Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16512 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16512 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEONARDI SALVATORE nato il 08/12/1996 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 01/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
le/sentite le conclusioni del PG GIAN LUIGI PRATOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita l del ricorso.
Udito il cpsore

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Salvatore LEONARDI ha proposto ricorso per Cassazione
contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di CATANIA ha confermato l’ordinanza
genetica dispositiva della custodia in carcere per il reato di associazione per
delinquere ex art. 416 cod. pen. e per il reato di ricettazione, in ordine al quale è
stata contestualmente dichiarata l’incompetenza funzionale del Giudice per le
indagini preliminari di Siracusa a favore della competenza del Tribunale della

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge
penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod.
proc. pen..
2.1 Con il primo motivo, riferito alla gravità indiziaria del reato di cui all’art.
416 cod. pen., il ricorrente ha lamentato che la partecipazione del LEONARDI alla
associazione per delinquere fosse stata fondata solo ed unicamente sul
contenuto di una conversazione intercettata con la compagna durante un
colloquio in carcere quando in realtà molti dei soggetti tratti in arresto nemmeno
si conoscevano e occorreva invece optare per il riconoscimento, non negato
dall’indagato, di una occasionale commissione di un solo reato, quello di cui al
capo C.
2.2 Con il secondo motivo, riferito alle esigenze cautelari, il ricorrente ha
lamentato che non fosse stata data effettiva giustificazione né alla affermazione
di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274, lett. c cod. proc. pen., dato che
da oltre un anno non era stato realizzato alcun furto, né alla individuazione della
custodia in carcere come unica misura idonea.
3. Salvatore LEONARDI ha poi presentato, in data 15 febbraio 2018, un
ricorso personale per Cassazione con il quale sono state ribadite, negli stessi,
identici termini, le censure svolte con il ricorso presentato dal Difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per
motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati, con le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del
procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. In merito al ricorso proposto dal Difensore, va osservato che il primo
tema critico rappresentato attiene alla ritenuta partecipazione del LEONARDI alla
associazione per delinquere di cui alla relativa imputazione preliminare,
1

stessa città, con restituzione atti al Pubblico ministero di Siracusa.

partecipazione che il Tribunale ha correttamente dedotto sulla base di due
circostanze costituite dal contenuto di una conversazione intercettata e dalla
commissione accertata due reati contro il patrimonio rientranti tra quelli del
programma criminoso della compagine delittuosa in argomento.
2.1 Sotto il primo profilo, la interpretazione data alla conversazione
22/11/2016 del LEONARDI con la convivente Concetta SARACENO presso la sala
colloqui del carcere è stata adeguatamente giustificata dal Tribunale sulla base di
valutazioni di contesto che ne dimostravano il riferimento a fatti aggressivi del

da più persone e a persone che svolgevano un ruolo operativo di primo piano
all’interno di detta struttura; le osservazioni critiche del ricorrente, sul punto
specifico in trattazione, sono caratterizzate da una sostanziale non riferibilità
argomentativa con le considerazioni svolte dal Tribunale e si limitano ad
affermare apoditticamente che il LEONARDI, così come gli altri correi nei reati
fine, avevano partecipato appunto solo a questi ultimi.
2.2 Sotto il secondo profilo, va poi osservato che gli indizi della
partecipazione alla associazione possono del tutto ragionevolmente essere
desunti anche dalla perpetrazionella commissione dei reati fine della stessa,
(così, Cass. Sez. Unite 28/3/2001 n. 10, Cinalli, Rv 218376), circostanza peraltro
non espressamente contestata dal ricorrente che si è limitato a sostenere, come
si è visto, che in realtà detta partecipazione non dimostrava niente di più che un
occasionale coinvolgimento in alcuni atti aggressivi dell’altrui patrimonio.
3. Sul piano poi della sussistenza delle esigenze cautelari e della
individuazione della sola custodia in carcere come misura idonea alla tutela delle
stesse, va osservato, sotto il primo profilo, che il Tribunale ha correttamente
fondato il suo giudizio sulle specifiche modalità e circostanze del fatto (come
richiesto dall’art. 274, lett. c cod. proc. pen.) e cioè sulle modalità
particolarmente aggressive con le quali i reati fine, e cioè furti agli sportelli ATM,
erano stati perpetrati (uso di mezzi pesanti con i quali agivano nottetempo in
centri abitati) e sulla considerazione che questi ultimi rappresentavano una sorta
di occupazione e di un lavoro al quale gli associati si dedicavano stabilmente; a
questi dati di fatto è poi stata aggiunta la valutazione dei precedenti penali dal
LEONARDI, condannato definitivamente per reato in materia di violazioni della
disciplina degli stupefacenti.
Il Tribunale si è fatto poi carico di accertare a giustificare anche il tema
specifico della attualità del pericolo cautelare, sottolineando, di fronte alle
considerazioni sopra riportate, che il periodo trascorso dall’ultimo reato fine,
2

patrimonio altrui commessi o da commettersi da parte di una struttura composta

perpetrato il 13 novembre 2016, non era comunque tale da incidere sulla
affermata sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c cod. proc. pen..
3.1 Sotto il profilo poi della idoneità della sola custodia in carcere a
fronteggiare le riconosciute esigenze cautelari, va rilevato che il Tribunale ha
dato adeguata giustificazione richiamando la circostanza che l’associazione per
delinquere in esame era composta da numerosi soggetti non identificati e che un
contributo fattiva alla operatività della stessa poteva essere offerto anche senza
uscire dalla abitazione, con condotte caratterizzate dal mantenimento di contatti

4. Il ricorso personale del LEONARDI, poi, presentato il 15 febbraio 2018
presso I’ Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Siracusa, è inammissibile ex
art. 591, comma 1 lett. a cod. proc. pen. perché proposto da persona priva di
legittimazione, e ciò a seguito del nuovo testo dall’art. 613, primo comma cod.
proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 63 L. 103/2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 marzo 2018.
Il Consigli re estensore
Maurizio LIANESINI

Il Presidente

operativi tra i partecipi.

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