Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16510 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16510 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ANNIBALLE FRANCESCO GIUSEPPE nato il 23/04/1945 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 30/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS •
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore
l’avv. Reina Antonino, difensore di fiducia di D’Anniballe Francesco Giuseppe,
chiede l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Francesco Giuseppe D’ANNIBALLE ha proposto ricorso per
Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di PALERMO, in sede di
riesame, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti
domiciliari emessa in riferimento ai reati di corruzione per atto contrario ai doveri
di ufficio di cui ai capi 19,20,21,22 e 26 per avere l’indagato, quale Capitano di
Macchina e docente presso lo Studio De Santis-Centro Internazionale di
Formazione Marittima nonché membro della Segreteria Nazionale del Sindacato

intermediario tra i candidati all’esame di abilitazione professionale di “Coperta” e
“Macchina” e Giovanni PATERNA, membro della Commissione di esame e perciò
Pubblico ufficiale, e per intervenire personalmente presso la Commissione
esaminatrice garantendo agi esaminandi un agevole superamento della prova.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge
penale sostanziake e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod.
proc. pen..
2.1 Con una prima prospettazione, il ricorrente, dopo aver affermato di aver
organizzato corsi a pagamento per la preparazione all’esame di “Direttore di
Macchina”, ha ribadito che il PATERNA non aveva mai fatto parte della
Commissione per gli esami appunto di “macchina” che si tenevano in ogni caso
solo dopo quelli di “Coperta”, quando lo stesso PATERNA aveva esaurito la
propria pubblica funzione di membro della relativa Commissione, con
conseguente non configurabilità in capo a quest’ultimo della qualifica di Pubblico
Ufficiale.
2.2 Con una seconda prospettazione, poi, il ricorrente ha sottolineato che il
denaro versato dai concorrenti non era destinato a retribuire il compimento di
atti contrari ai doversi di ufficio ma a compensare le lezioni private e anche la
mediazione svolta verso i commissari di esame verso i quali il ricorrente vantava
capacità di influenza, così che il fatto andava tutt’al più diversamente qualificato
come violazione della disposizione di cui all’art.346 bis cod. pen., difettando poi
radicalmente qualsiasi indicazione indiziaria in ordine al coinvolgimento nel
presunto accordo corruttivo di uno o più membri della Commissione.
Il ricorrente, del resto, si era limitato esclusivamente a raccomandare ai
membri della Commissione i candidati che preparava privatamente, come
dimostrato dal contenuto di una intercettazione telefonica tra Salvatore
CAMPANELLA e Giuseppe TARANTINO, membro della Commissione di esame.

1

Comandanti e Direttori di Macchina ricevuto somme di denaro per agire come

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen..
2.

Va chiarito preliminarmente che i fatti contestati nelle imputazioni

preliminari al D’ANNIBBALLE descrivono più episodi di corruzione che vedeu-“Y
coinvolto, come Pubblico ufficiale al quale era stata data o promessa una somma
di denaro, il PATERNA, membro della Commissione per gli esami per la

mentre l’atto o gli atti contrari ai doveri di ufficio sono stati individuati, sempre
nelle imputazioni preliminari, nella indicazione preventiva da parte dello stesso
PATERNA delle materia e degli argomenti che sarebbero stati affrontati durante
l’esame e l’intervento presso la Commissione esaminatrice per assicurare il buon
esito dell’esame tecnico-nautico.
Il ruolo del ricorrente, qualificato nella motivazione dell’ordinanza impugnata
in termini di concorso nel reato di corruzione, è descritto come quello
dell’intermediario tra coloro che frequentavano i corsi organizzati dai due in un
Centro di formazione e pagavano le relative quote e il Paterna stesso, unico per
il quale c’è una concreta indicazione di corresponsione di somme di denaro.
3.

Chiarito quanto sopra, va allora affermato che la prima delle due

prospettazioni critiche sopra accennate, quella che afferma che il PATERNA,
membro delle sole Commissioni di esame di “Coperta”, non aveva in realtà mai
rivestito lo status di Pubblico ufficiale in riferimento agli esami di “Macchine”,
solo per il superamento dei quali il D’Abballe organizzava i suddetti corsi a
pagamento, ha trovato convincente e logica confutazione nella osservazione del
Tribunale secondo la quale i dati di fatto accertati nelle indagini preliminari
avevano chiarito che il PATERNA era membro anche della Commissione per gli
esami di “Macchina” essendo stato nominato in un unico contesto come membro
di entrambe le Commissioni, tanto che egli era costantemente presente anche
allo svolgimento degli esami di “Macchina” e risulta aver organizzato le relative
sessioni in modo che gli allievi della scuola di cui si è detto fossero assegnati a
Commissari compiacenti.
3.1 Questa sostanziale duplicità di ruolo ma unicità di attribuzione della
relativa qualifica pubblica è testimoniata poi dall’esito di intercettazioni dalle
quali emerge che i partecipi del corso di “Macchina”, dove il PATERNA svolgeva il
ruolo di docente, erano a conoscenza e apprezzavano le possibilità di ubiquo

2

abilitazione professionale di “Coperta” presso la Direzione Marittima di Palermo

intervento e di fattiva influenza dello stesso Paterna in ciascuna delle due
separate Commissioni di esame di cui si è detto.
4. Circa il ruolo materialmente attribuibile al D’ANNIBALLE e alla
qualificazione giuridica dello stesso, deve essere sottolineata con particolare
rilievo l’affermazione del Tribunale che ha ricordato come l’indagato avesse
riconosciuto che la somma di 3.000 euro corrisposta dagli allievi del corso di
“Macchina”, erano destinati, oltre che a pagare le relative prestazioni, ad essere
suddivisi equamente con lo stesso Paterna che gestiva la preparazione degli

gli atti contrari ai doveri di ufficio quali quelli sopra individuati.
4.1 In questo contesto, il ruolo materialmente svolto dal ricorrente è stato
persuasivamente ricostruito, sulla base delle conversazioni intercettate, come
quello di chi aveva in alcune occasioni ingaggiato direttamente i candidati e di chi
si era comunque avvalso, dietro pagamento di somme di denaro che
rappresentavano non solo il corrispettivo della prestazione corrisposta ma anche
e soprattutto il prezzo della intercessione diretta o mediata del Paterna per la
gestione materiale del profilo organizzativo dell’esame, della influenza di
quest’ultimo; se così stanno le cose, non c’è dubbio allora che la condotta
attribuita al ricorrente sia a tutti gli effetti quella del concorrente nel reato di
corruzione, sia pure in qualità di intermediario tra coloro che versavano le
somme di denaro e il Pubblico ufficiale che le riceveva, posto che, per un verso,
la differenza tra il delitto di corruzione di cui qui si discute e il delitto di cui
all’art. 346 bis cod. pen. va rinvenuta proprio nella circostanza che, nel secondo,
il denaro o le altre utilità sono destinate solo a retribuire l’intervento
dell’intermediario e non possono essere destinate al Pubblico ufficiale (Cass. Sez.
6 del 14/12/2016 n. 4113, Rigano, Rv 269736) e, per l’altro, una
intermediazione appunto finalizzata e realizzare il collegamento tra corruttore e
corrotto concreta un concorso nel reato di corruzione (Cass. Sez. 6 del
20/10/2016 n. 3606, Bonanno, Rv 269348).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 marzo 2018.
Il Consiglie e estensore

Il Presidente

esami di “Coperta” e quindi, si deduce, alla retribuzione del Pubblico ufficiale per

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