Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16518 del 15/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16518 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 15/02/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GIUSEPPE N. IL 25/09/1976
nei confronti di:
PELLEGRINO VITO N. IL 18/01/1986
avverso la sentenza n. 10/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale itlp.erso el Dott. Vg4eW49 e/4e’
che ha concluso per
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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di Caruso
Giuseppe, unitamente a quest’ultimo, quale parte civile costituita, avverso la sentenza
emessa in data 28.6.2011 dal Tribunale monocratico di Palermo che, in parziale
riforma di quella del Giudice di Pace di Palermo in data 22.11.2010, con la quale
Pellegrino Vito era stato riconosciuto colpevole del delitto di lesioni colpose con
violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno del medesimo Caruso e di
danno, in solido con il responsabile civile, con la somma di C 2.000,00 in favore del
Caruso, liquidava a tale titolo in favore del detto Caruso la maggior somma di C
10.000,00 per il danno biologico e morale.
Deduce il ricorrente il vizio motivazionale in ordine alla quantificazione del
risarcimento dei danni in suo favore (a tal fine rappresentando una invalidità
permanente pari al 12%, ed una temporanea al 100% per 20 giorni, nonché il danno
odontoiatrico e richiamando la richiesta di almeno C 50.000,00 complessivi formulata
con l’atto d’appello) ed in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale per l’espletamento di una perizia medico legale.
Considerato in diritto
IL ricorso è fondato e merita accoglimento.
La liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una piena valutazione
analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di
merito il quale, nell’effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle
effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito di rilievo penale e di
tutti gli elementi peculiari delta fattispecie concreta, in modo da rendere la somma
riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti
un simulacro di risarcimento (Cass. pen. Sez. III, n. 3912 del 11.2.1991, Rv.
186780).
E’ vero anche che, del pari, il danno biologico deve essere valutato non
necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile,
dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di
ricorrere anche a criteri equitativi (Cass. pen. Sez. IV,. .n. 2050 del 25.11.2003, Rv.
227673).
Senonchè, deve riconoscersi che, sebbene richiesta con l’atto di appello, la
rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale non è stata disposta senza alcuna
motivazione al riguardo.
La liquidazione del danno in forza del mero criterio equitativo è stata dunque indotta
dalla carenza di dimostrazione dell’entità effettiva del danno complessivamente
sofferto, mentre con una perizia medico-legale si sarebbe potuto avere precisa
contezza dell’entità del danno biologico subito.

2

Di Marzo Emanuele e condannato alla pena di giustizia nonchè al risarcimento del

Consegue, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., l’annullamento, agli effetti civili, della sentenza
impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in
grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 15.2.2013

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