Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16508 del 27/03/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16508 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PARIBELLO TOMMASO nato il 06/08/1964 a AFRAGOLA
TIRINO GAETANO nato il 01/10/1980 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 01/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
~sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il d,,nsore
Data Udienza: 27/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Gaetano TIRINO e Tommaso PARIBELLO ha proposto
ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di NAPOLI, in
sede di riesame, ha confermato l’ordinanza genetica dispositiva della custodia in
carcere emessa nei confronti di entrambi gli indagati per il reato di tentata
estorsione pluriaggravata.
2. I ricorrenti ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge
proc. pen..
2.1 In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che il Tribunale non avesse
valutato con particolare cautela le dichiarazioni di Andrea D’ANTONIO, che a dire
dello stesso Tribunale non era del tutto affidabile, e conseguentemente quelle del
RUSSO, che aveva riferito circostanze confidategli dal D’ANDREA e quindi di per
sé ugualmente poco affidabili, con conseguente contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti in parte per motivi
non consentiti e in parte per motivi manifestamente infondati, con le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna al
pagamento delle spese processuali e di sanzione pecuniaria.
2.
Va osservato preliminarmente che il ricorso si presenta quasi
esclusivamente come la mera riproduzione di valutazioni e di considerazioni di
merito già avanzate in sede di riesame e già compiutamente valutate e rigettate
dal Tribunale.
3. In ogni caso va rilevato che la motivazione della ordinanza impugnata si è
fatta carico di individuare, nelle affermazioni del D’ANDREA e in quelle del
RUSSO, un nucleo dichiarativo comune rappresentato dalla affermazione che i
due indagati si erano presentati presso un cantiere di proprietà del secondo per
tentare una estorsione.
3.1 I dubbi di affidabilità delle dichiarazioni del D’ ANDREA, prospettati in
termini generici nel ricorso e che avrebbero determinato, secondo il ricorrente, la
sostanziale contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non
tengono in realtà conto che, nelle sue seconde dichiarazioni, lo stesso D’ANDREA
aveva dato ragione delle prime contrarie affermazioni con il temuto rischio di
subire delle ritorsioni e aveva poi riconosciuto di aver detto al RUSSO, come
penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod.
riferito spontaneamente da quest’ultimo agli organi inquirenti, che i due indagati
si erano presentati per prospettare la necessità di “mettersi a posto con i
compagni di Casoria” e di sottostare quindi ad una estorsione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore
della cassa delle ammende; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
Così deciso il 27 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
Maurizio GI NESINI
Il Presidente
all’art. 94, comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc. pen..