Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16515 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16515 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Chakroun Khalid, nata in Algeria il 11/03/1977

avverso la sentenza del 23/02/2018 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha
disposto la consegna di Chakroun Khalid all’autorità giudiziaria austriaca che
l’aveva richiesta con mandato di arresto europeo per il suo perseguimento per il
reato di traffico di stupefacenti.
Chakroun Khalid era ricercato in relazione ad una consistente attività di
spaccio di stupefacenti realizzata dal predetto e da suoi complici in territorio
austriaco.
La Corte di appello riteneva non ostativa alla consegna la circostanza che
risultasse dalla richiesta che in due occasioni il predetto si fosse recato a Torino

Data Udienza: 10/04/2018

a rifornirsi di resina di cannabis, in quanto sulla base delle notizie a disposizione
era dubbia la perseguibilità di tali condotte nello Stato.
In ogni caso, la Corte di appello rilevava che il consegnando era chiamato a
rispondere di plurime condotte illecite realizzate tra il dicembre 2014 e il maggio
2015 commesse al di fuori del territorio nazionale.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione
Chakroun Khalid, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

motivazione.
La motivazione viola sostanzialmente l’art. 18, lett. p), I. n. 69 del 2005 e
comunque appare ingiustificata la perplessità espressa sulla procedibilità in Italia
del reato di esportazione di droga.
L’interpretazione accolta dalla Corte di appello della citata norma, secondo
cui la consegna deve essere concessa in presenza di “altri” reati commessi
interamente in territorio estero, verrebbe a legittimare l’aggiramento della regola
della specialità, attraverso l’inserimento in un’unica richiesta di consegna di più
reati, di cui solo alcuni consentono la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Il ricorrente non si confronta infatti con le ragioni della sentenza

impugnata, che ha rilevato che difettavano in ogni caso, quanto al dedotto
motivo di rifiuto di cui all’art. 18, lett. p), I. n. 69 del 2005, le condizioni perché
fosse configurabile in ordine ai fatti, oggetto del mandato di arresto europeo, la
giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, cod. pen.
Invero, il divieto di consegna previsto dalla citata norma, anche a voler
tacere delle altre condizioni necessarie (cfr. da ultimo, Sez. 6, 04/04/2018,
Spasiano), presuppone pur sempre che la giurisdizione italiana in ordine al “/ocus

commissi delicti” risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera
ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto od in parte nel territorio dello
Stato (Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Ignat, Rv. 264055).
Nel caso in esame, gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno del rifiuto
della consegna risultano effettivamente fondarsi su dati privi della necessaria
concretezza e quindi inidonei ad impedire l’esecuzione del mandato di arresto
europeo.

2.1. Violazione dell’art. 18 I. n. 69 del 2005; manifesta illogicità della

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
quantificare nella misura di euro 2.000.
La Cancelleria procederà alle comunicazioni di rito.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n.
69 del 2005.
Così deciso il 10/04/2018.

Il Consiglier estensore
Ersilia

Il Presidente
Giacomo Paoloni

P.Q.M.

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