Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16513 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16513 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RINAUDELLO LUCA nato il 23/11/1975 a FRANCOFONTE

avverso l’ordinanza del 01/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIAN LUIGI PRATOLA .
Il Proc. Gen. conclude per rinammissibilital del ricorso.
Udito il d3,erisore

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Luca RINAUDELLO ha proposto ricorso per Cassazione
contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di CATANIA, in sede di riesame, ha
confermato l’ordinanza genetica dispositiva della custodia in carcere per il reato
di cui all’art. 416 cod. pen. e per reati fine di furto, rapina impropria e
ricettazione.
2. Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge

b,c ed e cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo e il terzo motivo, riferiti entrambi al solo tema della
gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416 cod. pen., il ricorrente ha lamentato
che il Tribunale avesse trascurato di considerare che i reati commessi non erano
accompagnati dalla necessaria “affectio societatis” dato che difettava la
consapevolezza e la volontà di offrire un contributo ad una struttura associativa,
come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche che rendevano evidente come i
singoli indagati si organizzassero logisticamente al fine di perpetrare singoli
episodi di furto, con procacciamento volta a volta dei mezzi necessari e con
esclusione quindi del fine della commissione di un numero indeterminato di reati
che caratterizza il reato di associazione di cui all’art. 416 cod. pen..
La motivazione del Tribunale, poi, si era dipanata secondo un modello
unitario per tutti i coindagati, senza valutazione accurata delle singole posizioni e
con motivazione quindi sostanzialmente apparente.
2.2 Con il secondo motivo, riferito alle esigenze cautelari, il ricorrente ha
lamentato che le stesse fossero state ritenute sussistenti sulla sola base della
affermata gravità del reato, senza valutazione poi dei necessari requisiti di
concretezza ed attualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi

manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. Il tema critico proposto con il primo motivo di ricorso ripropone il tema
della c.d. “affectio societatis” e cioè della consapevolezza da parte degli associati
(qui del RINAUDELLO) di far parte di una struttura organizzata finalizzata al
compimento di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio; in realtà,
le considerazioni svolte nel ricorso si limitano alla mera riproposizione, appunto,
1

penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett.

di una tesi che il Tribunale ha ampiamente valutato e respinto sulla base della
considerazione che il RINAUDELLO, sulla base dei dati di fatto e delle circostanze
debitamente enunciate e di per sé non contestate dal ricorrente, appariva
operativamente inserito in una compagine criminale dedita alla commissione di
fatti aggressivi del patrimonio altrui rispetto ai quali era del tutto indifferente la
perpetrazione in questo o quel luogo, così che restava dimostrata anche
l’esistenza di un programma criminoso “aperto” e suscettibile, volta a volta, di
adattamento alle concrete circostanze del caso.

ricorso, quello che lamenta la adozione di una motivazione standardizzata senza
riferimento specifico alla posizione reale del ricorrente, è palesemente e
testualmente smentita dall’esame della ordinanza impugnata, che dedica alla
posizione specifica del ricorrente le considerazioni svolte a ff. 6-9 del
provvedimento.
3. Sul punto specifico della esistenza delle esigenze cautelari e della loro
concretezza ed attualità, va osservato che il Tribunale ha fatto corretto
riferimento al criterio delle modalità e circostanze del fatto, richiamato dall’art.
274, ett. e cod. proc. pen., giudicate come connotate da marcata gravità, e poi
anche alla personalità del RINAUDELLO, già condannato per violazione della
disciplina degli stupefacenti, e ha desunto dai relativi criteri la sussistenza di un
pericolo di commissione di reati della stessa specie caratterizzato appunto dal
necessario requisito della concretezzar.
Quanto alla attualità, il Tribunale si è fatto carico di giustificarne la
sussistenza con l’accenno alla insignificanza, di fronte allo spessore delle
esigenze di cautela ritenute esistenti, della commissione dell’ultimo reato fine nel
novembre del 2016 e quindi in epoca non lontana nel tempo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 marzo 2018.

2.1 La prospettazione critica subordinata mossa con il terzo motivo di

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