Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16518 del 04/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16518 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso proposto da:
Cananzi Caterina nata il 1/12/1964 a Rizziconi;
avverso l’ordinanza

del 10/10/2016 della Corte di Appello di

Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Franca Zacco che
chiede il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Caccamo Maria Teresa del foro di Palmi che si riporta ai motivi di
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Gip del Tribunale di Vibo Valentia, a seguito di giudizio abbreviato,
condannava Cananzi Caterina alla pena di 5 anni di reclusione e 1.2000 euro di
multa, per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen., artt. 4 e 7
legge n.895 del 1967 e art. 61 n.2 cod. pen., riconosciuta l’attenuante del
risarcimento del danno alla persona offesa e le circostanze generiche, prevalenti
sulle contestate aggravanti, della premeditazione e dei futili motivi. La sentenza
affermava la penale responsabilità di Cananzi Caterina per il reato di tentato
omicidio di Domenico Lombardo, mediante l’esplosione di numerosi colpi di
arma da fuoco che attingevano la vittima in varie parti del corpo, provocando
alla stessa lesioni gravi, con conseguente indebolimento della funzione
masticatoria e di quella di protezione e di contenimento della parete addominale,
alle quali non faceva seguito la morte solo grazie alla tempestività del soccorso
e degli interventi chirurgici praticati nell’immediatezza del fatto. La condotta
dell’imputata, secondo la sentenza, doveva ritenersi aggravata dalla

Data Udienza: 04/12/2017

premeditazione e dai futili motivi, questi ultimi individuati nella volontà della
Cananzi di osteggiare la relazione sentimentale che la vittima intratteneva con
la propria figlia, in ragione della notevole differenza di età esistente tra i due e
del precedente divorzio dell’uomo.
2. La Corte di Appello di Catanzaro, a seguito dell’ impugnazione proposta

della responsabilità e riformava, invece, il trattamento sanzionatorio, ritenendo
di poter mitigare la pena in considerazione del parametro, di cui all’art. 133 cod.
proc. pen., dell’oggettiva gravità del reato, da valutarsi nel particolare contesto
emotivo e familiare in cui il fatto era inserito, quantificando la pena in 4 anni di
reclusione. In particolare il Giudice di appello giungeva al più mite trattamento
sanzionatorio così determinandolo: pena base, per il reato di tentato omicidio I
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aggravato di cui al capo a), anni 7 di reclusione, ridotta, in misuraRaper=ti ad
un terzo- per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. ritenute
prevalenti sulle contestate aggravanti- ad anni 5 e mesi 6 di reclusione,
aumentata per la continuazione ad anni 6 di reclusione ed , ulteriormente,

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ridotta di un terzo per la scelta del rito. Net
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2.1 Riguardo alla conferma della responsabilità dell’imputata in relazione al

reato di tentato omicidio, la Corte di Appello evidenziava la correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, ed in particolare la sussistenza del dolo
omicidiario, deducibile dalla reiterazione dei colpi esplosi (tra i tanti, ben sei
attingevano la vittima), dalla direzione degli stessi verso organi vitali, dalla
pericolosità del mezzo usato e dalla perdita di controllo da parte dell’imputata. A
sostegno della sussistenza dell’aggravante della premeditazione, invece, il
provvedimento poneva in rilievo l’accurata predisposizione delle modalità e dei
mezzi per l’esecuzione del delitto da parte dell’imputata, la quale si era procurata
un’arma e l’aveva, illegittimamente, portata con sè presso il Conservatorio di
Vibo Valentia, luogo ove sapeva, con ogni probabilità, di incontrare la vittima.
Riguardo alla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi il provvedimento
impugnato evidenziava la sproporzione tra il movente e l’azione delittuosa,
sostenendo che l’istinto materno di tutelare la propria figlia da una “dannosa”
relazione sentimentale non attenuava l’elaborazione di una condotta delittuosa
caratterizzata da estrema gravità, essendo, anzi, tale atteggiamento

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dall’imputata, confermava la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento

”identificativo di un costume mentale incline a porsi al di sopra delle regole
giuridiche e civili che presidiano la pacifica convivenza”.
3. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per Cassazione
Cananzi Caterina, per il tramite del suo difensore, formulando tre motivi di
ricorso. Con il primo motivo la difesa dell’imputata denuncia violazione del

il giudice, seppur partendo da una pena base inferiore e giungendo ad una pena
finale inferiore di quella inflitta in primo grado, negava, escludendola dalla
motivazione, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., concedendo in misura
prevalente alle aggravanti contestate, le sole circostanze generiche. La difesa
della ricorrente, si doleva della violazione del divieto di

reformatio in

peius,rilevando che detto divieto riguarda tutti gli elementi di calcolo della pena
e non soltanto la pena finale ed evidenziando, altresì, che la circostanza del
risarcimento del danno, una volta concessa in primo grado, acquista carattere
oggettivo e non può essere disconosciuta senza adeguata motivazione da parte
del Giudice di appello che, nel caso di specie, aveva omesso, tra l’altro, ogni
motivazione sul punto.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata esclusione
dell’aggravante dei futili motivi, già oggetto delle censure mosse con i motivi di
appello, lamentando l’inadeguatezza della motivazione della sentenza sul punto,
che non considerava gli argomenti difensivi volti a valorizzare il contesto,
familiare ed emotivo, in cui il reato era maturato, nonché il ruolo di madre
rivestito dall’imputata.
Con il terzo motivo la difesa si duole della mancata esclusione da parte del
Giudice di appello dell’aggravante della premeditazione ed, altresì, dell’omesso
riconoscimento dolo d’impeto emergente dai rilievi investigativi, i quali
comprovano, in tesi, che l’imputata non sapeva di incontrare la vittima nei
luoghi teatro della vicenda e che, pertanto, del tutto ingiustificatamente, la
motivazione del provvedimento impugnato fa decorrere il lasso di tempo,
giustificativo delle ritenuta premeditazione, dal momento dell’apprensione
dell’arma da parte dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e nei termini che seguono.
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divieto di reformatio in peius in quanto , in presenza di appello del solo imputato,

2. Il Collegio rileva, preliminarmente, la fondatezza del secondo motivo di
ricorso relativo alla mancata esclusione, invocata dalla difesa del ricorrente, della
circostanza aggravante dei futili motivi.
2.1 La giurisprudenza di legittimità sulla individuazione dei presupposti per la
sussistenza dell’aggravante del futile motivo, ha subìto, nel tempo,

apprezzamento della sproporzione tra azione delittuosa e movente, alla
necessità di considerare il movente medesimo alla luce dell’intero contesto,
emotivo e culturale, in cui l’azione criminosa è maturata, al fine di verificare se
esso possa comunque ritenersi idoneo a costituire una spinta verso la
perpetrazione dell’azione delittuosa. Secondo la giurisprudenza più risalente,
infatti, la futilità del motivo trae origine dal rapporto di enorme sproporzione tra
movente ed azione e prescinde necessariamente da ogni considerazione sulla
natura più o meno apprezzabile del primo, poiché, ove tale enorme sproporzione
sussista, il motivo si presenta non più come causa determinante della condotta,
ma soltanto come presupposto meramente occasionale, del quale il reo abbia
inteso profittare per dare libero sfogo al suo istinto sanguinario(Sez. 1, n. 1656
del 24/11/1967, rv. 107163; Sez. 1, n. 120 del 23/01/1970, rv. 114803; Sez. 1,
n. 513 del 11/03/1974, rv. 129067). Deve, tuttavia, rilevarsi che la
giurisprudenza di legittimità più recente – pur ribadendo che la circostanza
aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata
indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto
alla gravità del reato, da apparire, assolutamente insufficiente a provocare
l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante
dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento – ha , più volte,
precisato che il giudizio sui motivi abietti o futili, che integrano la circostanza
aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., non può essere riferito ad
un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile
astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti, tenendo conto
delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale, del
particolare momento e delle condizioni in cui il fatto si è verificato, nonché dei
fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa. Per
valutare la futilità del motivo, pertanto, deve tenersi conto non solo della
coscienza collettiva, ma anche dell’ ambiente in cui il reo vive ed opera,
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un’evoluzione, spostando il fulcro della valutazione del giudice, dal mero

dovendosi indagare se, in relazione all’una ed all’altro, il movente possa
considerarsi come un pretesto per lo sfogo degli istinti delittuosi o sia tale da
realizzare, invece, una sufficiente spinta al reato (Sez. 5, n. 36892 del
21/04/2017 rv.270804; Sez. 6, n. 28111 del 02/07/2012, rv. 253033 ; Sez.•1,
n. 42846 del 18/11/2010, rv. 249010). Alla luce dei suddetti principi, quindi,

futilità del motivo, presuppone , preliminarmente, la necessaria identificazione,
in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta
delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un
elevato grado di pericolosità dell’agente (Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, rv.
256015), con conseguente negazione dell’esistenza di un movente tale da
costituire, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, una spinta a
commettere il reato.
La Corte di Appello nori fa buon governo dei suddetti principi laddove incentra la
t.4c,T
ves clusione della citata aggravante sull’aspetto della
motivazione del
sproporzione tra motivi dell’azione ed entità del fatto, operando una
motivazione, in parte apodittica, sulla sproporzione medesima ( essendo ovvio
che l’istinto di proteggere da un pericolo la propria figlia deve ritenersi
sproporzionato rispetto alla condotta lesiva dell’incolumità personale della
vittima), ignorando, invece, gli elementi sollecitati dalla difesa circa la necessità
di considerare le condizioni dell’imputata, madre di una ragazza molto giovane
che la stessa riteneva essere in pericolo, sia in ragione della relazione
sentimentale intrattenuta dalla stessa con un uomo, divorziato, molto più
grande di lei, sia per la probabile reazione dell’uomo a seguito della decisione
di interrompere la relazione medesima. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie,
dietro l’azione delittuosa esistak un movente- chiaramente ricostruito e
riconosciuto nella stessa sentenza impugnata e nel provvedimento di primo
grado – che, a prescindere dalla sua condivisibilità dal punto di vista morale, non
possiede quelle caratteristiche di futilità individuate dalla più recente
giurisprudenza, dovendosi ritenere che, il contesto familiare ed emotivo in cui il
fatto è maturato, non consente né di escludere che quel movente/ r costruito C/
/dalla stessa sentenza4 abbia rappresentato la spinta a commettere il reato, né,
ancor più, di affermare che lo stesso sia state un mero pretesto per lo sfogo di
un istinto violento, indice di un elevato grado di pericolosità dell’agente.
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deve ritenersi che l’indagine da parte del giudice ai fini del riconoscimento della

3. Infondato è, invece, il motivo di ricorso relativo all’omessa esclusione
dell’aggravante della premeditazione ed al mancato riconoscimento del dolo
d’impeto, in quanto, a fronte di una motivazione logica, completa ed adeguata
del provvedimento impugnato, che individua i singoli elementi indicativi della
preordinazione del delitto e della incompatibilità degli stessi con una volizione

ragioni del provvedimento, senza tuttavia individuarne vizi sindacabili nella
presente sede di legittimità.
4. Il Collegio rileva, infine, l’infondatezza del motivo di ricorso concernente la
violazione del divieto di reformatio in peius,

nei termini prospettati dalla difesa.

Invero non emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna
violazione dell’art. 597 cod. proc.pen., avendo il giudice di appello proceduto alla
riduzione non solo della pena finale, ma anche di tutti gli altri elementi di calcolo
e determinazione della stessa, avendo applicato una pena base inferiore a quella
individuata dal giudice di primo grado ed avendo espresso un giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti. Ritiene,
piuttosto, il Collegio, concordando con il rilievo effettuato dalla difesa del
ricorrente, che nella parte motiva riguardante la rideterminazione in mitior del
trattamento sanzionatorio, il Giudice di appello ha omesso di indicare,
espressamente, una riduzione della pena anche in relazione alla circostanza
attenuante del risarcimento del danno in favore della persona offesa,
riconosciuta dal giudice di primo grado, e che, pertanto, anche di tale rilievo il
giudice dovrà tenere conto in sede dif rinvio per nuovo giudizio sul trattamento
sanzionatorio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui
all’art.61, comma 1, n.1 cod. pen., che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sul
conseguente trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro.
Così deciso, il 4/ 2/2017

d’impeto, il ricorrente si limita, ricalcando i motivi di appello, a confutare le

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