Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16509 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16509 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONE SIMONE N. IL 28/01/1989
MAZZONE VINCENZO GAETANO N. IL 07/08/1985
PUGLISI GIUSEPPE N. IL 19/10/1986
avverso la sentenza n. 2514/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

Data Udienza: 04/03/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10/6/2015, ha applicato ex art. 444
c.p.p. a D’ANTONE SIMONE, MAZZONE VINCENZO GAETANO e PUGLISI GIUSEPPE, con le
attenuanti generiche per tutti, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa
ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per illecita
detenzione di kg. 1,200 di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata al fine di spaccio.

cassazione e chiedono l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale
disposizione, per un motivo sostanzialmente comune, con cui deduce la violazione dell’art.
129 c.p.p., quanto alla declaratoria di penale responsabilità ed alla comminatoria della pena,
non risultando indicate le ragioni che sono alla base della decisione.
Il ricorsi, manifestamente infondati, vanno dichiarati inammissibili.
E’ opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle
ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di
legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione su menzionata.
Diversamente (Sez. 5, n. 2309 del 15/4/1999, Rv. 213633), non è necessario che il giudice dia
conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” al riguardo (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013, Rv.
256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 3, n. 2309 del
18/6/1999, Rv. 215071).
E, come è noto, il giudice del patteggiamento deve effettuare il controllo preteso dall’art. 129
c.p.p., comma 1, in una situazione in cui per effetto dell’accordo sulla pena l’imputato ha
rinunciato, non solo a controvertere sulla quantificazione della sanzione, ma anche sul diritto
alla prova, accettando di essere giudicato in base agli atti probatori presenti nel fascicolo,
rinunciando altresì a controvertere sul fatto, per cui oltre a non poter essere dedotte
insufficienze ovvero carenze probatorie, anche denuncia dell’errata qualificazione giuridica del
fatto è destinata a ricevere un’applicazione limitata.
Orbene, il GIP del Tribunale di Palermo ha puntualmente ricostruito i fatti che avevano portato
all’arresto dei coimputati i quali, a bordo di diverse autovetture che procedevano incolonnate,
sottoposti ad un controllo di polizia, erano risultati in possesso di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, rinvenuto sotto il sedile posteriore di uno dei veicoli e nel contempo ha
evidenziato che il PUGLISI ha ammesso la propria responsabilità, riferendo di aver fatto da
“corriere” su richiesta degli altri due coimputati e dietro promessa di un compenso di euro 500
e che il MAZZONE ha confermato il compenso previsto per il trasporto della droga.

Avverso la sentenza gli imputati, tramite difensore fiduciario, propongono ricorso per

,

Quanto alla ritenuta esclusione di ragioni per disporre l’assoluzione degli odierni ricorrenti è
senz’altro sufficiente il richiamo, operato dal Giudice di merito, alle circostanze di fatto
suindicate e dunque alle osservazioni effettuate dagli operanti di P.G. sul movimento
coordinato delle autovetture, sul ritrovamento di telefoni cellulari rinvenuti in possesso dei
prevenuti e sul contenuto di alcuni messaggi “inviati” ed “in arrivo”, sul rinvenimento dello
stupefacente, sulle ammissioni di alleno due dei coimputati.
Quanto al trattamento sanzionatorio, che il Giudice di merito ha ritenuto “congruo”, è appena il
caso di osservare che è stata mitigata la pena mediante il riconoscimento delle attenuanti

questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i
poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata
in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia
limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 c. p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 – dep. 17/05/2013, Rv.
256197). Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna ipotesi di pena illegale, il trattamento
sanzionatorio concordato non può essere messo in discussione (Sez. 5, n. 21287 del
25/3/2010, Rv. 228047).
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

generiche e trattasi di motivazione del tutto sufficiente atteso che, come più volte affermato da

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