Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16512 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16512 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KASSIR OMAR N. M90/04/1977
avverso la sentenza n. 203/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
25/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

Data Udienza: 04/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25/5/2015 la Corte di Appello di Trieste
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine dell’ 11/11/2014, che
aveva condannato l’imputato KASSIR OMAR alla pena di anni due di reclusione
ed € 6.000 di multa in relazione al delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del
1990, e revocava l’ordine di espulsione, confermando nel resto la decisione.

mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 192 c. p. p., commi 3 e 4, vizio di motivazione in
riferimento all’ affermazione della penale responsabilità, per aver dato rilievo alle
dichiarazioni accusatorie del coindagato Sguazzin, ritenute credibili senza una
adeguata indagine al riguardo, nonché in riferimento all’applicazione della
recidiva difettando l’indicazione dei relativi presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, il ricorrente, tramite
dichiarazione del difensore, ha manifestato la volontà di rinunciarvi. Ai sensi
dell’art. 591 c. p. p., il ricorso va dichiarato inammissibile ed il proponente
condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione poi rinunciata, della somma che si stima
equo determinare in euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

2. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato a

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