Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1651 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1651 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BASSOLINO FABIO N. IL 09/01/1983
avverso l’ordinanza n. 42/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
13/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/semite le conclusioni del PG Dott. r
ciLASZ, 4t ,01.4_42)
th.1-4.491
L, bit

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

Ricorreva per cassazione il Bassolino con atto a sua firma, deducendo violazione di legge: per
citata giurisprudenza di legittimità l’abolizione del servizio militare obbligatorio di leva aveva
determinato l’abrogazione dei reati che lo presupponevano, con conseguente applicabilità di
quanto previsto dall’art. 673 cpp. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la 5.C., citando a sua volta giurisprudenza di legittimità,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato.
Il ricorso, infondato, va respinto. La più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi
è ragione di discostarsi (Cass., sez. V, sent. n. 6185 del 10/11/10, dep. 18/2/11, rv. 249251,
Spadea, citata nell’ordinanza impugnata), prevede che “in tema di reati militari, le disposizioni
normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio
militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del
servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31/10/05 e, con
riferimento alle situazioni da esse disciplinate, trova applicazione l’art. 2, co. 4, cp, con la
conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio
militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile”. Nel
caso in esame tale sentenza irrevocabile è stata pronunciata. La massima parte delle sentenze
citate dal ricorrente (Villani e altro del 2003, Pata del 2002, Pertot del 2003) non riguardano
reati militari. La sentenza della I sezione n. 7628 del 24/1/06 (rv. 233445, Bova) riguardava
un processo in corso, dove sulla condanna non si era formato giudicato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 28/11/12

Con ordinanza 13/2/12 il Tribunale di Taranto, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
Bassolino Fabio intesa a ottenere, ex art. 673 cpp, la revoca della sentenza di condanna contro
di lui emessa il 13/11/02 dallo stesso Tribunale in ordine al reato, di cui all’art. 14, co. 2, L n.
239/98, di rifiuto di prestare il servizio militare (sul supposto della sua abrogazione a seguito
dell’abolizione del servizio obbligatorio di leva). Il Tribunale rappresentava invece come, per
giurisprudenza consolidata di legittimità, la sospensione del servizio militare di leva (ex lege n.
331/00) non aveva determinato l’abrogazione del reato in questione ma la sua modificazione
(con limitazione a determinate situazioni), lasciando pertanto inalterate le condanne definitive.

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