostanze da questa riferite e poste
a base della ricostruzione del fatto storico operata in sentenza,
3. Analogamente deve dichiararsi la manifesta infondatezza del secondo
motivo di ricorso, afferente all’esclusione della scriminante della legittima difesa
sul rilievo dell’assenza del requisito dell’attualità del pericolo, contrastante, in
tesi, con la ritenuta contestualità tra l’ingiusta aggressione posta in essere dalla
persona offesa nei confronti dell’imputato e la sua reazione, evidenziata dal
provvedimento impugnato ai fini del riconoscimento dell’attenuante della
provocazione. Rileva il Collegio che il motivo di ricorso non tiene conto della
preliminare e tranciante considerazione che l’esimente della legittima difesa e
l’attenuante della provocazione, in ragione della loro diversa natura e finalità,
sono istituti con differenti presupposti, per cui non è immaginabile un’
equiparazione del concetto di attualità del pericolo richiesto ai fini della legittima
difesa con la circostanza di una contestualità tra l’azione della persona offesa,.
(scatenante lo stato d’ira dell’imputato) e la conseguente reazione dello stesso,
considerato, inoltre, che, sul punto, a fronte dell’assoluta genericità ed
apoditticità del motivo di ricorso, il provvedimento fornisce un’ampia, adeguata e
logica motivazione, negando espressamente l’attualità del pericolo, ai fini della
legittima difesa, in quanto il Chiperi ebbe a colpire il Bernevic dopo averlo
disarmato, quando, pertanto, era superata la sua condizione di minorata difesa e
cessato il pericolo per la sua incolumità, circostanza che nulla ha a che vedere
con il concetto di “contestualità”( nel senso di mancata sedimentazione) della
reazione del Chiperi rispetto allo stato d’ira provocato dall’azione ingiusta della
persona offesa.
P.Q.M.

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maritol già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliar e spiegando

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4/12/2017

nta Cocomello

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

Il Consigliere estensore

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